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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15684/2023

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te SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Letta la memoria di replica del difensore dell'Angelini, Avv.to Leonardi, che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata dal Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concedendo al primo il beneficio della non menzione della condanna, ritenuti entrambi responsabili, all'esito del rito abbreviato, del delitto di cui agli artt.110, 639 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv.to Mezzanotte per il Quercetti lamentando con unico motivo violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza ed apparenza della motivazione in punto affermazione di responsabilità. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso degli avv.ti Leonardi e Provinciali, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per essere stato il decreto di. citazione in appello notificato al difensore ai sensi del 161 comma 4 cod.proc.pen. anziché al domicilio dichiarato dell'imputato; - manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente basata esclusivamente su elementi indiziari privi di qualsiasi pregnanza in quanto gli imputati non erano stati sorpresi nell'atto di imbrattare le carrozze ferroviarie ma semplicemente seguiti all'interno dello scalo ferroviario; - difetto di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen.; - difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi proposti nell'interesse di entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondati e reiterativi di questioni già affrontate dai giudici di appello ed i ricorsi devono, pertanto, dichiararsi inammissibili.

Il motivo avanzato nell'interesse dell'Angelini con il quale si deduce la nullità della notifica per la citazione in appello appare manifestamente infondato posto che lo stesso ricorso dà atto di come il ricorrente sia risultato irreperibile al domicilio dichiarato o eletto sicchè non può avere rilievo decisivo la circostanza che il tentativo di notifica a tale luogo sia avvenuto successivament notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia. 2.2 Quanto ai motivi in punto di affermazione di responsabilità, svolti in entrambi i ricorsi, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837).

Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per )) cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con_ adeguata motivazione.a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito da tutti gli atti utilizzabili nel presente giudizio abbreviato ed in specie dalle relazioni di servizio e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti che danno atto di come i due ricorrenti vennero sorpresi allontanarsi dallo scalo ferroviario alla vista delle forze di polizia in possesso di oggetti inequivocabilmente destinati all'imbrattamento dei vagoni ferroviari.

Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.3 Quanto alle ulteriori doglianze, prive di censure appaiono le valutazioni della corte di appello sia in relazione al danno procurato che impedisce una valutazione di speciale tenuità e la conseguente applicazione della causa di non punibilità che con riferimento alla negazione delle attenuanti generiche avuto riguardo anche all'assenza di elementi positivi in favore dell'Angelini.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno, £ J2.0,-k._ ,uA, b . , ,1......_ (....- P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi C 3686,00 oltre accessori di legge.

Sentenza a motivazione semplificata Roma, 1 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. nazio Pardo A p l [OSCURATO:PERSONA] i i l''j Ser n 3 DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria di replica del difensore dell'Angelini, Avv.to Leonardi, che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata dal Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concedendo al primo il beneficio della non menzione della condanna, ritenuti entrambi responsabili, all'esito del rito abbreviato, del delitto di cui agli artt.110, 639 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv.to Mezzanotte per il Quercetti lamentando con unico motivo violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza ed apparenza della motivazione in punto affermazione di responsabilità. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso degli avv.ti Leonardi e Provinciali, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per essere stato il decreto di. citazione in appello notificato al difensore ai sensi del 161 comma 4 cod.proc.pen. anziché al domicilio dichiarato dell'imputato; - manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente basata esclusivamente su elementi indiziari privi di qualsiasi pregnanza in quanto gli imputati non erano stati sorpresi nell'atto di imbrattare le carrozze ferroviarie ma semplicemente seguiti all'interno dello scalo ferroviario; - difetto di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen.; - difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi proposti nell'interesse di entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondati e reiterativi di questioni già affrontate dai giudici di appello ed i ricorsi devono, pertanto, dichiararsi inammissibili. Il motivo avanzato nell'interesse dell'Angelini con il quale si deduce la nullità della notifica per la citazione in appello appare manifestamente infondato posto che lo stesso ricorso dà atto di come il ricorrente sia risultato irreperibile al domicilio dichiarato o eletto sicchè non può avere rilievo decisivo la circostanza che il tentativo di notifica a tale luogo sia avvenuto successivament notificazione effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia. 2.2 Quanto ai motivi in punto di affermazione di responsabilità, svolti in entrambi i ricorsi, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per )) cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con_ adeguata motivazione.a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dei ricorrenti è costituito da tutti gli atti utilizzabili nel presente giudizio abbreviato ed in specie dalle relazioni di servizio e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti che danno atto di come i due ricorrenti vennero sorpresi allontanarsi dallo scalo ferroviario alla vista delle forze di polizia in possesso di oggetti inequivocabilmente destinati all'imbrattamento dei vagoni ferroviari. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.3 Quanto alle ulteriori doglianze, prive di censure appaiono le valutazioni della corte di appello sia in relazione al danno procurato che impedisce una valutazione di speciale tenuità e la conseguente applicazione della causa di non punibilità che con riferimento alla negazione delle attenuanti generiche avuto riguardo anche all'assenza di elementi positivi in favore dell'Angelini. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno, £ J2.0,-k._ ,uA, b . , ,1......_ (....- P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi C 3686,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata Roma, 1 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. nazio Pardo A p l [OSCURATO:PERSONA] i i l''j Ser n 3 DEPOS
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