CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, prosciogliendo [OSCURATO:PERSONA] per prescrizione da due fatti di bancarotta preferenziale (così riqualificati in primo grado altrettanti fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva) e rideterminando la pena per due condotte rilevanti ex art. 216, comma 1, n. 1), legge fall., per le quali la condanna di primo grado è stata confermata. I fatti addebitati a Casati riguardano il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Milano il 22 marzo 2012, di cui egli deve rispondere quale liquidatore della società fallita. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a due censure. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata quanto al fatto sub c), perché la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione gli elementi positivi scaturenti dall'istruttoria dibattimentale e non avrebbe attribuito credito alla versione dell'imputato secondo cui quei soldi erano serviti per pagare "in nero" un trasloco della società. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo a) in bancarotta preferenziale, in quanto era emerso che la volontà di Casati era quello di attuare la liquidazione della società e non quella di distrarne i beni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la distrazione di cui al capo c) — è manifestamente infondato dal momento che tenta di mettere in discussione, proponendo una propria ricostruzione dei fatti, la conclusione della Corte territoriale. Quest'ultima, ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). [OSCURATO:PERSONA]. 5 Aucello, a sostegno di questa tesi, si è osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. Facendo tesoro di questi principi, la Corte distrettuale — secondo un ordito argomentativo non solo corretto in diritto, ma anche privo di falle logiche — ha ritenuto che quella del ricorrente circa la destinazione a remunerare "in nero" un trasloco per conto della società fosse una versione di parte priva del benché minimo addentellato dimostrativo e che, di conseguenza, essa non fosse idonea ad integrare la giustificazione richiesta dal legislatore. 2. Anche il secondo motivo di ricorso — che concerne la distrazione sub a) — è manifestamente infondato, giacché la Corte territoriale ha dato corso al medesimo indirizzo esegetico di cui sopra, evidenziando come, almeno per la somma di euro 57.377 euro, non fosse stata fornita nessuna dimostrazione circa la destinazione del denaro, fuoriuscito dalle casse sociali senza alcuna ragione ed occultato attraverso un escamotage contabile ricostruito dal curatore. E' evidente, dunque, che nella sottrazione di quella somma alla garanzia creditoria e nell'incertezza circa la sua sorte, correttamente il Collegio di appello non ha provveduto ad alcuna riqualificazione, né sussistono i presupposti per provvedervi oggi, data la ricostruzione in fatto emersa dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11