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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 29148/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza presentata da LUX Mario, con la quale si richiedeva la concessione dei benefici: - dell'affidamento in prova ai servizi sociali - della detenzione domiciliare.

In motivazione, la Corte precisa che, considerando le continue denunce della ex moglie del condannato, le reiterate violazioni del divieto di avvicinamento alla donna ed al figlio anche nel corso degli arresti domiciliari ed i numerosissimi procedimenti pendenti, LUX Mario non può essere ritenuto meritevole dei benefici richiesti i quali allo stato sarebbero anche ineseguibili.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -LUX Mario deducendo come motivi di gravame: a) L'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 108 cod.proc.pen. e dell'art. 24 Cost., con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia. b) L'omessa motivazione in ordine alla documentazione medica, allegata alla richiesta di rinvio e contestuale concessione del temine a difesa, attestante l'incompatibilità con il regime carcerario.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.

Ed invero la nomina del sostituto processuale (cassazionista) avvocato [OSCURATO:PERSONA] (del 12 maggio 2021) è stata posta in essere dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma costui risulta revocato in data 26 aprile 2021, con nomina di diverso difensore.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza presentata da LUX Mario, con la quale si richiedeva la concessione dei benefici: - dell'affidamento in prova ai servizi sociali - della detenzione domiciliare. In motivazione, la Corte precisa che, considerando le continue denunce della ex moglie del condannato, le reiterate violazioni del divieto di avvicinamento alla donna ed al figlio anche nel corso degli arresti domiciliari ed i numerosissimi procedimenti pendenti, LUX Mario non può essere ritenuto meritevole dei benefici richiesti i quali allo stato sarebbero anche ineseguibili. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -LUX Mario deducendo come motivi di gravame: a) L'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 108 cod.proc.pen. e dell'art. 24 Cost., con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia. b) L'omessa motivazione in ordine alla documentazione medica, allegata alla richiesta di rinvio e contestuale concessione del temine a difesa, attestante l'incompatibilità con il regime carcerario. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Ed invero la nomina del sostituto processuale (cassazionista) avvocato [OSCURATO:PERSONA] (del 12 maggio 2021) è stata posta in essere dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma costui risulta revocato in data 26 aprile 2021, con nomina di diverso difensore. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 29148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris