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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10858/2026

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LIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]- intimato -Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza Corte d'Appello di Bari n. 935/2022 depositatail 10/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data8 luglio 2002, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare che egliera divenuto proprietario, per effetto di esercizio trentennale delrelativo possesso, di una porzione del fondo di proprietà deiconvenuti, estesa per mq. 75, facente parte della più ampia areacensita nel catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], al foglio40, particella 1339, sub 1, cat. a/7, cl.

2.2. I predetti coniugi si costituivano in giudizio, contestando ladomanda del Fiorentino e sostenendo che, con atto del 28 gennaio1991, essi avevano acquistato una casa per civile abitazione cheinsisteva sulla porzione di fondo dedotta in giudizio.

Inoltre, glistessi convenuti, nel corso del procedimento possessorio, intentatoin pendenza di quello principale petitorio, deducevano che il fondocontroverso avesse natura demaniale e che, in quanto tale, non erausucapibile.3.

Interveniva in giudizio anche il Comune di San GiovanniRotondo, il quale aderiva alla posizione dei convenuti.4.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva,depositata il 21 settembre 2012, dichiarava coperta da giudicato laquestione relativa alla dichiarata inammissibilità dell’intervento delComune di [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’Ente impugnato (oriservato di impugnare) la relativa statuizione, ritenuta comeavente carattere decisorio, rigettava l'eccezione relativa all'asseritaNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026demanialità del fondo in questione, dichiarava cessata la materiadel contendere con riferimento alla domanda possessoria propostain corso di causa e disponeva la prosecuzione del giudizio per laconseguente decisione sulla domanda principale.5.

Avverso la citata sentenza non definitiva proponevanoimmediatamente appello, con atti distinti, sia i coniugi Formica-Cafaro, sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA].6.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MatteoGiuseppe Fiorentino, i quali eccepivano l'inammissibilità deiformulati gravami in quanto notificati al citato [OSCURATO:PERSONA].7.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 12novembre 2015, in adesione all'eccezione degli eredi di Giuseppe8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso percassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato il lorogravame avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia.9.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Matteocontroricorso, mentre il Comune di S. [OSCURATO:PERSONA] nonsvolgeva alcuna attività difensiva.10.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendo che glilegittimamente proposti - e, quindi, ammissibili – in quantonotificati nel domicilio eletto presso il difensore, ritualmentecostituito per [OSCURATO:PERSONA], il quale, perciò, in difetto delladichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo nel corso delgiudizio di primo grado, riconducibile al sopravvenuto decesso delsuo assistito, aveva continuato a rappresentarlo agli effetti dellaNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026legittimazione a ricevere la notificazione degli appelli qualedomiciliatario, in virtù dell'applicazione del principio dell'ultrattivitàdel mandato.11.

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinnovavano le loro richiesteformulate originariamente con l’appello.12.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di Giuseppe13.

La Corte d’Appello di Bari dichiarava improcedibile ilgiudizio per difetto di interesse dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e MariaCafaro.14.

La Corte così ricostruiva la vicenda processualenell’articolarsi delle diverse fasi: Nel giudizio di primo grado eranostate pronunciate dal Tribunale di Foggia due diverse sentenze, unaprima non definitiva (n. 1128/2012) che aveva dichiarato copertada giudicato interno la pronuncia di inammissibilità dell’interventodel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; rigettato l’eccezione didemanialità del suolo conteso sollevato dai coniugi Formica-Cafaro;dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda dimanutenzione del possesso, avanzata in corso di causa dagli eredidi [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non definitiva era stata appellata sia dai coniugiCafaro-Formica, sia dal Comune di S. [OSCURATO:PERSONA] e ilgravame era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello diBari (sentenza n.1819/2015).La Corte di Cassazione, adita dai soli coniugi Cafaro/Formica enella contumacia del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avevacassato con rinvio con l’ordinanza n. 21869/2020 (giudizior.g.2185/2016).Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026Intanto, il Tribunale di Foggia con la sentenza definitiva(n.1807/2015) aveva dichiarato l’acquisto per usucapione da partedell’attore, del diritto di proprietà sulla porzione di terreno dicomplessivi mq 116,07 oggetto del giudizio.

La sentenza era stataimpugnata dai soli coniugi Cafaro-Formica dinanzi alla medesimaCorte d’Appello di Bari, che aveva rigettato il gravame con lasentenza n. 1271/2018.A seguito della riassunzione, ad opera dei coniugiall’irrevocabilità della pronuncia di inammissibilità dell’interventodel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed al rigetto dell’eccezione didemanialità del cespite.Così delimitato l’ambito del giudizio, la riassunzione operatadai coniugi Cafaro/Formica era ritenuta improcedibile per totalemancanza di interesse e di legittimazione ad agire.Infatti, richiamata la nozione di interesse ad agire, la Corted’Appello evidenziava che rispetto alla questione dell’irrevocabilitàdella inammissibilità dell’intervento in giudizio del Comune di SanGiovanni Rotondo l’unico legittimato e interessato a proporreimpugnazione era quest’ultimo.Nella specie l’Ente territoriale, che pur aveva impugnato lasentenza innanzi alla Corte d’Appello di Bari in sede di rinvio, nonaveva però a suo tempo proposto ricorso per Cassazione –rimanendo addirittura intimato - avverso la sentenza della Corted’Appello di Bari di inammissibilità dell’appello n. 1819/2015,cosicché la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia nei suoiriguardi aveva acquistato autorità di giudicato, avendovi il Comuneprestato acquiescenza.Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026Anche la seconda statuizione, relativa al rigetto dell’eccezionedi demanialità, poteva essere impugnata solo dal Comune di SanGiovanni Rotondo.Il privato non era legittimato ad eccepire la demanialità di unadeterminata area, trattandosi di eccezione "de iure tertii", a menoche non allegasse un titolo proprio che traesse origine dalla pretesademanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, o unaconcessione, ovvero un diritto soggettivo consequenzialeall'esistenza del diritto pubblico sull'area.

L'improponibilità di taleeccezione era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processoe, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questionenon avesse formato oggetto di espressa pronuncia da parte deigiudici di merito (cfr.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8705del 29/04/2015).Peraltro, con la sentenza definitiva passata in giudicato erastato dichiarato l’acquisto per usucapione del cespite in oggetto daparte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi aventi causa, con esclusionedella demanialità del bene.15.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perCassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi diricorso.16. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.17.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 100, 324, 329, comma 2, e 384 c.p.c.-violazione del principio del ne bis in idem ex artt. 324 c.p.c. e 2909Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026c.c. - per avere il giudice del rinvio violato il giudicato internoformatosi sulla legittimazione dei coniugi Formica - Cafaro adeccepire la demanialità del bene conteso, avendo detta eccezioneformato oggetto di espressa pronuncia da parte del primo giudice.con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1128/2012, non impugnataex adverso con conseguente formazione di giudicato.I ricorrenti sostengono che il Tribunale di Foggia si sia espressonel senso dell’ammissibilità della loro eccezione circa la naturademaniale del bene che ne impediva l’usucapione.In particolare con la sentenza n. 1128/2012 il Tribunale avevarigettato nel merito l’eccezione ritenendola ammissibile in base alprincipio secondo cui: nei giudizi tra privati relativi ad immobili ilconvenuto non è legittimato ad opporre la demanialità del bene,trattandosi di eccezione de jure tertii, salvo il caso in cui ilconvenuto medesimo alleghi un titolo proprio traente origine dallapretesa demanialità, quale un diritto di uso civico, una concessione,ovvero un diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del dirittopubblico.Tale situazione nella specie ricorreva, in quanto i coniugiin quanto interessati alla realizzazione di un passo carraio tra lostesso e il fondo latistante di loro proprietà, opera a suo tempoassentita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] che poi avevasospeso l'esecuzione dei lavori con ordinanza dirigenziale n. 5 del12.1.2012.Su tale statuizione di ammissibilità dell’eccezione didemanialità del suolo conteso, [OSCURATO:PERSONA], ovvero i suoieredi, avevano prestato acquiescenza non avendo proposto nessungravame, neppure sotto forma di appello incidentale, avverso laNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026sentenza del Tribunale di Foggia n. 1128/2012, fatta oggetto di"appello immediato", da parte dei coniugi Formica - Cafaro, su tuttele statuizioni a sé sfavorevoli.

Pertanto, sul punto dellaammissibilità dell’eccezione di demanialità si sarebbe formato ilgiudicato interno, la cui intangibilità precludeva al Giudice larilevabilità d'ufficio, pur nell’insussistenza della relativa eccezione.Anche il fatto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonavesse impugnato la statuizione sull’eccezione e sull’assenza didemanialità non poteva avere effetto nei confronti dei coniugi2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. per avere la Cortedi rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza definitivan.1807/2015 del Tribunale di Foggia, confermata dalla Corte diAppello di Bari con la sentenza n. 1271/2018, dichiarativa diusucapione del cespite in oggetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei suoi aventi causa fosse divenuta irrevocabile, per la mancataimpugnazione della successiva sentenza definitiva.L’art. 336, comma 2, c.p.c. così recita "La riforma o lacassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli attidipendenti dalla sentenza riformata o cassata".

È ormai jusreceptum che l’impugnazione proposta immediatamente contro lasentenza non definitiva è procedibile nonostante la mancataimpugnazione della successiva sentenza definitiva, applicandosil’art. 336 e conseguendo perciò alla riforma o cassazione dellesentenze non definitive la caducazione della sentenza definitiva daessa dipendente.Secondo parte ricorrente benché si tratti di "principio daapplicarsi con estremo rigore costituendo un'eccezione al canoneNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione"(Cass. n. 19937 del 2004), non sarebbe possibile negarnel'operatività in un caso come quello di specie, atteso che lastatuizione della demanialità del bene conteso è intrinsecamentecapace di assorbire la decisione non impugnata di usucapione delbene demaniale, in quanto quest'ultima non potrebbe reggersi dasola una volta che sia stata riconosciuta la demanialità della stradadi via [OSCURATO:PERSONA] (sul punto cfr. Cass. Civ. n. 4259/2015; Cass.sez. lav. dell’1.3.2021, n. 5550).2.1 I primi due motivi, che stante la loro evidente connessionepossono essere trattati congiuntamente, sono fondati.Si rende necessaria, preliminarmente, una breve ricostruzionedella complessa vicenda processuale.I ricorrenti avevano proposto appello avverso la sentenza nondefinitiva di primo grado che aveva rigettato la loro eccezione didemanialità del suolo formante oggetto della domanda diusucapione.

