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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28841/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20914/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro Comune di Formia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1121/2016 del 10 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, con ricorso depositato il 14 ottobre 2011 presso il Tribunale di Latina, ha esposto che: - aveva lavorato presso il Comune di Formia dal 2 aprile 2002 al 31 dicembre 2005 quale tecnico informatico - programmatore sistemista - amministratore di sistema, svolgendo attività di assistenza informatica di natura tecnica; - aveva lavorato in forza di contratti di incarico a convenzione e, dall'8 giugno 2005, di CO.CO.CO. perché vincitore di selezioni pubbliche; - contrariamente a quanto stabilito nei contratti, nello svolgimento dell'incarico non aveva goduto di alcuna autonomia in quanto il rapporto intercorso con il Comune di Formia era di lavoro subordinato; - non aveva superato il concorso indetto dal Comune di Formia per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per due posti, assegnati a tali Ticconi e Mastroianni; - in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, il Comune di Formia, previa rideterminazione della pianta organica e riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con altro personale impiegato con rapporti di CO.CO.00., aveva stabilizzato 43 lavoratori, fra cui i citati Ticconi e Mastroianni; - il Comune di Formia non aveva pubblicizzato la procedura di stabilizzazione e non gli aveva comunicato l'avvio della stessa; - i menzionati Ticconi e Mastroianni non possedevano i requisiti per essere stabilizzati.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro CO.CO.CO . intercorso dal 2 aprile 2002 al 31 dicembre 2005 con il Comune di Formia, che fosse dichiarato il suo diritto a partecipare alla stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e ad essere assunto quantomeno dal 16 febbraio 2007 e che fosse risarcito il danno da lui subito.

Il Tribunale di Latina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3215/2012, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha proposto appello che la Corte d'appello di - Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1121/2016, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Formia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, 1325 e 2094 c.c., 1, 2, 5, 35, 36, 51 e 63 d.lgs. n. 165 del 2001, e 111 Cost., nonché degli indici rivelatori della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza perché la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la stipulazione di contratti di lavoro autonomo ovvero ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (e, quindi, anche di collaborazione coordinata e continuativa) non integrava "il requisito, richiesto in materia di stabilizzazione, della stipulazione di un contratto subordinato a tempo determinato".

Infatti, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, l'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 ammetteva in termini generali la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che avesse conseguito tale requisito in virtù di contrati stipulati prima del 29 settembre 2006 o che fosse stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

Pertanto, per avere il diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione in esame, era sufficiente un servizio a qualunque titolo per almeno tre anni, a prescindere dalle caratteristiche formali del contratto concluso.

Privo di pregio sarebbe stato il riferimento all'art. 1, comma 529, della legge n. 296 del 2006 che prevedeva, per i futuri concorsi, ( una riserva di posti in favore del personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non essendo tali concorsi mai stati banditi.

Il ricorrente critica, altresì, l'affermazione della corte territoriale per la quale il disposto dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 avrebbe comportato una rilevanza limitata della prestazione di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, avendo il lavoratore diritto, in caso di violazione di norme imperative, eventualmente al risarcimento del danno, ma mai alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In realtà, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione era regolato dal codice civile e dalla normativa privatistica.

Infine, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio contesta la natura solo apparente della motivazione, soprattutto perché sarebbe stato onere del Comune di Formia presentare allegazioni in ordine alla posizione dei menzionati Ticconi e Mastroianni.

Le doglianze sono infondate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo- determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive".

Secondo la corte territoriale, il testo normativo appena riportato consentirebbe la stabilizzazione dei soli lavoratori subordinati a tempo determinato.

Il ricorrente, invece, propone la tesi opposta per la quale il requisito della subordinazione del rapporto di lavoro, non essendo specificato, non sarebbe richiesto, assumendo rilievo esclusivamente il fatto della prestazione del servizio per un dato periodo di tempo.

La ricostruzione della corte d'appello di Roma è da preferire.

Infatti, il successivo comma 560 dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, prescrive che "Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006".

Pertanto, la normativa in esame, con riferimento alle stesse amministrazioni di cui all'art. 1, comma 558, vale a dire gli enti indicati al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, espressamente differenzia dal personale a tempo determinato i soggetti con i quali i detti enti "hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa", atteso che questi ultimi hanno diritto esclusivamente ad "una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati" per l'assunzione "di personale a tempo determinato".

D'altronde, oltre all'incontrovertibile dato formale, che esclude, ai fini delle procedure de quibus, i cosiddetti lavoratori CO.CO.CO . dal novero di quelli a tempo determinato, non avrebbe senso logico affermare contemporaneamente, con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il loro diritto di partecipare alla stabilizzazione prevista per i lavoratori a tempo determinato dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e, poi, riconoscere, sempre a loro favore, il diritto ad essere inseriti nelle quote di riserva imposte dall'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, nell'ambito delle selezioni volte ad assumere personale a tempo determinato.

Un'analoga differenziazione è stabilita, come esattamente osservato dalla Corte d'appello di Roma, anche dal testo dell'art. 1, comma 529, della legge n. 296 del 2006 Le conclusioni appena esposte sono confermate dal disposto dell'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, il quale ha previsto che "94.

Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (...)".

Pertanto, con la legge n. 244 del 2007 è esplicitata una chiara contrapposizione, ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione, all'art. 3, comma 94, fra lavoratori in servizio con contratto a tempo determinato (lett. a) e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. b) che, per la prima volta, sono considerati come soggetti legittimati alla menzionata stabilizzazione.

Infatti, l'art. 3, comma 94, lett. b), fa salvo proprio il disposto dell'art. 1, commi 529 e 560 della legge n. 296 del 2006, che aveva introdotto per i cosiddetti CO.CO.CO . l'obbligo di quote di riserva in caso di indizione di selezioni per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato.

Non a caso l'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 menziona il precedente comma 90 dello stesso art. 3 per individuare i lavoratori a tempo determinato che, dopo avere affermato che "l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", stabilisce, alla lett. b), che, per gli anni 2008 e 2009, "le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007".

Ne deriva che anche per l'art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007 (legge che ha preso in considerazione il problema della stabilizzazione dei cosiddetti CO.CO.00.) la "procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" concerne i lavoratori a tempo determinato.

Inoltre, si rileva che, come la corte territoriale ha sostanzialmente evidenziato, la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez.

L, n. 9591 del 18 aprile 2018).

Occorre sottolineare, poi, che la Corte d'appello di Roma ha accertato che [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha omesso di allegare e provare elementi che dimostrassero il suo diritto ad essere preferito, per l'assunzione, ai menzionati Ticconi e Mastroianni.

Sul punto non può affermarsi, come sostiene il ricorrente, che sarebbe stato onere del Comune di Formia dimostrare che il Ticconi e il Mastroianni avessero più titoli del medesimo ricorrente.Infatti, venendo in rilievo un fatto costitutivo della sua pretesa ad essere stabilizzato, ovvero l'illegittimità della nomina del Ticconi e del Mastroianni, era lui gravato dal detto onere.

Le considerazioni finora svolte escludono qualunque violazione dell'obbligo di motivazione gravante sulla corte territoriale. 2) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU perché la corte territoriale non aveva ammesso i mezzi di prova da lui richiesti.

