CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per quarantotto episodi di cessione di stupefacenti di vario tipo. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, per non essere stato ravvisato un unico reato, trattandosi di condotte commesse in un ristretto arco temporale e relative alle medesime partite di sostanze, detenute in un unico luogo. 2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianza già compiutamente esaminata e disattesa dai giudici d'appello, con puntuale richiamo di giurisprudenza di legittimità e sulla base di circostanze di fatto (cessioni effettuate in giorni differenti e nei confronti di vari acquirenti) che valgono a configurare la pluralità dei reati e che il ricorso non contesta. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre