Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19114/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, comma secondo, 61 n. 2, 48, 479 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sul ruolo di amministratore di fatto dell'imputata e sul concorso tra la stessa ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e che l'individuazione della data del commesso reato emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza, essendo del tutto irrilevante che ciò non sia indicato nel dispositivo, posto che tali circostanze risultano emerse dall'istruttoria dibattimentale, consentendo, in tal modo, l'esercizio dei diritti difensivi, residuando, al più, un problema di correzione di errore materiale, non dedotto dalla difesa; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteTr ,.I2 si3- 4, rtfr.3.11 L -"? [OSCURATO:PERSONA] l LLERIA oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, comma secondo, 61 n. 2, 48, 479 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sul ruolo di amministratore di fatto dell'imputata e sul concorso tra la stessa ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e che l'individuazione della data del commesso reato emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza, essendo del tutto irrilevante che ciò non sia indicato nel dispositivo, posto che tali circostanze risultano emerse dall'istruttoria dibattimentale, consentendo, in tal modo, l'esercizio dei diritti difensivi, residuando, al più, un problema di correzione di errore materiale, non dedotto dalla difesa; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteTr ,.I2 si3- 4, rtfr.3.11 L -"? [OSCURATO:PERSONA] l LLERIA oggi,
Sentenza Cassazione n. 19114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris