CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 40578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 marzo 2022 emessa dal G.u.p. di Frosinone; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché il motivo proposto, comune ai tre ricorsi e afferente al vizio di motivazione, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi tassativamente indicate; e dovendo ribadirsi come la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerarsi sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto , con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824), verifica a cui si è attenuta la sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden