CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15521/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e, in particolare, quanto: alla integrazione dei profili del compimento di un atto di ufficio e della presenza di più persone ex art. 341-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); alla sussistenza di una ipotesi di resistenza passiva e alla mancanza del dolo ai sensi dell'art. 337 cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 marz