La doglianza è respinta per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto dei primi due motivi. 3) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20914/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro Comune di Formia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1121/2016 del 10 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, con ricorso depositato il 14 ottobre 2011 presso il Tribunale di Latina, ha esposto che: - aveva lavorato presso il Comune di Formia dal 2 aprile 2002 al 31 dicembre 2005 quale tecnico informatico - programmatore sistemista - amministratore di sistema, svolgendo attività di assistenza informatica di natura tecnica; - aveva lavorato in forza di contratti di incarico a convenzione e, dall'8 giugno 2005, di CO.CO.CO. perché vincitore di selezioni pubbliche; - contrariamente a quanto stabilito nei contratti, nello svolgimento dell'incarico non aveva goduto di alcuna autonomia in quanto il rapporto intercorso con il Comune di Formia era di lavoro subordinato; - non aveva superato il concorso indetto dal Comune di Formia per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per due posti, assegnati a tali Ticconi e Mastroianni; - in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, il Comune di Formia, previa rideterminazione della pianta organica e riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con altro personale impiegato con rapporti di CO.CO.00., aveva stabilizzato 43 lavoratori, fra cui i citati Ticconi e Mastroianni; - il Comune di Formia non aveva pubblicizzato la procedura di stabilizzazione e non gli aveva comunicato l'avvio della stessa; - i menzionati Ticconi e Mastroianni non possedevano i requisiti per essere stabilizzati. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro CO.CO.CO . intercorso dal 2 aprile 2002 al 31 dicembre 2005 con il Comune di Formia, che fosse dichiarato il suo diritto a partecipare alla stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e ad essere assunto quantomeno dal 16 febbraio 2007 e che fosse risarcito il danno da lui subito. Il Tribunale di Latina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3215/2012, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha proposto appello che la Corte d'appello di - Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1121/2016, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Formia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, 1325 e 2094 c.c., 1, 2, 5, 35, 36, 51 e 63 d.lgs. n. 165 del 2001, e 111 Cost., nonché degli indici rivelatori della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza perché la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la stipulazione di contratti di lavoro autonomo ovvero ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (e, quindi, anche di collaborazione coordinata e continuativa) non integrava "il requisito, richiesto in materia di stabilizzazione, della stipulazione di un contratto subordinato a tempo determinato". Infatti, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, l'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 ammetteva in termini generali la stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che avesse conseguito tale requisito in virtù di contrati stipulati prima del 29 settembre 2006 o che fosse stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge in questione. Pertanto, per avere il diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione in esame, era sufficiente un servizio a qualunque titolo per almeno tre anni, a prescindere dalle caratteristiche formali del contratto concluso. Privo di pregio sarebbe stato il riferimento all'art. 1, comma 529, della legge n. 296 del 2006 che prevedeva, per i futuri concorsi, ( una riserva di posti in favore del personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non essendo tali concorsi mai stati banditi. Il ricorrente critica, altresì, l'affermazione della corte territoriale per la quale il disposto dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 avrebbe comportato una rilevanza limitata della prestazione di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, avendo il lavoratore diritto, in caso di violazione di norme imperative, eventualmente al risarcimento del danno, ma mai alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In realtà, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione era regolato dal codice civile e dalla normativa privatistica. Infine, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio contesta la natura solo apparente della motivazione, soprattutto perché sarebbe stato onere del Comune di Formia presentare allegazioni in ordine alla posizione dei menzionati Ticconi e Mastroianni. Le doglianze sono infondate. Ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo- determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive". Secondo la corte territoriale, il testo normativo appena riportato consentirebbe la stabilizzazione dei soli lavoratori subordinati a tempo determinato. Il ricorrente, invece, propone la tesi opposta per la quale il requisito della subordinazione del rapporto di lavoro, non essendo specificato, non sarebbe richiesto, assumendo rilievo esclusivamente il fatto della prestazione del servizio per un dato periodo di tempo. La ricostruzione della corte d'appello di Roma è da preferire. Infatti, il successivo comma 560 dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, prescrive che "Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006". Pertanto, la normativa in esame, con riferimento alle stesse amministrazioni di cui all'art. 1, comma 558, vale a dire gli enti indicati al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, espressamente differenzia dal personale a tempo determinato i soggetti con i quali i detti enti "hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa", atteso che questi ultimi hanno diritto esclusivamente ad "una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati" per l'assunzione "di personale a tempo determinato". D'altronde, oltre all'incontrovertibile dato formale, che esclude, ai fini delle procedure de quibus, i cosiddetti lavoratori CO.CO.CO . dal novero di quelli a tempo determinato, non avrebbe senso logico affermare contemporaneamente, con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il loro diritto di partecipare alla stabilizzazione prevista per i lavoratori a tempo determinato dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e, poi, riconoscere, sempre a loro favore, il diritto ad essere inseriti nelle quote di riserva imposte dall'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, nell'ambito delle selezioni volte ad assumere personale a tempo determinato. Un'analoga differenziazione è stabilita, come esattamente osservato dalla Corte d'appello di Roma, anche dal testo dell'art. 1, comma 529, della legge n. 296 del 2006 Le conclusioni appena esposte sono confermate dal disposto dell'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, il quale ha previsto che "94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (...)". Pertanto, con la legge n. 244 del 2007 è esplicitata una chiara contrapposizione, ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione, all'art. 3, comma 94, fra lavoratori in servizio con contratto a tempo determinato (lett. a) e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. b) che, per la prima volta, sono considerati come soggetti legittimati alla menzionata stabilizzazione. Infatti, l'art. 3, comma 94, lett. b), fa salvo proprio il disposto dell'art. 1, commi 529 e 560 della legge n. 296 del 2006, che aveva introdotto per i cosiddetti CO.CO.CO . l'obbligo di quote di riserva in caso di indizione di selezioni per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato. Non a caso l'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 menziona il precedente comma 90 dello stesso art. 3 per individuare i lavoratori a tempo determinato che, dopo avere affermato che "l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", stabilisce, alla lett. b), che, per gli anni 2008 e 2009, "le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007". Ne deriva che anche per l'art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007 (legge che ha preso in considerazione il problema della stabilizzazione dei cosiddetti CO.CO.00.) la "procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" concerne i lavoratori a tempo determinato. Inoltre, si rileva che, come la corte territoriale ha sostanzialmente evidenziato, la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018). Occorre sottolineare, poi, che la Corte d'appello di Roma ha accertato che [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha omesso di allegare e provare elementi che dimostrassero il suo diritto ad essere preferito, per l'assunzione, ai menzionati Ticconi e Mastroianni. Sul punto non può affermarsi, come sostiene il ricorrente, che sarebbe stato onere del Comune di Formia dimostrare che il Ticconi e il Mastroianni avessero più titoli del medesimo ricorrente.Infatti, venendo in rilievo un fatto costitutivo della sua pretesa ad essere stabilizzato, ovvero l'illegittimità della nomina del Ticconi e del Mastroianni, era lui gravato dal detto onere. Le considerazioni finora svolte escludono qualunque violazione dell'obbligo di motivazione gravante sulla corte territoriale. 2) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU perché la corte territoriale non aveva ammesso i mezzi di prova da lui richiesti. La doglianza è respinta per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto dei primi due motivi. 3) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 28841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris