CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.14732/2020 proposto da Agenzia delle Entrate e del Territorio , in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Statoche la rappresenta e difende ex lege; Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, via Verona 62, pressolo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, che ha indicato recapito PEC; Controricorrente avverso la sentenza n.7777/6/2019 della CTR della Sicilia- Sezione staccata di Catania, depositata il 23.12.2019 e notificata il 21.2.2020; Tributi - sisma Sicilia - rimborso a soggetto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con DPCM - spettanza –esclusione. udita la relazione, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025,del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990-1992, basata sullo svolgimento in quegli anni di attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Catania, rientrante tra quelli colpiti dal Sisma. Con sentenza n.1955/2014 la CTP di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, respingendo le difese svolte nel primo grado di giudizio dall’Agenzia delle Entrate che aveva resistito alla domanda, eccependo la tardività dell’istanza di rimborso, presentata il 28.12.2017, e, altresì, deducendo che l’art. 9, comma 17, della l. n.289 del 2002 non attribuiva il diritto al rimborso al contribuente che avesse già pagato le imposte. Interponeva gravame l’Agenzia delle Entrate, ribadendo i motivi a sostegno dell’infondatezza della domanda di rimborso dedotti in primo grado, ed adducendo - solo all’udienza di discussione- la mancanza del requisito della residenza della contribuente in uno dei Comuni colpiti dal Sisma, ostativa al riconoscimento del diritto al rimborso. Con la sentenza gravata la CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso così motivando: “è incontestato che il soggetto richiedente è residente o esercente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990”, di cui all’ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, “come è incontestato che l’istanza di rimborso è stata avanzata prima del 1.3.2010, entro il termine di legge”,ossia entro due anni dall’entrata in vigore della l. n.31 del 2008, di conversione del d.l. n.248 del 2007. La CTR riteneva, altresì, non assumere rilievo la normativa sopravvenuta di cui all’art. 16 octies della l. n.213 del 2017 che, in sede di conversione del d.l. n.91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, in quanto afferente la fase materiale dell’esecuzione del rimborso, rigettando la richiesta dell’Agenzia di declaratoria di cessata materia del contendere in ragione del riconoscimento del rimborso nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del cit. art. 16 octies, inferiore a quello riconosciuto dal giudice di primo grado, non avendo l’Agenzia neppure rinunciato all’appello. Da ultimo la CTR osservava che: “L’ulteriore censura mossa dall’Agenzia delle Entrate alla sentenza impugnata nel corso dell’udienza di discussione (afferente alla mancanza di residenza del contribuente in uno dei comuni per i quali è prevista l’agevolazione tributaria) è inammissibile perché tardiva, essendosi con l’atto d’appello consumato il potere di impugnazione della parte”. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di ricorso. Ha resistito mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli art.36 d.lgs.n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere erroneamente affermato la CTR che l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione del riconoscimento al rimborso nei limiti della spesa autorizzata, trattandosi ragionevolmente di un refuso materiale. 2.Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 e art.1, comma 665 della l. n. 190 del 2014 nonché dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21.12.1990, del DPCM del 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., difettando in capo alla contribuente il requisito della residenza in uno dei comuni colpiti dal Sisma, richiesto dagli artt. 3 e 5 della citata ordinanza ministeriale - circostanza emergente dallo stesso ricorso di primo grado in cui la contribuente dichiarava di risiedere nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia (CT), svolgendo la Frisenna solo attività lavorativa dipendente presso il Comune di Catania, diversa dalle attività “industriale, commerciale, artigiana e agricola” cui è esteso dall’art.3 ridetto il riconoscimento del diritto al rimborso ai contribuenti “ancorchè residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse”. 3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. , per avere erroneamente la CTR ritenuto tardiva la contestazione del fatto costitutivo del diritto, sub specie di mancanza del requisito della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma, in quanto avvenuta solo all’udienza di discussione, dovendosi tener conto della peculiarità dei giudizi di rimborso, sicchè non operano le preclusioni di cui all’art.57 del d.lg. 546 restandosi nell’ambito del thema decidendum, ossia della sussistenza o meno del presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso. 4. Con controricorso la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo, trattandosi di evidente errore di compilazione dovuta alla serialità dei giudizi che non incide sulla validità della sentenza, ma anche del secondo e terzo motivo, avendo la sentenza affermato la sussistenza del diritto al rimborso della contribuente in quanto “residente o esercente” in uno dei comuni colpiti dal sisma, senza contenere statuizione di inammissibilità ex art. 57 d.lgs. 546 del 1996 della dedotta carenza del requisito della residenza in uno dei comuni colpiti dal Sisma, ma piuttosto di tardività della deduzione in quanto non proposta con l’atto di appello ma all’udienza di discussione, allorchè si era consumato il potere di impugnazione. 5. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato investendo un evidente refuso che non incide sulfocus della motivazione di rigetto dell’appello. 6.Il secondo e terzo motivo sono collegati tra loro e vanno , pertanto, esaminati congiuntamente, investendo la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, avendo la CTR ritenuto incontestato che la contribuente fosse “residente o esercente in uno dei comuni colpiti dal Sisma”, non esaminando la difesa dell’appellante che aveva sollecitato la verifica in ordine all’assenza del requisito della residenza, ritenendola tardiva in quanto la relativa deduzione era stata formulata all’udienza di discussione dell’appello. Essi sono fondati e vanno accolti. 7. Giova premettere che per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio. (Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21197, Rv. 632495 -01). Ed ancora, di recente, è stato affermato che il rimborso d'imposta, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, presuppone la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, che, in quanto fatto costitutivo del diritto al rimborso, deve essere provata dal contribuente, quale debitore principale del rapporto d'imposta e, dunque, titolare del diritto al rimborso, nei confronti del quale vanno verificate le condizioni per la sua concessione (Cass. n. 26342/2024, Rv. 67260701), sicchè la mancata prova della residenza in comune terremotato è vizio deducibile in cassazione, posto che, trattandosi di fatto costitutivo del diritto al rimborso fatto valere dal contribuente, doveva essere valutato d'ufficio dal giudice di primo grado, a prescindere dalle contestazioni dell'Agenzia delle entrate ( Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 2025,Rv. 674081 – 01 ). 8.Si tratta di orientamento che va tenuto fermo considerato che l’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile, prescrive quanto segue: “Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.” 8.1. Nella fattispecie in esame è pacifico (emergendo dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio) che la contribuente fosse lavoratrice dipendente e, quindi, la relativa disciplina rientra nel primo comma e non nel secondo della citata ordinanza, che chiaramente si riferisce a coloro che, in quei comuni, svolgono la “loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove” (Cass. n. 24453 del 02/10/2008; Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi Inps; da ultimo v. Cass. n. 22584 del 26/07/2023). 8.2. Dunque, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha deciso favorevolmente alla contribuente, dando rilievo alla circostanza che il suo datore di lavoro avesse la sede lavorativa in uno dei comuni ricompresi tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991; ciò che occorreva, piuttosto, era che la contribuente avesse la propria residenza nei comuni individuati dal citato D.P.C.M., tra cui non è compreso il comune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia. In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso e vanno accolti il secondo e terzo; la sentenza impugnata va dunque cassata; non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso dellacontribuente, per difetto del requisito della residenza della lavoratrice in uno dei Comuni di cui al d.p.c.m. n.288 del 1991. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, in ragione della circostanza che mai la ricorrente ha omesso di indicare il Comune di residenza, fondando la propria pretesa sul luogo di svolgimento della propria attività di lavoratrice dipendente. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contrib