CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha conferma l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a 1WeG4a. [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa, con ruolo verticistico, estorsione aggravata nonché porto e detenzione di armi da fuoco. 2. [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando più motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza perché emessa con la partecipazione al collegio di un giudice persona fisica incompatibile, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., per avere in precedenza emesso i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche.. 2.2. Con il secondo motivo ripropone l'eccezione di nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali perché emessi in violazione degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare che il Tribunale abbia considerato utilizzabili le conversazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] nonostante i decreti che ne avevano autorizzato la captazione siano stati emessi in assenza di idoneo quadro indiziario. Non sussiste alcun collegamento tra l'ipotesi di reato di lesione aggravata dall'uso dell'arma, posta a fondamento della prima intercettazione ambientale, e quella di estorsione, con il coinvolgimento dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], posta a fondamento dei decreti successivi. Tale non può essere considerato il generico riferimento da parte della vittima dell'agguato ad un episodio che aveva interessato il locale denominato la "Locanda del macellaio". Non viene, infatti, menzionata né una richiesta di somme di denaro né l'esternazione di minacce. Soltanto le notizie acquisite tramite fonte confidenziale sul gruppo criminale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] avevano consentito all'autorità inquirente di avanzare la richiesta di intercettazione per i fatti di estorsione, come, d'altra parte, si evince da quest'ultimo atto allegato al ricorso per la sua autosufficienza. Il G.I.P., nel ritenere sussistenti i presupposti dei decreti autorizzativi, ha superato i limiti normativi ed ha adottato, di volta in volta, una motivazione illogica e sganciata dal materiale probatorio legittimamente utilizzabile, attribuendo efficacia dimostrativa a conversazioni generiche e fumose e, comunque, prive di riferimenti agli elementi costitutivi del reato ipotizzato, in tal modo perseguendo finalità meramente esplorative. 2.3.Con il terzo motivo deduce illogicità della motivazione posta a sostegno dei gravi indizi del reato associativo. Il Tribunale non ha adeguatamente superato i rilevi difensivi sull'inesistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, in particolare, di un programma criminoso condiviso da tutti gli associati. L'unico programma perseguito attraverso la consumazione dei reati fine non coinvolgeva tutti i presunti sodali né si prefiggeva l'egemonizzazione del territorio, ma era un forma di assistenzialismo a vantaggio esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] e, a tutto concedere, della sua famiglia e di altri detenuti in disastrate condizioni economiche. Esso è stato realizzato in concreto attraverso richieste di denaro di modesta entità, pari a poche decine di euro, avanzate a conoscenti ed amici e financo a parenti per reperire il minimo indispensabile al mantenimento del nucleo familiare dei [OSCURATO:PERSONA] e dei detenuti. Le persone offese hanno concordemente riferito di non avere ricevuto pressioni ma di essersi determinate liberamente a regali e versamenti di somme di denaro sempre di entità limitata. Tale atteggiamento è stato ricondotto, attraverso il ricorso a congetture, ad un clima di omertà originata dalla forza di intimidazione E' stato trascurato che nessuno degli indagati, a cominciare da [OSCURATO:PERSONA] non era stato interessato dalle indagini a fondamento della sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e di altri imputati e non aveva nemmeno avuto collegamenti di alcun tipo con il capo clan per un lungo periodo a causa della detenzione fuori provincia protrattasi per anni. Non è possibile pertanto considerare l'associazione contestata come la prosecuzione di quella accertata dalla sentenza irrevocabile. D'altra parte, l'inesistenza di un programma criminoso dell'intero sodalizio è significativamente confermata dall'incontestata assenza di una cassa comune. 2.4. Con il quarto motivo deduce illogicità della motivazione posta a sostegno dell'aggravante del ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore della cosca. Il Tribunale, oltre ad attribuire efficacia dimostrativa della partecipazione al sodalizio allo scambio epistolare con il fratello Nicola, che va invece inquadrato nei loro rapporti personali, contraddittoriamente sostiene, da una parte, che [OSCURATO:PERSONA] era uno dei due promotori ed organizzatori del gruppo e, dall'altra, che il gruppo era fortemente gerarchizzato con a capo il solo [OSCURATO:PERSONA] "che comunque si deve adeguare alle decisioni del fratello maggiore". D'altra parte, che sia [OSCURATO:PERSONA] ad avere un ruolo diverso e di maggior prestigio è confermato dalla circostanza pacifica che tutte le missive valorizzate a fini accusatori sono state sempre inviate a quest'ultimo e non al fratello Giuseppe e che nello svolgimento dell'attività estorsiva da parte dei sodali è stato sempre pronunciato il nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è risultato estraneo anche all'attività di spaccio di stupefacenti. 2.5. Con il quinto motivo deduce insistenza della gravità indiziaria relativa ai reati estorsivi. Il Tribunale non ha fornito adeguata risposta ai rilevi difensivi che avevano evidenziato per ciascun episodio l'insussistenza di forme, anche solo velate, di prevaricazione e la spontaneità delle dazioni di denaro e di altre utilità da parte delle persone offese giustificate dai rapporti di amicizia e dalla compassione per le drammatiche condizioni economiche in cui versava la famiglia [OSCURATO:PERSONA].In senso opposto non può valorizzarsi la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, lungi dal costituire la chiave di lettura di tutti i rapporti con le persone offese, fa riferimento ad un fatto isolato che vede protagonista Tampone, non presente nelle altre vicende. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Il primo motivo con cui è eccepita la nullità dell'ordinanza per la presenza nel collegio giudicante di una giudice - persona fisica incompatibile è manifestamente infondato. La questione sollevata dal ricorrente, a prescindere dalla sua fondatezza, non attiene alla capacità del giudice, l'unica idonea a dar luogo alla nullità assoluta, di cui all'art. 178 lett. a). cod. proc. pen. Il difetto di capacità del giudice va, infatti, inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche con riferimento al difetto delle condizioni specifiche per esercitare dette funzioni, di cui egli è in possesso, in un determinato procedimento. Quest'ultima eventualità rileva nel diverso istituto dell'incompatibilità di cui all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. nell'ambito del quale va inquadrata la questione sollevata dal ricorrente. Non incidendo sui requisiti della capacità, la sussistenza di una delle ipotesi indicate dall'art. 34 cod. proc. pen. non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce solo motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione del giudice interessato, da far tempestivamente valere con la procedura di cui all'art. 37 e seg. cod. proc. pen..; il che nella specie non risulta essere avvenuto, non avendo il ricorrente chiesto, nei termini, la ricusazione del magistrato ritenuto incompatibile (da ultimo in questo senso fra le tante Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279045 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo alla nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, è anch'esso manifestamente infondato. Costituisce approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che la mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, cui consegue 1"inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative, può essere sempre dedotta dalle parti anche per la prima volta nel giudizio di cassazione e financo rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566 - 01, che in motivazione precisa che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi integra una inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di carattere assoluto e dunque non sanabile, perché derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione). E', invece, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ma si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche. Si è correttamente osservato al riguardo che il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311 - 01). Nel caso in esame, le censure del ricorrente, in stridente contrato coi delineanti principi, lungi dall'aggredire l'apparato giustificativo dei decreti autorizzativi, prospettano l'inesistenza della provvista indiziaria sulla scorta della quale sono stati emessi senza confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata (pagg. da 3 a 7), se non attraverso affermazioni generiche. Il Tribunale, in puntuale risposta ai rilievi difensivi, ha chiarito che la base probatoria utilizzata da ogni singolo decreto era costituita da elementi diversi ed autonomi risetto alla fonte confidenziale tra cui le conversazioni legittimamente autorizzate per individuare gli autori dell'agguato a [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui contenevano informazioni inequivoche sull'esistenza di un gruppo associativo dedito alla consumazione di estorsioni. 3. Il terzo ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della comune attinenza ai gravi indizi di colpevolezza. 3.1. In premessa vanno ricordati i limiti che incontra il giudizio di legittimità sui provvedimenti applicativi di misure cautelari personali in ordine alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.). Il controllo dì legittimità deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non può, quindi, intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia «effettiva» e non meramente apparente; b) non sia «manifestamente illogica», in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Per la configurabilità del vizio della motivazione non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; è, invece, necessario che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233708; Sez. 1, n.41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo consesso di questa Corte, assai di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando siano captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 3.2. Tanto posto, l'ordinanza impugnata, sottoposta al delineato controllo, resiste ampiamente alle censure in esame che, se non sono generiche, sollecitano apprezzamenti di merito e, comunque, denunziano vizi motivazionali manifestamente infondati. Il Tribunale, con argomentazioni diffuse che forniscono adeguata ed esaustiva risposta ai rilievi difensivi pedissequamente riproposti in questa sede, ha evidenziato, attraverso il puntuale richiamo alle evidenze investigative - costituite principalmente da conversazioni intercettate e da missive inviate, negli anni 2017 e 2018, da più soggetti a [OSCURATO:PERSONA] in stato di detenzione - ha dato ampiamente conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutte le imputazioni elevate in via provvisoria senza incorrere nelle criticità logiche e negli errori giuridici dedotti difesa del ricorrente. 2.1. Quanto al reato di associazione mafiosa (pag. 7 e seg.), il Tribunale ha rilevato che il gruppo nel periodo contestato aveva continuato a sfruttare, anche con il coinvolgimento di affiliati diversi, la capacità intimidatrice promanante dal vincolo sociale acquisita nel tempo nel medesimo territorio dal clan mafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA] che, come accertato nella sentenza irrevocabile, faceva parte della Sacra corona unita ed aveva quale programma criminoso, tra l'altro, la gestione ed il controllo di attività economiche con la riscossione di somme di denaro senza alcun titolo. A seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il clan era rimasto pienamente operativo tanto che numerosi sodali avevano continuato ad interfacciarsi con il capo detenuto attraverso l'invio di missive nelle quali rimarcavano la loro fedeltà all'organizzazione o rendicontavano l'attività estorsiva svolta nell'interesse del sodalizi rimasto pienamente operativo (pag. da 12 a 15). Avendo il clan mantenuto e consolidato la forza di intimidazione di cui era stata giudizialmente accertata l'esistenza, al pari della condizione di assoggettamento ed omertà, non aveva alcuna necessità di esteriorizzarla con il ricorso ad atti di violenza e minaccia, ritenuti né utili né necessari per la riuscita delle attività illecite, se non in casi eccezionali. Sono significative al riguardo le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie. I coniugi, nel perorare le loro divergenti tesi sulle modalità di conseguimento del controllo del territorio, danno ampiamente conto della capacità del clan di conseguire i profitti derivanti dalle estorsioni grazie al timore ingenerato dalla semplice evocazione del nome "[OSCURATO:PERSONA]", da tutti immediatamente ricollegato alla "famiglia vincente", senza ricorrere all'intimidazione esplicita. Che la forza di intimidazione fosse effettiva è confermato dal diffuso clima di omertà tra le persone offese le quali, nonostante il contenuto delle conversazioni intercettate di opposto tenore, o hanno escluso di essere state costrette a versare somme di denaro o hanno comunque giustificato le loro dazioni come atti di liberalità. Il clan, cui poteva formalmente affiliarsi attraverso una procedura rituale, mutuata da quella in uso nella Sacra corona unita, era dotato di una struttura organizzativa caratterizzata da un forte legame tra gli associati strumentale al perseguimento dei fini dell'associazione. Non a caso per incutere timore nella consumazione dei reati i sodali dichiaravano apertamente alle parti lese di essere "cugini" di [OSCURATO:PERSONA] e tra loro si appellavano "fratelli" o "cugini". I rapporti erano improntati al rispetto della scala gerarchia che vedeva al vertice l'odierno ricorrente. Il rispetto delle regole da parte degli appartenenti era imposto anche con il ricorso ad atti violenti che contribuivano a rafforzare la carica intimidatrice dell'itera compagine. Emblematiche sono le vicende di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo picchiato perché aveva parlato male della moglie del capo e di altri sodali; il secondo destinatario del divieto di continuare a partecipare all'attività estorsiva per conto del sodalizio, perché aveva tenuto condotte potenzialmente idonee a compromettere le attività illecite del clan in violazione delle specifiche direttive inibivano il ricorso ad atti violenti nei confronti delle vittime. Oltre alla consumazione sistematica di estorsioni nei confronti di imprenditori e di singole persone, i cui profitti venivano utilizzati per il sostentamento economico dei componenti a cominciare dai vertici, il programma criminoso del gruppo era esteso al settore del traffico di stupefacenti, alla gestione e al controllo di attività economiche, come sale da gioco ed allevamento di cozze. 3.2. La personale partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dei reati di estorsione nella qualità di affiliato dell'associazione è stata desunta, con altrettanto rigore logico, dalle conversazioni in cui si fa espresso riferimento alle dazioni di denaro o di altre utilità in suo favore (pag. da 21 a 24). Alla luce di quanto rivelato all'odierno ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] in uno dei dialoghi (pag. 23), con chiaro riferimento all'attività svolta su indicazione e sotto la supervisione del marito nell'interesse dell'intera organizzazione, le elargizioni periodiche operate in favore del clan da diversi soggetti, imprenditori e no, lungi dal costituire atti spontanei di liberalità, costituivano il frutto del particolare metodo operativo utilizzato dal sodalizio per conseguire profitti (definito dal Tribunale "estorsione garbata"). Esso non prevedeva l'esternazione di minacce esplicite alle persone offese o il compimento di atti di violenza ma lo sfruttamento dello stato di conclamata soggezione e di coartazione in cui versavano le vittima derivante dalla radicata convinzione che, provenendo la richiesta di denaro o altre utilità dal clan [OSCURATO:PERSONA], il suo inadempimento sarebbe stato foriero, a prescindere dalla prospettazione esplicita di atti di intimidazione, di conseguenze negative, anche gravi, in ragione del capillare controllo del territorio esercitato dall'organizzazione beneficiaria. Sul piano giuridico, siffatte condotte sono certamente sussumibili nella fattispecie incriminatrice dell'estorsione che è configurabile anche quando l'agente, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, non rilevando nemmeno che vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01; - Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276115 - 01). 4. Il quarto motivo, relativo alla posizione di vertice, è, invece, fondato. La presenza di soggetti con ruolo di promotore (inteso come "colui che coagula le prime adesioni o che provoca l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma", Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962 - 01) o di dirigente o di organizzatore (inteso il primo come "vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan", il secondo come "capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi", Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 03) non è configurata dal legislatore come elemento costitutivo del reato associativo, anche di tipo mafioso. L'esercizio in concreto di una delle indicate posizioni organizzative rileva, però, ai fini della configurabilità dell'autonoma e più grave fattispecie criminosa di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e, in caso di associazione armata, dal successivo quarto comma (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 - 01). Pertanto, laddove, in fase cautelare, siano riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento a questa specifica ipotesi di reato è necessario che la motivazione a sostegno, oltre a rispettare gli ordinari canoni della logica, individui con precisione la condotta in fatto accertata al fine di consentirne il corretto inquadramento giuridico nelle diverse categorie previste dalla norma incriminatrice.L'ordinanza impugnata (pagg. 21 e 22), al contrario, ha assegnato all'odierno ricorrente un "ruolo verticistico", quale soggetto legittimato a dare direttive e a impartire disposizioni, desumendolo da singoli episodi, per di più relativi a vicende personali, senza chiarire i rapporti con il fratello Nicola all'interno della compagine associativa. Una volta dato per accertato che "nell'ambito della gerarchia interna del clan, subito al di sotto di [OSCURATO:PERSONA], vi è il fratello Giuseppe, che comunque si deve adeguare alle decisioni del fratello maggiore" (pag. 15) non è dato comprendere con la necessaria precisione, a prescindere dalle rivendicazioni formali, quale ruolo in concreto esercitasse l'odierno ricorrente, quale efficacia vincolante avessero nei confronti degli associati le sue direttive e le sue disposizioni e se lo stesso godesse di un pur limitato spazio di autonomia idoneo comunque a permettergli di impartire le une e le altre senza il necessario assenso del fratello. Si impone, pertanto, l'annullamento, limitatamente a questo aspetto, dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio sul punto che, attenendosi ai principi indicati, dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 416 bis, comma 2 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecc