CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 28 Gennaio 2021, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione sofferta in stato di custodia cautelare in carcere dal 16 Giugno 2014, a seguito di estradizione della Francia, fino al 9 Settembre 2015 in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione di stampo camorristico operante nel territorio di Acerra, cui avrebbe offerto il proprio contributo anche dal territorio francese per avere fornito protezione e ospitalità ad alcuni degli associati, di traffico di armi, nonché in relazione alla detenzione e importazione dalla Francia di un'arma da fuoco munita di silenziatore e, infine, di estorsione aggravata. Dall'ipotesi associativa era stato assolto dal Tribunale di Noia mentre, in relazione alle contestazioni concernenti le armi l'estorsione era stato assolto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 9 Settembre 2015. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha riconosciuto la condizione impeditiva alla riparazione in quanto il ricorrente avrebbe concorso a dare causa alla detenzione per dolo o colpa grave, in ragione di un comportamento extraprocessuale che aveva avvalorato l'apparenza di aderire all'associazione camorristica in quanto aveva mantenuto collegamenti con personaggi di Acerra che erano risultati intranei al sodalizio, ospitando in Francia uno di essi, [OSCURATO:PERSONA], aiutandolo ad eludere le ricerche delle forze dell'ordine e dei clan rivali. Valorizzava inoltre il contenuto di intercettazioni da cui erano ricavabili elementi per sostenere il contesto illecito in cui il Tufano operava, tenuto conto che il ricorrente già in passato aveva fornito armi a vari esponenti della criminalità acerrana e nel presente era impegnato in illecite importazioni di autovetture in Francia, così da corroborare la ipotesi accusatoria. Sotto diverso profilo ha evidenziato come il Tufano, rifiutandosi di rispondere all'interrogatorio di garanzia, aveva posto in essere una condotta processuale tale da avvalorare la fondatezza della prospettazione accusatoria. Veniva invero evidenziato che il TUFANO, pure potendo fornire chiarimenti sul contenuto delle intercettazioni telefoniche che lo avevano visto interloquire con i soggetti appartenenti alla criminalità di Acerra, aveva opposto il silenzio in ordine a taluni chiarimenti richiesti anche in ordine alle suddette frequentazioni. Da siffatto comportamento processuale ed extra processuale la corte di appello faceva derivare la prova di un contegno gravemente imprudente, omertoso e connivente che, nel diverso piano prognostico che disciplina la riparazione per la ingiusta detenzione, ha determinato una apparenza di complicità del ricorrente nei traffici illeciti e pertanto l'esigenza di un intervento preventivo dell'autorità giudiziaria. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, TUFANO Antonio deducendo violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell'accertamento del dolo e della colpa grave, evidenziando l'assoluta eccentricità dei comportamenti del TUFANO da cui il giudice della riparazione faceva derivare la esclusione del beneficio rispetto alla applicazione e al mantenimento della misura cautelare, evidenziando come la maggiore parte dei comportamenti addebitati fossero stati esclusi dal giudice dell'assoluzione, che il contenuto delle conversazioni risultava criptico e inidoneo a fondare profili di colpa nel giudizio riparatorio e che neppure il comportamento processuale poteva fornire elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria in quanto finalizzato esclusivamente a ottenere la presenza del proprio difensore di fiducia. Chiedeva pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata. 4. Si è costituto in giudizio in ministero resistente tramite l'Avvocatura dello Stato, chiedendo pronunciarsi il rigetto della domanda riparatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento riparatorio é limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637). 3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). 3.1 Ancora più recentemente il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, rv. 257606). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, n.33830 del 23.4.2015, Dentice, Rv.264318; n.10195 del 16/01/202, Cerutti, Rv.278645). 4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente il quale concentra i profili di doglianza non tanto sul tema che formava oggetto della verifica giudiziale, all'interno del perimetro del giudizio riparatorio (ricorrenza di condotta processuale od extra processuale del Tufano, improntata a leggerezza e imprudenza, che avesse fornito una apparenza di complicità nella illecita attività dei sodali, o comunque potesse essere riferibile a connivenza accompagnata dalla consapevolezza dell'altrui illecito agire), quanto, piuttosto, sulla, peraltro già acclarata, estraneità del ricorrente al fatto reato. 4.1 Invero il giudice distrettuale ha coerentemente provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta serbata da TUFANO Antonio in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine e ha considerato la portata gravemente indiziante costituita dal contenuto delle intercettazioni telefoniche da cui emergeva, oltre al mantenimento di collegamenti dal tenore illecito con noti esponenti della criminalità di Acerra, una specifica condotta di agevolazione e di protezione del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] il quale, intraneo al sodalizio camorristico, era ricercato tanto dall'autorità giudiziaria, quanto da alcuni esponenti di clan rivali. 4.2 In tale contesto pertanto la prospettazione accusatoria di una adesione del TUFANO all'associazione di stampo camorristico, operante sul territorio di Acerra, ove abitavano i suoi prossimi congiunti, con la quale il ricorrente manteneva traffici illeciti di diversa natura dal territorio francese, risultava riscontrata dal tenore ambiguo di alcune conversazioni telefoniche intercettate e dalle frequentazioni malavitose riconducibili al bacino criminale di comune appartenenza. 4.3 Con argomentare del tutto corretto sotto il profilo logico giuridico il giudice della riparazione ha poi rappresentato che tali condotte extra processuali si prestavano, all'epoca dell'adozione della misura, ad essere interpretate quale concreto collegamento con il sodalizio criminoso operante in Acerra e pertanto quali indizi di reità o di correità a carico del ricorrente. 4.4 La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/ 2014, Dieni, Rv. 262436 01; Sez. 4, n. 1235 del 2/11/2013, Calo', Rv 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/11/2013, Fratepietro, Rv. 25787801), frequentazioni rese nella specie ancora più indizianti in ragione del contenuto criptico e in codice delle interlocuzioni telefoniche intercettate.5. Il profilo di colpa prospettato dal giudice distrettuale, senz'altro presente nella condotta del TUFANO con valutazione ex ante e in termini prognostici, giustifica invero la esclusione della riparazione, giusto il dettato di cui all'art.314 comma 1 cod.proc.pen., e assorbe l'ulteriore profilo di colpa riscontrato dalla Corte di Appello di Napoli, che va al contrario escluso, a seguito della modifica normativa della suddetta disposizione a partire dalla data del 14 Dicembre 2021, laddove all'art.314 comma 1 cod.proc.pen. è stato aggiunto il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art.64 comma 3 lettera b) cod.proc.pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo", con la conseguenza che non sarebbe stato possibile escludere il diritto alla riparazione in favore del TUFANO sulla base del mero silenzio da questo opposto all'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, condotta che avrebbe comunque imposto al giudice della riparazione una ulteriore verifica in relazione alle condizioni per il mantenimento della cautela in epoca successiva. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dal Ministero resistente, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alle spese per questo giudizio di legittimità anticip