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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47050/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 13110NOMO TERESA nata NAPOLI il 25/02/19/9 avverso la sentenza del 17/1.1/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19225/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso ed le ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e rideterminato la pena per i reati di ricettazione di assegno circolare di illecita provenienza, utilizzo di carta di identità contraffatta, falsificazione di tessera sanitaria e tentativo di truffa; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 477, 482, 489 e 497 bis cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, in particolare, che la motivazione della Corte di Appello di Campobasso è logicamente corretta, avendo attribuito significato alla circostanza che, al più, la fotocopia era stata presentata come riproduzione di un atto originale e che, comunque„ il fatto che il personale bancario non si fosse immediatamente accorto della falsità deponeva per la non grossolanità della contraffazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 13110NOMO TERESA nata NAPOLI il 25/02/19/9 avverso la sentenza del 17/1.1/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19225/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso ed le ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e rideterminato la pena per i reati di ricettazione di assegno circolare di illecita provenienza, utilizzo di carta di identità contraffatta, falsificazione di tessera sanitaria e tentativo di truffa; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 477, 482, 489 e 497 bis cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, in particolare, che la motivazione della Corte di Appello di Campobasso è logicamente corretta, avendo attribuito significato alla circostanza che, al più, la fotocopia era stata presentata come riproduzione di un atto originale e che, comunque„ il fatto che il personale bancario non si fosse immediatamente accorto della falsità deponeva per la non grossolanità della contraffazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023
Sentenza Cassazione n. 47050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris