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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36762/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Siracusa in data 28/02/2023 che ha applicato all'imputato la pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 1.400,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2.

Con un unico motivo deduce la mancanza di motivazione riguardo il trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo non consentito in sede di legittimità.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi ricorre nel caso in esame.

E tanto a prescindere dal rilievo che il provvedimento impugnato risulta, alla pagina 2, corredato di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Siracusa in data 28/02/2023 che ha applicato all'imputato la pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 1.400,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2. Con un unico motivo deduce la mancanza di motivazione riguardo il trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo non consentito in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi ricorre nel caso in esame. E tanto a prescindere dal rilievo che il provvedimento impugnato risulta, alla pagina 2, corredato di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settemb
Sentenza Cassazione n. 36762/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris