CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 42423/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., (furto pluriaggravato di energia elettrica), esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta la correttezza in fatto e in diritto della motivazionè rassegnata a corredo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i risultati probatori dei quali sarebbe stato travisato (anche per omissione) il significato, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]