CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1974
Cassazione n. 11915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1974 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10/6/2021, la Corte di appelli) di Ancona confermava la pronuncia emessa il 15/4/2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannata alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto oggetto di motivazione viziata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; la Corte di merito, infatti, ha chiarito che le circostanze attenuanti in oggetto erano state già applicate dal primo Giudice, nella massima misura, peraltro su pena base pari al minimo edittale e senza tener conto della contestata recidiva. Non risponde al vero, dunque, l'assunto della ricorrente (già, peraltro, in appello), secondo cui le attenuanti in esame non sarebbero state riconosciute. 4. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il C igliere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C