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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 26225/2022

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contratto collettivo) ma che riguarda solo il nuovo inquadramento e non le vecchie qualifiche funzionali V e VI ed i fatti del 1998/2001»; infine, quanto al passaggio da PLA3 a PLA4 e PLA5 la Corte d’Appello ha rilevato che, non essendo riconosciuto il diritto all’inquadramento alla VI qualifica e quindi alla posizione PLA3 al 2001, non poteva esservi diritto alla PLA4 o alla PLA5 consequenziali, aggiungendo, tuttavia, che sarebbe spettato al ricorrente e non al Comune, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dimostrare che in caso di inquadramento iniziale in PLA3 vi sarebbe stata promozione a PLA4 e poi quindi in PLA5;

5. secondo il ricorrente, così operando, la Corte territoriale avrebbe svalutato la portata del comma 2 dell’art. 30, da cui invece si doveva desumere l’applicabilità di esso e dunque anche del comma 12, a tutto il personale in servizio entro la data della stipula del contratto collettivo stesso; la Corte territoriale, nella propria interpretazione, avrebbe poi superato il senso letterale delle parole, pur in assenza di passaggi ambigui nel testo negoziale, anche perché se il CCRL avesse effettivamente inteso limitare la previsione del comma 12 al personale assunto prima del 1.1.1998 lo avrebbe specificato espressamente, con distinguo che non poteva essere introdotto in via interpretativa; il ricorrente replica altresì alla Corte d’Appello e con riferimento agli sviluppi successivi di carriera, sostenendo che, stante la fungibilità delle mansioni (art. 25 del CCRL) e l’unicità dei criteri di evoluzione di cui all’art. 26 del CCRL, non si poteva dubitare che se vi fosse stato l’inquadramento iniziale corretto, vi sarebbe stata progressione verso PLA4 e poi PLA5; ciò è poi sostenuto, con il terzo motivo, anche sulla base di un ragionamento indiziario secondo cui, muovendo dalla selezione svolta per il passaggio dal PL1 al PLA2 e tenuto conto dell’’assenza di differenti valutazioni alla base del transito da PLA3 a PLA4, eventualmente da appurare anche sulla base di acquisizione delle debite informative sindacale ex art. 425 c.p.c., si imponeva di riconoscere, sulla base del corretto reinquadramento a PLA3, anche poi il passaggio a PLA4 ed a PLA5;

6. i motivi vanno disattesi;

7. non è vero che il tenore letterale del comma 12 sia univoco, in quanto, facendo esso riferimento ad un evolversi degli inquadramenti del personale di V^ qualifica «nella sesta qualifica funzionale a decorrere dal 1.1.1998 e a decorrere dal 1.1.2001 ad ogni effetto di contratto» si poneva la questione di stabilire se la previsione fosse da intendere come volta a regolare la situazione di una più limitata categoria di persone (chi era in V^ qualifica al 1.1.1998), oppure di una categoria più ampia (tutti coloro che erano in V^ qualifica almeno al 1.1.2001) oppure una categoria ancora maggiore (tutti coloro che erano in V^ qualifica al momento della stipula del CCRL); la Corte territoriale ha prescelto la tesi più restrittiva, fornendo un’interpretazione, ovverosia che la previsione riguardasse il personale già in servizio al 1.1.1998, non assolutamente incoerente con il testo negoziale ed ha anche sviluppato una logica spiegazione, basata sull’effetto promozionale rispetto al personale più anziano e sulla difficoltà invece di ritenere che si fossero intese attribuire promozioni anche a chi, come il Gasparotto, fosse stato assunto da poco; neppure è vero che la lettura dell’art. 30 fornita dalla Corte di merito abbia illogicamente trascurato il comma 2 della norma, ove si prevede che «il personale dell’area della vigilanza in servizio alla data di stipulazione del presente contratto è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione del personale della polizia locale con l’attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondente alla qualifica funzionale ed al trattamento economico … secondo le previsioni dello schema 4 in calce» la sentenza impugnata, nel dire che la previsione non riguardava le vecchie qualifiche funzionali V e VI ed i fatti del 1998/2001 non voleva infatti certo affermare, in netto contrasto con la previsione quale appena riportata, che quelle qualifiche non rilevassero, quanto piuttosto che il comma 2 regolava solo il passaggio in generale, cui faceva eccezione la previsione del comma 12 in quanto inerente «i fatti del 1998/2001»; non vi è dunque stata violazione di alcun canone ermeneutico e la ricostruzione operata è anzi coerente con il principio per cui «nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti» (Cass. 2 luglio 2020, n. 13595; Cass. 26 luglio 2019, n. 20294), mentre è ostativo alla impostazione della parte ricorrente l’ulteriore consolidato principio per cui «in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata» (Cass. 22 giugno 2017, n. 15471);

8. risultando escluso il diritto al reinquadramento in PLA3 quale preteso dal ricorrente, va da sé che non poteva esservi evoluzione diretta in PLA4 e poi in PLA5 e dunque restano assorbite tutte le questioni – di cui al secondo e terzo motivo – sviluppate per sostenere una tale possibilità;

9. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

contratto collettivo) ma che riguarda solo il nuovo inquadramento e non le vecchie qualifiche funzionali V e VI ed i fatti del 1998/2001»; infine, quanto al passaggio da PLA3 a PLA4 e PLA5 la Corte d’Appello ha rilevato che, non essendo riconosciuto il diritto all’inquadramento alla VI qualifica e quindi alla posizione PLA3 al 2001, non poteva esservi diritto alla PLA4 o alla PLA5 consequenziali, aggiungendo, tuttavia, che sarebbe spettato al ricorrente e non al Comune, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dimostrare che in caso di inquadramento iniziale in PLA3 vi sarebbe stata promozione a PLA4 e poi quindi in PLA5; 5. secondo il ricorrente, così operando, la Corte territoriale avrebbe svalutato la portata del comma 2 dell’art. 30, da cui invece si doveva desumere l’applicabilità di esso e dunque anche del comma 12, a tutto il personale in servizio entro la data della stipula del contratto collettivo stesso; la Corte territoriale, nella propria interpretazione, avrebbe poi superato il senso letterale delle parole, pur in assenza di passaggi ambigui nel testo negoziale, anche perché se il CCRL avesse effettivamente inteso limitare la previsione del comma 12 al personale assunto prima del 1.1.1998 lo avrebbe specificato espressamente, con distinguo che non poteva essere introdotto in via interpretativa; il ricorrente replica altresì alla Corte d’Appello e con riferimento agli sviluppi successivi di carriera, sostenendo che, stante la fungibilità delle mansioni (art. 25 del CCRL) e l’unicità dei criteri di evoluzione di cui all’art. 26 del CCRL, non si poteva dubitare che se vi fosse stato l’inquadramento iniziale corretto, vi sarebbe stata progressione verso PLA4 e poi PLA5; ciò è poi sostenuto, con il terzo motivo, anche sulla base di un ragionamento indiziario secondo cui, muovendo dalla selezione svolta per il passaggio dal PL1 al PLA2 e tenuto conto dell’’assenza di differenti valutazioni alla base del transito da PLA3 a PLA4, eventualmente da appurare anche sulla base di acquisizione delle debite informative sindacale ex art. 425 c.p.c., si imponeva di riconoscere, sulla base del corretto reinquadramento a PLA3, anche poi il passaggio a PLA4 ed a PLA5; 6. i motivi vanno disattesi; 7. non è vero che il tenore letterale del comma 12 sia univoco, in quanto, facendo esso riferimento ad un evolversi degli inquadramenti del personale di V^ qualifica «nella sesta qualifica funzionale a decorrere dal 1.1.1998 e a decorrere dal 1.1.2001 ad ogni effetto di contratto» si poneva la questione di stabilire se la previsione fosse da intendere come volta a regolare la situazione di una più limitata categoria di persone (chi era in V^ qualifica al 1.1.1998), oppure di una categoria più ampia (tutti coloro che erano in V^ qualifica almeno al 1.1.2001) oppure una categoria ancora maggiore (tutti coloro che erano in V^ qualifica al momento della stipula del CCRL); la Corte territoriale ha prescelto la tesi più restrittiva, fornendo un’interpretazione, ovverosia che la previsione riguardasse il personale già in servizio al 1.1.1998, non assolutamente incoerente con il testo negoziale ed ha anche sviluppato una logica spiegazione, basata sull’effetto promozionale rispetto al personale più anziano e sulla difficoltà invece di ritenere che si fossero intese attribuire promozioni anche a chi, come il Gasparotto, fosse stato assunto da poco; neppure è vero che la lettura dell’art. 30 fornita dalla Corte di merito abbia illogicamente trascurato il comma 2 della norma, ove si prevede che «il personale dell’area della vigilanza in servizio alla data di stipulazione del presente contratto è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione del personale della polizia locale con l’attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondente alla qualifica funzionale ed al trattamento economico … secondo le previsioni dello schema 4 in calce» la sentenza impugnata, nel dire che la previsione non riguardava le vecchie qualifiche funzionali V e VI ed i fatti del 1998/2001 non voleva infatti certo affermare, in netto contrasto con la previsione quale appena riportata, che quelle qualifiche non rilevassero, quanto piuttosto che il comma 2 regolava solo il passaggio in generale, cui faceva eccezione la previsione del comma 12 in quanto inerente «i fatti del 1998/2001»; non vi è dunque stata violazione di alcun canone ermeneutico e la ricostruzione operata è anzi coerente con il principio per cui «nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti» (Cass. 2 luglio 2020, n. 13595; Cass. 26 luglio 2019, n. 20294), mentre è ostativo alla impostazione della parte ricorrente l’ulteriore consolidato principio per cui «in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata» (Cass. 22 giugno 2017, n. 15471); 8. risultando escluso il diritto al reinquadramento in PLA3 quale preteso dal ricorrente, va da sé che non poteva esservi evoluzione diretta in PLA4 e poi in PLA5 e dunque restano assorbite tutte le questioni – di cui al secondo e terzo motivo – sviluppate per sostenere una tale possibilità; 9. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament
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