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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 22674/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia rigettava la richiesta di prova testimoniale formulata dal difensore degli imputati in data 22 settembre 2022, rilevandone l'inammissibilità per non essere state indicate le circostanze per le quali avrebbe dovuto essere introdotta tale nuova fonte di prova.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, con un unico atto a firma del medesimo difensore, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 495 cod.proc.pen., nonché violazione di legge e illogica motivazione, violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza processuale del contraddittorio.

I ricorrenti deducono che il Tribunale non ha applicato correttamente i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41736 del 2019 poiché la lista riguardava nuovi testi rispetto a quelli richiesti prima del LQ mutamento del collegio giudicante e il diniego per non essere state indicate le circostanze sui quali gli stessi erano chiamati a deporre integrava una mera clausola di stile potendo essere negata l'ammissione degli stessi solo a fronte di testimonianze vietate dalla legge o ritenute manifestamente sovrabbondanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposti contro un atto, quale è l'ordinanza di rigetto dell'ammissione di un mezzo di prova, che non è suscettibile di ricorso per cassazione, stante la regola generale, sancita dall'art.586 cod. proc. pen., dell'impugnabilità solo con la sentenza che definisce il giudizio delle ordinanze diverse da quelle in tema di libertà personale.

La difesa dei ricorrenti, invero, avrebbe potuto contestare nuovamente il rigetto della richiesta istruttoria all'udienza - del resto ad oggi non ancora celebrata - del 12 luglio 2013 fissata per la discussione del procedimento.

In caso di ulteriore diniego e di decisione sfavorevole, inoltre, la questione avrebbe potuto (rectius, potrebbe) essere dedotta con i motivi di appello.

Peraltro, l'esistenza di una motivazione rispetto al diniego delle prove richieste non consente neppure di ritenere - né, del resto, parte ricorrente lo ha dedotto - l'atto in questione abnorme poiché quale rigetto argomentato di un'istanza istruttoria esso non è qualificabile in termini di provvedimento estraneo all'ordinamento processuale e non determina alcuna stasi del procedimento (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2020, Rv. 215094 - 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia rigettava la richiesta di prova testimoniale formulata dal difensore degli imputati in data 22 settembre 2022, rilevandone l'inammissibilità per non essere state indicate le circostanze per le quali avrebbe dovuto essere introdotta tale nuova fonte di prova. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, con un unico atto a firma del medesimo difensore, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 495 cod.proc.pen., nonché violazione di legge e illogica motivazione, violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza processuale del contraddittorio. I ricorrenti deducono che il Tribunale non ha applicato correttamente i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41736 del 2019 poiché la lista riguardava nuovi testi rispetto a quelli richiesti prima del LQ mutamento del collegio giudicante e il diniego per non essere state indicate le circostanze sui quali gli stessi erano chiamati a deporre integrava una mera clausola di stile potendo essere negata l'ammissione degli stessi solo a fronte di testimonianze vietate dalla legge o ritenute manifestamente sovrabbondanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposti contro un atto, quale è l'ordinanza di rigetto dell'ammissione di un mezzo di prova, che non è suscettibile di ricorso per cassazione, stante la regola generale, sancita dall'art.586 cod. proc. pen., dell'impugnabilità solo con la sentenza che definisce il giudizio delle ordinanze diverse da quelle in tema di libertà personale. La difesa dei ricorrenti, invero, avrebbe potuto contestare nuovamente il rigetto della richiesta istruttoria all'udienza - del resto ad oggi non ancora celebrata - del 12 luglio 2013 fissata per la discussione del procedimento. In caso di ulteriore diniego e di decisione sfavorevole, inoltre, la questione avrebbe potuto (rectius, potrebbe) essere dedotta con i motivi di appello. Peraltro, l'esistenza di una motivazione rispetto al diniego delle prove richieste non consente neppure di ritenere - né, del resto, parte ricorrente lo ha dedotto - l'atto in questione abnorme poiché quale rigetto argomentato di un'istanza istruttoria esso non è qualificabile in termini di provvedimento estraneo all'ordinamento processuale e non determina alcuna stasi del procedimento (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2020, Rv. 215094 - 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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