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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1990

Cassazione n. 15982/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/06/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante della minorata difesa e ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del numero dei concorrenti nel reato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Verona del 6 giugno 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza, illogicità e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile per la sua estrema genericità, limitandosi a riportare pedissequamente i motivi di appello e a lamentare apoditticamente detto vizio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/06/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante della minorata difesa e ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del numero dei concorrenti nel reato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Verona del 6 giugno 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza, illogicità e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile per la sua estrema genericità, limitandosi a riportare pedissequamente i motivi di appello e a lamentare apoditticamente detto vizio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il