CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 21884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28242-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Oggetto R.G.N. 28242/2018 Cron. Rep. Ud. 09/05/2023 CC presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/03/2018 R.G.N. 365/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. I lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], hanno agito in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre del 2004 e la tredicesima mensilità. 2. L’Istituto datore di lavoro non ha contestato i crediti azionati e, adducendo che il mancato pagamento era dipeso dalla omessa erogazione da parte della regione dei fondi integrativi per l’anno 2004, ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda dei lavoratori. 3. Il Tribunale di Marsala ha condannato l’Istituto datore di lavoro a pagare le somme rivendicate dai lavoratori e l’[OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne parte datoriale dal pagamento di dette somme, sul presupposto di un rapporto di garanzia impropria basata sul decreto Assessoriale di approvazione del [OSCURATO:PERSONA] (PROF) del 2004. 4. La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta dai lavoratori nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto non raggiunta la prova di un rapporto di garanzia impropria e, specificamente, la prova di un finanziamento disposto dall’[OSCURATO:PERSONA], oltre quanto già erogato; ha affermato che tale prova non potesse neanche desumersi dalla avvenuta parziale erogazione del finanziamento in base al Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004 riferito al PROF 2004, posto che l’ulteriore finanziamento ivi previsto era subordinato ad adempimenti (accertamento ispettivo per la verifica degli effettivi costi del personale e sua successiva acquisizione e approvazione da parte della regione) la cui realizzazione non era dimostrata. 5. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana ha resistito con controricorso. I lavoratori non hanno svolto difese. Considerato che: 6. Con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. 24/1976 in relazione alla L.R. 4/2003 e al Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004. Si sostiene che nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] (PROF) 2004 sono stati approvati con Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004 e ammessi a finanziamento i progetti formativi dell’Istituto elencati a pag. 7 del ricorso; che il citato Decreto Assessoriale, all’art. 4, comma 3, ha previsto: “con riguardo all'erogazione delle somme necessarie al pagamento delle spettanze ai lavoratori in forza agli enti titolari dei progetti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, si procederà ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 23/2002, con l'emissione dei mandati relativi alla voce personale nella misura del 50%... Contestualmente sarà avviato l'accertamento ispettivo tendente alla verifica del costo effettivo del personale, nonché l'acquisizione della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, utile anche per l'erogazione del rimanente 50%”; che l’Istituto ha chiesto la visita ispettiva, eseguita come documentato dalla nota 31.1.2005 prot. 185, con l'accertamento di marginali maggiori costi rispetto a quanto approvato e finanziato col Decreto Assessoriale n. 3/2004; che l’Istituto, con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel ricapitolare, in ordine ai distinti progetti formativi, il costo decretato e quello maggiore ritenuto ammissibile da parte dell’Ispettorato del Lavoro a seguito della visita ispettiva, ha chiesto “di essere autorizzato all’utilizzo temporaneo degli importi ….per disporre il pagamento degli emolumenti …maturati dal personale, nelle more della definizione del provvedimento di modifica del PROF 2004”; che l’[OSCURATO:PERSONA] continua a non erogare le somme dovute, sebbene lo stesso abbia emesso decreti di modifica, per il maggior costo del personale, a favore di altri enti di formazione; che la condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] non appare conforme ai principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e non considera che, una volta approvati e finanziati i progetti formativi, gli enti sono titolari di un diritto soggettivo perfetto; che l’Istituto, non avendo fondi propri e svolgendo la propria attività istituzionale solo su impulso economico dell’[OSCURATO:PERSONA], beneficia della garanzia impropria, con conseguente erroneità della sentenza impugnata là dove ha affermato l’estraneità dell’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alle richieste economiche dei lavoratori dipendenti dell’Istituto. 7. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento, alla luce degli argomenti e dei principi già enunciati in precedenti pronunce di questa S.C. (v. Cass. n. 11636 del 2012; Cass. n. 14092 del 2012; Cass. n. 14091 del 2012; Cass. n. 12191 del 2012), che qui si condividono e a cui i giudici di appello si sono puntualmente attenuti. 8. Nei precedenti citati si è ricostruito il tessuto normativo di riferimento rilevandosi che, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la regione Sicilia ha approvato, in materia di formazione professionale, la legge base del 6 marzo 1976 n. 24, relativa all'"Addestramento professionale dei lavoratori". Con tale legge si è affidato all'[OSCURATO:PERSONA] regionale del lavoro il compito di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale (art. 1). A tal fine l'[OSCURATO:PERSONA] provvede, tra l'altro, a svolgere un'azione di coordinamento tra strutture formative, forze produttive, forze sociali e amministrazioni pubbliche interessate; alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale; alla promozione ed alla istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, al riconoscimento di idoneità tecnico-didattica dei suddetti centri ed enti; alla relativa vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo- contabile (art. 2); a promuovere, istituire e finanziare corsi di formazione, avvalendosi degli enti, anche di fatto, che abbiano per fine la formazione professionale (art. 3 e 4). I corsi di formazione finanziati dalla regione si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale gestiti dagli enti indicati, di cui sia accertata l'idoneità dall'[OSCURATO:PERSONA] regionale (art. 7); l'organizzazione e il funzionamento di tali centri sono disciplinati da un regolamento interno, il cui modello viene elaborato da una commissione istituita dall'art. 15 della legge ed approvato dall'assessore (art. 8). Secondo l'art. 9 della legge, il contributo regionale potrà coprire, tra le altre, le spese relative agli oneri sociali, di legge e contrattuali per il personale degli enti. Infine, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'assunzione, da parte degli enti dediti alla formazione, del personale preposto alle attività formative teoriche e pratiche e del personale amministrativo (art. 13) e per i docenti viene istituito un albo presso l'[OSCURATO:PERSONA] regionale e vengono disciplinate le relative modalità di iscrizione e di cancellazione (art. 14). 9. Le sentenze di legittimità richiamate hanno ribadito, in base al tenore della legge regionale del 1976, che il personale docente o non, operante nei centri di formazione gestiti da enti, anche di fatto, finanziati dalla Regione e che perseguono tale finalità, è assunto, dipende ed è gestito e retribuito dall'ente medesimo, secondo principi stabiliti con legge regionale mentre nessun rapporto diretto intercorre con l'[OSCURATO:PERSONA] regionale, che assume unicamente i compiti di promozione, coordinamento, vigilanza e finanziamento dei corsi medesimi. La legge regionale citata (e non l'[OSCURATO:PERSONA]) disciplina, infine, i requisiti per l'assunzione del personale degli enti che ricevono i finanziamenti, il suo stato giuridico ed economico e l'iscrizione del personale docente in apposito albo a garanzia della idoneità alla funzione. Hanno escluso, in base alla citata normativa, l'assunzione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di una garanzia diretta nei confronti dei lavoratori quanto all'osservanza da parte dell'ente dei suoi obblighi verso di essi, con particolare riferimento agli obblighi retributivi. Sul piano economico, infatti, l'[OSCURATO:PERSONA] dispone unicamente il finanziamento totale o parziale dei corsi istituiti o promossi mentre gli obblighi retributivi, contributivi etc., eventualmente assolti utilizzando tali contributi, gravano unicamente sull'ente gestore. 10. Nei precedenti di questa Corte si è affermata la netta distinzione e autonomia tra il titolo costitutivo del diritto dei lavoratori verso l'ente di formazione finanziato dalla regione e quello del diritto di quest'ultimo nei confronti della regione tenuta al finanziamento, ipotizzando unicamente la possibilità di una c.d. garanzia impropria (che presuppone appunto titoli diversi: v. Cass. 29 luglio 2009 n. 17688) di questa verso quello, per tenerlo indenne da quanto pagato a titolo di retribuzioni, in assenza dell'erogazione del finanziamento dovuto. 11. La sentenza impugnata ha interpretato le norme di legge regionale in conformità ai precedenti di questa Corte e si sottrae alle censure mosse col motivo di ricorso in esame. In particolare, i giudici di merito hanno escluso che fossero dimostrati i requisiti per poter configurare una garanzia impropria (v. Cass. n. 8898 del 2014; n. 1515 del 2007) in favore dell’Istituto e a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], basata su un obbligo di finanziamento per le somme oggetto di causa, ritenendo come tale obbligo non fosse dimostrato non risultando completata con esito positivo la procedura a tal fine prevista dalla legge regionale. Da questo punto di vista, lo stesso motivo di ricorso si esaurisce nella sollecitazione a considerare sussistente l’obbligo di finanziamento per le somme oggetto di causa sulla base di elementi parziali (costi ritenuti ammissibili dall’Ispettorato all’esito della verifica ispettiva) e benché non risulti emesso, in favore dell’Istituto ricorrente, alcun provvedimento di modifica del PROF 2004 per il maggiore costo del personale. Ciò che si sollecita è, in sostanza, una diversa valutazione degli elementi fattuali allo scopo di considerare soddisfatti, contrariamente a quanto accertato dai giudici di merito, i presupposti del finanziamento per le somme oggetto di causa. Una simile censura resta, tuttavia, fuori dal perimetro della violazione di legge (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 13. La regolazione delle spese nei confronti della parte controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti lavoratori rimasti intimati. 14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della suss