CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 36882/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2982-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Attivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIIIL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] i _D STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 985/2018 della CORTE D'APPELLO di I i CC1L , depositata il 19/07/2018; o- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato, per quanto qui ancora interessa, la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (di seguito MIUR), per la reiterazione di contratti di docenza a termine e ciò sul presupposto che, escludendo dal computo le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee, non fossero superati i 36 mesi o 3 anni, che segnavano il limite invalicabile per un legittimo ricorso al lavoro a tempo determinato in ambito scolastico; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del MIUR; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE, dei commi 2, 3 e 4 del Preambolo alla stessa e dei punti 6,7 e 10 delle [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, nonché violazione e falsa applicazione della clausola 1 lettera B, della clausola 2 punto 1 e della clausola 5 punto 1 del medesimo Accordo, degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4-bis), 10 e 11 d. Igs. 368/2001, anche in combinato disposto con l'art. 4 L. 124/1999 ed infine dell'art. 36, co. 1 e 2, d. Igs. 165/2001; 2. il secondo motivo afferma invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Direttiva 1999/70/Ce, nonché delle clausole 1, 2 punto 1, 4 e 5 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 1, 4 e 5 d. Igs. 368/2001 e dell'art. 36, co. 5, d. Igs. 165/2001; 3. i due motivi, richiamando pronunce della Corte di Giustizia, fanno leva sul fatto che, nonostante la specialità del sistema del lavoro scolastico, esso Ric. 2019 n. 02982 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- non si sottrarrebbe dall'applicazione del d. Igs. 368/2001 e della Direttiva 1999/70 sui contratti a tempo determinato, rimarcando come la stabilizzazione dei docenti precari non possa costituire misura idonea a sanare le illiceità pregresse ed insistendo sul fatto che, rispetto all'illegittimo ricorso a docenze a termine, l'ordinamento è tenuto a riconoscere misure sufficientemente effettive e dissuasive al fine di assicurare efficacia alle norme dell'[OSCURATO:PERSONA] o adottate per dare attuazione ad esso; 4. le censure, per un verso, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha in realtà escluso che il superamento del limite triennale sulla base di supplenze su organico di fatto o temporanee integrasse utilizzazione abusiva della contrattazione a termine e, sul punto, i motivi nulla specificamente replicano; 5. l'insistenza dei motivi sulle misure idonee a reagire alla predetta utilizzazione abusiva è dunque sterile; 6. il richiamo ai principi di cui al d. Igs. 165/2001 ed all'[OSCURATO:PERSONA] al fine di contrastare le conclusioni della Corte territoriale va poi disatteso, in quanto la pronuncia della Corte territoriale si colloca assolutamente in linea con l'assetto interpretativo consolidato presso questa S.C., a partire da Cass. 22552/2016 e successive sempre conformi, secondo cui la disciplina speciale scolastica è in rapporto di incompatibilità con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal d. Igs 368/2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi, avendo la L. 124/1999 ai tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed avendo essa, inoltre, considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica e ciò per concluderne che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» (Cass. 22252/2016 cit.); 7. avendo la Corte di merito fatto applicazione di principi già consolidati al momento della proposizione del ricorso per cassazione e qui, anche ai sensi Ric. 2019 n. 02982 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- e per gli effetti di cui all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., pienamente condivisi, va dichiarata l'inammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 1 c.p.c.; 8. le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2021. [OSCURATO:PERSONA] dente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] sito ()) [OSCURATO:PERSONA]