Tale eccezione era stata ritenuta ammissibile dalTribunale di Foggia in quanto se nei giudizi tra privati relativi adimmobili il convenuto non è legittimato ad opporre la demanialitàdel bene, trattandosi di eccezione de jure tertii, è nondimeno veroche tale principio incontra una deroga nel caso in cui il convenutomedesimo alleghi un titolo proprio traente origine dalla pretesademanialità quale un diritto di uso civico, una concessione, ovveroun diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del dirittopubblico (cfr. Cass. n. 7892/91; id., Cass. n. 25306/08).Tale circostanza, secondo il Tribunale, ricorreva nella specie,considerato che i coniugi avevano affermato la natura demanialedel suolo in quanto interessati alla realizzazione di un passo carraiotra lo stesso e il fondo latistante di loro proprietà; opera a suoNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026tempo assentita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] conautorizzazione n. 17680/2002 prot. del 3.10.2002 e avviata aseguito di segnalazione certificata di inizio attività trasmessa alpredetto Comune, il quale aveva poi sospeso l'esecuzione dei lavoricon l’ordinanza dirigenziale n. 5 del 12.1.2012.2.2 L’appello dei ricorrenti, pertanto, aveva ad oggettol’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, fermarestando l’ammissibilità dell’eccezione di demanialità del suolo,l’aveva ritenuta infondata nel merito, escludendo che il tratto distrada oggetto della domanda di usucapione appartenesse aldemanio pubblico comunale.2.3 L’appello era stato ritenuto inammissibile dalla Corte diAppello di Bari per un errore nella notifica.2.4 La sentenza della Corte d’Appello di Bari sul gravameavverso la sentenza non definitiva è stata annullata da questa Cortecon l’ordinanza n. 21869 del 2020.2.5 La Corte d’Appello, con la sentenza resa nel giudizio dirinvio e qui impugnata, ha ritenuto che i ricorrenti non fosserolegittimati a sollevare l’eccezione di demanialità del terreno oggettodella domanda di usucapione, richiamando il principio secondo cuiil privato non è legittimato ad eccepire la demanialità di unadeterminata area, trattandosi di eccezione "de iure tertii", a menoche non alleghi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesademanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, o unaconcessione, ovvero un diritto soggettivo consequenzialeall'esistenza del diritto pubblico sull'area.A tale conclusione la Corte d’Appello è giunta anche in forzadell’erronea statuizione secondo cui la sentenza definitivan.1807/2015 del Tribunale di Foggia, confermata dalla medesimaNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026Corte d’Appello con la sentenza n. 1271/2018, avrebbedefinitivamente dichiarato usucapito da parte di FiorentinoGiuseppe e dei suoi aventi causa il bene oggetto di causa, conesclusione della demanialità del bene, in quanto gli odierniricorrenti non avevano impugnato la suddetta sentenza della Corted’Appello mentre sarebbe stata quella la sede opportuna per farvalere le proprie ragioni.2.6 Osserva il Collegio, con riferimento al primo motivo, chel’ammissibilità dell’eccezione era stata oggetto di espressapronuncia con la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia egli odierni controricorrenti non avevano provveduto ad impugnaretale statuizione con appello incidentale.

Pertanto, sull’ammissibilitàdell’eccezione si era formato il giudicato.

In proposito puòrichiamarsi quanto affermato da questa Corte a sezioni unite in unarecente pronuncia (Cass. sez. un. n. 24172/2025 in motivazionepagina 32) allorché ha evidenziato che alcune questioniprocessuali, tra le quali il difetto di interesse ad agire, poichériguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonchéinemendabili, non sono di norma coperte dal cosiddetto giudicatoimplicito, ma nel contempo ha invece affermato, che in caso di unaspecifica statuizione del giudice di merito sulla questione, sidetermina un effetto preclusivo per il rilievo d’ufficio nei gradisuccessivi derivante dalla mancata impugnazione ad opera delleparti della decisione sul punto controverso (tra le altre: Cass. sez.un. n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass. sez. un.n.11799/2017).In altri termini, in caso di esplicito rigetto di un’eccezioneprocessuale come quella avente ad oggetto il difetto di interesse adagire e di vittoria nel merito quanto all'esito finale della lite, èNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026necessario formulare appello incidentale per devolverenuovamente al giudice d'appello la questione dell’interesse adagire, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensidell'art. 329, comma 2, c.p.c.).2.7 Peraltro, deve osservarsi come la decisione presenti anchedue ulteriori statuizioni erronee in diritto, la prima delle qualicontraddice la sua stessa premessa.Infatti, il giudice di rinvio si è limitato a richiamare il medesimoprincipio giurisprudenziale applicato dal Tribunale di Foggia nellasentenza non definitiva per ammettere l’eccezione di demanialità,per pervenire però a conclusioni opposte senza aggiungere alcunamotivazione, e senza confrontarsi con la decisione di primo grado,che invece aveva evidenziato come nella specie sussistesse, inderoga a quel principio, l’interesse dei Formica-Cafaro a far valerela demanialità, in quanto i ricorrenti erano interessati allarealizzazione di un passo carraio tra lo stesso e il fondo latistantedi loro proprietà, opera a suo tempo assentita dal Comune di SanGiovanni Rotondo con autorizzazione poi sospesa.2.7 Infine, la seconda statuizione erronea del giudice di rinvioriguarda l’efficacia di giudicato della sentenza definitiva delTribunale di Foggia.Sul punto, la Corte d’Appello ha erroneamente attribuitorilevanza al fatto che la sentenza definitiva che aveva dichiaratol’usucapione sarebbe divenuta irrevocabile.

Tale sentenza, però, sifondava sul presupposto della non demanialità del suolo usucapitoche, per quanto detto, è ancora in contestazione.Peraltro, non può sottacersi che la sentenza definitiva dellaCorte d’Appello di Bari n. 1271/2018 pubbl. il 18/07/2018, haNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026affermato la natura non demaniale del terreno sull’erroneopresupposto che la sentenza non definitiva fosse divenutairrevocabile per l’inammissibilità dell’appello proposto dairicorrenti, senza considerare che la vicenda non si era conclusa eche pendeva ancora il ricorso per cassazione poi accolto.Dunque, deve darsi continuità al principio secondo cui nelrapporto tra sentenza definitiva e sentenza non definitiva trovaapplicazione il principio del c.d. effetto espansivo esterno ex art.336, secondo comma, c.p.c., secondo cui la «la riforma o lacassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli attidipendenti dalla sentenza riformata o cassata.Esiste, infatti, un evidente nesso di pregiudizialità edipendenza tra le due sentenze e, la specifica impugnazione dellaratio pregiudicante contiene per implicito anche la contestazionedella ratio pregiudicata, non potendo quest'ultima reggersi da solauna volta che sia stata dimostrata l'inconsistenza della prima (cosìCass. n. 4259 del 2015, in motivazione).

Infatti, il capo dellasentenza non definitiva che ha affermato la natura non demanialedel tratto di strada oggetto di usucapione è stato oggetto diimpugnazione e su tale capo si regge anche la sentenza definitiva,sicché risulta evidente l'interdipendenza tra le statuizioni in modoche se dovesse essere travolta la prima, verrebbe travolta anche laseconda. (così Cass. n. 12785 del 1992).Deve ribadirsi il principio consolidato secondo cui: La riformadella sentenza non definitiva pone nel nulla la pronuncia resa conla sentenza definitiva, in quanto dipendente dalla sentenzariformata ai sensi dell'art. 336, secondo comma c.p.c., tanto dadeterminare l'inammissibilità dell’eventuale ricorso proposto controtale ultima sentenza, per la mancanza del provvedimentoNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità(Cass. n. 363 del 1995; n. 6130 del 1998; n. 15411 del 2019).Peraltro, si è anche detto che la parte può optare perl'impugnazione della sola sentenza non definitiva, la cui eventualecassazione comporta comunque la caducazione anche dellasentenza definitiva quando le statuizioni di quest'ultima dipendonoda quelle della prima (Cass. Sez. 2, 8/1/2018, n. 194, Rv. 647151- 1)In altri termini, la riforma della sentenza non definitiva estendei propri effetti anche alla sentenza definitiva, ancorché quest'ultimanon sia stata impugnata (così, tra le numerose, Cass. n. 24354 del2006).

E benché sia indubitabile che si tratti di principio daapplicarsi con estremo rigore, costituendo un'eccezione al canonedella formazione del giudicato in mancanza di impugnazione (cosìCass. n. 19937 del 2004), non è possibile negarne l'operativitàquando, come nella specie, ci si trovi in presenza di una statuizioneintrinsecamente capace di assorbire l'autonoma ratio (rectius,statuizione) non impugnata, atteso che - come esattamenterilevato da Cass. n. 4259 del 2015, - quest'ultima non potrebbemai reggersi da sola, una volta che sia stata dimostratal'inconsistenza della prima.In conclusione, risulta ancora attuale l’interesse dei ricorrentialla decisione nel merito sulla questione che avevanooriginariamente sollevato con il motivo di appello avverso ladecisione del giudice di primo grado che, con la sentenza nondefinitiva, aveva accertato la non demanialità del suolo oggettodella domanda di usucapione; motivo che, ancora oggi, non è maistato esaminato nel merito.Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/20263.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 385 c.p.c. per avere il giudice del rinvioerroneamente statuito la condanna dei coniugi Formica-Cafaro alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, pur essendo essirisultati totalmente vittoriosi.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, in violazione del principio dellasoccombenza, ex art. 91 c.p.c., nonché di quello dell'intangibilitàdel potere di delega della Corte di Cassazione, è tenuto aduniformarsi, oltre che ai principi di diritto enunciati da quest'ultima,ad ogni altra statuizione da essa rimessa al giudice del rinvio, tracui quella sulle spese di lite, con la conseguenza che quest'ultimonon avrebbe potuto condannare i coniugi Formica - Cafaro alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in cui i predettierano risultati totalmente vittoriosi.3.1 Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due.4.

In conclusione i primi due motivi di ricorso sono fondati, lasentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bariin diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spesedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diBari in diversa composizione anche in relazione alle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 aprile 2026.IL PRESIDENTEVincenzo Picaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]- intimato -Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza Corte d'Appello di Bari n. 935/2022 depositatail 10/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data8 luglio 2002, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare che egliera divenuto proprietario, per effetto di esercizio trentennale delrelativo possesso, di una porzione del fondo di proprietà deiconvenuti, estesa per mq. 75, facente parte della più ampia areacensita nel catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], al foglio40, particella 1339, sub 1, cat. a/7, cl. 2.2. I predetti coniugi si costituivano in giudizio, contestando ladomanda del Fiorentino e sostenendo che, con atto del 28 gennaio1991, essi avevano acquistato una casa per civile abitazione cheinsisteva sulla porzione di fondo dedotta in giudizio. Inoltre, glistessi convenuti, nel corso del procedimento possessorio, intentatoin pendenza di quello principale petitorio, deducevano che il fondocontroverso avesse natura demaniale e che, in quanto tale, non erausucapibile.3. Interveniva in giudizio anche il Comune di San GiovanniRotondo, il quale aderiva alla posizione dei convenuti.4. Il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva,depositata il 21 settembre 2012, dichiarava coperta da giudicato laquestione relativa alla dichiarata inammissibilità dell’intervento delComune di [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’Ente impugnato (oriservato di impugnare) la relativa statuizione, ritenuta comeavente carattere decisorio, rigettava l'eccezione relativa all'asseritaNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026demanialità del fondo in questione, dichiarava cessata la materiadel contendere con riferimento alla domanda possessoria propostain corso di causa e disponeva la prosecuzione del giudizio per laconseguente decisione sulla domanda principale.5. Avverso la citata sentenza non definitiva proponevanoimmediatamente appello, con atti distinti, sia i coniugi Formica-Cafaro, sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA].6. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MatteoGiuseppe Fiorentino, i quali eccepivano l'inammissibilità deiformulati gravami in quanto notificati al citato [OSCURATO:PERSONA].7. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 12novembre 2015, in adesione all'eccezione degli eredi di Giuseppe8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso percassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato il lorogravame avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia.9. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Matteocontroricorso, mentre il Comune di S. [OSCURATO:PERSONA] nonsvolgeva alcuna attività difensiva.10. La Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendo che glilegittimamente proposti - e, quindi, ammissibili – in quantonotificati nel domicilio eletto presso il difensore, ritualmentecostituito per [OSCURATO:PERSONA], il quale, perciò, in difetto delladichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo nel corso delgiudizio di primo grado, riconducibile al sopravvenuto decesso delsuo assistito, aveva continuato a rappresentarlo agli effetti dellaNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026legittimazione a ricevere la notificazione degli appelli qualedomiciliatario, in virtù dell'applicazione del principio dell'ultrattivitàdel mandato.11. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinnovavano le loro richiesteformulate originariamente con l’appello.12. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di Giuseppe13. La Corte d’Appello di Bari dichiarava improcedibile ilgiudizio per difetto di interesse dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e MariaCafaro.14. La Corte così ricostruiva la vicenda processualenell’articolarsi delle diverse fasi: Nel giudizio di primo grado eranostate pronunciate dal Tribunale di Foggia due diverse sentenze, unaprima non definitiva (n. 1128/2012) che aveva dichiarato copertada giudicato interno la pronuncia di inammissibilità dell’interventodel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; rigettato l’eccezione didemanialità del suolo conteso sollevato dai coniugi Formica-Cafaro;dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda dimanutenzione del possesso, avanzata in corso di causa dagli eredidi [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non definitiva era stata appellata sia dai coniugiCafaro-Formica, sia dal Comune di S. [OSCURATO:PERSONA] e ilgravame era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello diBari (sentenza n.1819/2015).La Corte di Cassazione, adita dai soli coniugi Cafaro/Formica enella contumacia del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avevacassato con rinvio con l’ordinanza n. 21869/2020 (giudizior.g.2185/2016).Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026Intanto, il Tribunale di Foggia con la sentenza definitiva(n.1807/2015) aveva dichiarato l’acquisto per usucapione da partedell’attore, del diritto di proprietà sulla porzione di terreno dicomplessivi mq 116,07 oggetto del giudizio. La sentenza era stataimpugnata dai soli coniugi Cafaro-Formica dinanzi alla medesimaCorte d’Appello di Bari, che aveva rigettato il gravame con lasentenza n. 1271/2018.A seguito della riassunzione, ad opera dei coniugiall’irrevocabilità della pronuncia di inammissibilità dell’interventodel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed al rigetto dell’eccezione didemanialità del cespite.Così delimitato l’ambito del giudizio, la riassunzione operatadai coniugi Cafaro/Formica era ritenuta improcedibile per totalemancanza di interesse e di legittimazione ad agire.Infatti, richiamata la nozione di interesse ad agire, la Corted’Appello evidenziava che rispetto alla questione dell’irrevocabilitàdella inammissibilità dell’intervento in giudizio del Comune di SanGiovanni Rotondo l’unico legittimato e interessato a proporreimpugnazione era quest’ultimo.Nella specie l’Ente territoriale, che pur aveva impugnato lasentenza innanzi alla Corte d’Appello di Bari in sede di rinvio, nonaveva però a suo tempo proposto ricorso per Cassazione –rimanendo addirittura intimato - avverso la sentenza della Corted’Appello di Bari di inammissibilità dell’appello n. 1819/2015,cosicché la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia nei suoiriguardi aveva acquistato autorità di giudicato, avendovi il Comuneprestato acquiescenza.Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026Anche la seconda statuizione, relativa al rigetto dell’eccezionedi demanialità, poteva essere impugnata solo dal Comune di SanGiovanni Rotondo.Il privato non era legittimato ad eccepire la demanialità di unadeterminata area, trattandosi di eccezione "de iure tertii", a menoche non allegasse un titolo proprio che traesse origine dalla pretesademanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, o unaconcessione, ovvero un diritto soggettivo consequenzialeall'esistenza del diritto pubblico sull'area. L'improponibilità di taleeccezione era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processoe, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questionenon avesse formato oggetto di espressa pronuncia da parte deigiudici di merito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8705del 29/04/2015).Peraltro, con la sentenza definitiva passata in giudicato erastato dichiarato l’acquisto per usucapione del cespite in oggetto daparte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi aventi causa, con esclusionedella demanialità del bene.15.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perCassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi diricorso.16. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.17. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 100, 324, 329, comma 2, e 384 c.p.c.-violazione del principio del ne bis in idem ex artt. 324 c.p.c. e 2909Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026c.c. - per avere il giudice del rinvio violato il giudicato internoformatosi sulla legittimazione dei coniugi Formica - Cafaro adeccepire la demanialità del bene conteso, avendo detta eccezioneformato oggetto di espressa pronuncia da parte del primo giudice.con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1128/2012, non impugnataex adverso con conseguente formazione di giudicato.I ricorrenti sostengono che il Tribunale di Foggia si sia espressonel senso dell’ammissibilità della loro eccezione circa la naturademaniale del bene che ne impediva l’usucapione.In particolare con la sentenza n. 1128/2012 il Tribunale avevarigettato nel merito l’eccezione ritenendola ammissibile in base alprincipio secondo cui: nei giudizi tra privati relativi ad immobili ilconvenuto non è legittimato ad opporre la demanialità del bene,trattandosi di eccezione de jure tertii, salvo il caso in cui ilconvenuto medesimo alleghi un titolo proprio traente origine dallapretesa demanialità, quale un diritto di uso civico, una concessione,ovvero un diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del dirittopubblico.Tale situazione nella specie ricorreva, in quanto i coniugiin quanto interessati alla realizzazione di un passo carraio tra lostesso e il fondo latistante di loro proprietà, opera a suo tempoassentita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] che poi avevasospeso l'esecuzione dei lavori con ordinanza dirigenziale n. 5 del12.1.2012.Su tale statuizione di ammissibilità dell’eccezione didemanialità del suolo conteso, [OSCURATO:PERSONA], ovvero i suoieredi, avevano prestato acquiescenza non avendo proposto nessungravame, neppure sotto forma di appello incidentale, avverso laNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026sentenza del Tribunale di Foggia n. 1128/2012, fatta oggetto di"appello immediato", da parte dei coniugi Formica - Cafaro, su tuttele statuizioni a sé sfavorevoli. Pertanto, sul punto dellaammissibilità dell’eccezione di demanialità si sarebbe formato ilgiudicato interno, la cui intangibilità precludeva al Giudice larilevabilità d'ufficio, pur nell’insussistenza della relativa eccezione.Anche il fatto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonavesse impugnato la statuizione sull’eccezione e sull’assenza didemanialità non poteva avere effetto nei confronti dei coniugi2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. per avere la Cortedi rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza definitivan.1807/2015 del Tribunale di Foggia, confermata dalla Corte diAppello di Bari con la sentenza n. 1271/2018, dichiarativa diusucapione del cespite in oggetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei suoi aventi causa fosse divenuta irrevocabile, per la mancataimpugnazione della successiva sentenza definitiva.L’art. 336, comma 2, c.p.c. così recita "La riforma o lacassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli attidipendenti dalla sentenza riformata o cassata". È ormai jusreceptum che l’impugnazione proposta immediatamente contro lasentenza non definitiva è procedibile nonostante la mancataimpugnazione della successiva sentenza definitiva, applicandosil’art. 336 e conseguendo perciò alla riforma o cassazione dellesentenze non definitive la caducazione della sentenza definitiva daessa dipendente.Secondo parte ricorrente benché si tratti di "principio daapplicarsi con estremo rigore costituendo un'eccezione al canoneNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione"(Cass. n. 19937 del 2004), non sarebbe possibile negarnel'operatività in un caso come quello di specie, atteso che lastatuizione della demanialità del bene conteso è intrinsecamentecapace di assorbire la decisione non impugnata di usucapione delbene demaniale, in quanto quest'ultima non potrebbe reggersi dasola una volta che sia stata riconosciuta la demanialità della stradadi via [OSCURATO:PERSONA] (sul punto cfr. Cass. Civ. n. 4259/2015; Cass.sez. lav. dell’1.3.2021, n. 5550).2.1 I primi due motivi, che stante la loro evidente connessionepossono essere trattati congiuntamente, sono fondati.Si rende necessaria, preliminarmente, una breve ricostruzionedella complessa vicenda processuale.I ricorrenti avevano proposto appello avverso la sentenza nondefinitiva di primo grado che aveva rigettato la loro eccezione didemanialità del suolo formante oggetto della domanda diusucapione. Tale eccezione era stata ritenuta ammissibile dalTribunale di Foggia in quanto se nei giudizi tra privati relativi adimmobili il convenuto non è legittimato ad opporre la demanialitàdel bene, trattandosi di eccezione de jure tertii, è nondimeno veroche tale principio incontra una deroga nel caso in cui il convenutomedesimo alleghi un titolo proprio traente origine dalla pretesademanialità quale un diritto di uso civico, una concessione, ovveroun diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del dirittopubblico (cfr. Cass. n. 7892/91; id., Cass. n. 25306/08).Tale circostanza, secondo il Tribunale, ricorreva nella specie,considerato che i coniugi avevano affermato la natura demanialedel suolo in quanto interessati alla realizzazione di un passo carraiotra lo stesso e il fondo latistante di loro proprietà; opera a suoNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026tempo assentita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] conautorizzazione n. 17680/2002 prot. del 3.10.2002 e avviata aseguito di segnalazione certificata di inizio attività trasmessa alpredetto Comune, il quale aveva poi sospeso l'esecuzione dei lavoricon l’ordinanza dirigenziale n. 5 del 12.1.2012.2.2 L’appello dei ricorrenti, pertanto, aveva ad oggettol’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, fermarestando l’ammissibilità dell’eccezione di demanialità del suolo,l’aveva ritenuta infondata nel merito, escludendo che il tratto distrada oggetto della domanda di usucapione appartenesse aldemanio pubblico comunale.2.3 L’appello era stato ritenuto inammissibile dalla Corte diAppello di Bari per un errore nella notifica.2.4 La sentenza della Corte d’Appello di Bari sul gravameavverso la sentenza non definitiva è stata annullata da questa Cortecon l’ordinanza n. 21869 del 2020.2.5 La Corte d’Appello, con la sentenza resa nel giudizio dirinvio e qui impugnata, ha ritenuto che i ricorrenti non fosserolegittimati a sollevare l’eccezione di demanialità del terreno oggettodella domanda di usucapione, richiamando il principio secondo cuiil privato non è legittimato ad eccepire la demanialità di unadeterminata area, trattandosi di eccezione "de iure tertii", a menoche non alleghi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesademanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, o unaconcessione, ovvero un diritto soggettivo consequenzialeall'esistenza del diritto pubblico sull'area.A tale conclusione la Corte d’Appello è giunta anche in forzadell’erronea statuizione secondo cui la sentenza definitivan.1807/2015 del Tribunale di Foggia, confermata dalla medesimaNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026Corte d’Appello con la sentenza n. 1271/2018, avrebbedefinitivamente dichiarato usucapito da parte di FiorentinoGiuseppe e dei suoi aventi causa il bene oggetto di causa, conesclusione della demanialità del bene, in quanto gli odierniricorrenti non avevano impugnato la suddetta sentenza della Corted’Appello mentre sarebbe stata quella la sede opportuna per farvalere le proprie ragioni.2.6 Osserva il Collegio, con riferimento al primo motivo, chel’ammissibilità dell’eccezione era stata oggetto di espressapronuncia con la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia egli odierni controricorrenti non avevano provveduto ad impugnaretale statuizione con appello incidentale. Pertanto, sull’ammissibilitàdell’eccezione si era formato il giudicato. In proposito puòrichiamarsi quanto affermato da questa Corte a sezioni unite in unarecente pronuncia (Cass. sez. un. n. 24172/2025 in motivazionepagina 32) allorché ha evidenziato che alcune questioniprocessuali, tra le quali il difetto di interesse ad agire, poichériguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonchéinemendabili, non sono di norma coperte dal cosiddetto giudicatoimplicito, ma nel contempo ha invece affermato, che in caso di unaspecifica statuizione del giudice di merito sulla questione, sidetermina un effetto preclusivo per il rilievo d’ufficio nei gradisuccessivi derivante dalla mancata impugnazione ad opera delleparti della decisione sul punto controverso (tra le altre: Cass. sez.un. n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass. sez. un.n.11799/2017).In altri termini, in caso di esplicito rigetto di un’eccezioneprocessuale come quella avente ad oggetto il difetto di interesse adagire e di vittoria nel merito quanto all'esito finale della lite, èNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026necessario formulare appello incidentale per devolverenuovamente al giudice d'appello la questione dell’interesse adagire, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art.345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensidell'art. 329, comma 2, c.p.c.).2.7 Peraltro, deve osservarsi come la decisione presenti anchedue ulteriori statuizioni erronee in diritto, la prima delle qualicontraddice la sua stessa premessa.Infatti, il giudice di rinvio si è limitato a richiamare il medesimoprincipio giurisprudenziale applicato dal Tribunale di Foggia nellasentenza non definitiva per ammettere l’eccezione di demanialità,per pervenire però a conclusioni opposte senza aggiungere alcunamotivazione, e senza confrontarsi con la decisione di primo grado,che invece aveva evidenziato come nella specie sussistesse, inderoga a quel principio, l’interesse dei Formica-Cafaro a far valerela demanialità, in quanto i ricorrenti erano interessati allarealizzazione di un passo carraio tra lo stesso e il fondo latistantedi loro proprietà, opera a suo tempo assentita dal Comune di SanGiovanni Rotondo con autorizzazione poi sospesa.2.7 Infine, la seconda statuizione erronea del giudice di rinvioriguarda l’efficacia di giudicato della sentenza definitiva delTribunale di Foggia.Sul punto, la Corte d’Appello ha erroneamente attribuitorilevanza al fatto che la sentenza definitiva che aveva dichiaratol’usucapione sarebbe divenuta irrevocabile. Tale sentenza, però, sifondava sul presupposto della non demanialità del suolo usucapitoche, per quanto detto, è ancora in contestazione.Peraltro, non può sottacersi che la sentenza definitiva dellaCorte d’Appello di Bari n. 1271/2018 pubbl. il 18/07/2018, haNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026affermato la natura non demaniale del terreno sull’erroneopresupposto che la sentenza non definitiva fosse divenutairrevocabile per l’inammissibilità dell’appello proposto dairicorrenti, senza considerare che la vicenda non si era conclusa eche pendeva ancora il ricorso per cassazione poi accolto.Dunque, deve darsi continuità al principio secondo cui nelrapporto tra sentenza definitiva e sentenza non definitiva trovaapplicazione il principio del c.d. effetto espansivo esterno ex art.336, secondo comma, c.p.c., secondo cui la «la riforma o lacassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli attidipendenti dalla sentenza riformata o cassata.Esiste, infatti, un evidente nesso di pregiudizialità edipendenza tra le due sentenze e, la specifica impugnazione dellaratio pregiudicante contiene per implicito anche la contestazionedella ratio pregiudicata, non potendo quest'ultima reggersi da solauna volta che sia stata dimostrata l'inconsistenza della prima (cosìCass. n. 4259 del 2015, in motivazione). Infatti, il capo dellasentenza non definitiva che ha affermato la natura non demanialedel tratto di strada oggetto di usucapione è stato oggetto diimpugnazione e su tale capo si regge anche la sentenza definitiva,sicché risulta evidente l'interdipendenza tra le statuizioni in modoche se dovesse essere travolta la prima, verrebbe travolta anche laseconda. (così Cass. n. 12785 del 1992).Deve ribadirsi il principio consolidato secondo cui: La riformadella sentenza non definitiva pone nel nulla la pronuncia resa conla sentenza definitiva, in quanto dipendente dalla sentenzariformata ai sensi dell'art. 336, secondo comma c.p.c., tanto dadeterminare l'inammissibilità dell’eventuale ricorso proposto controtale ultima sentenza, per la mancanza del provvedimentoNumero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/2026impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità(Cass. n. 363 del 1995; n. 6130 del 1998; n. 15411 del 2019).Peraltro, si è anche detto che la parte può optare perl'impugnazione della sola sentenza non definitiva, la cui eventualecassazione comporta comunque la caducazione anche dellasentenza definitiva quando le statuizioni di quest'ultima dipendonoda quelle della prima (Cass. Sez. 2, 8/1/2018, n. 194, Rv. 647151- 1)In altri termini, la riforma della sentenza non definitiva estendei propri effetti anche alla sentenza definitiva, ancorché quest'ultimanon sia stata impugnata (così, tra le numerose, Cass. n. 24354 del2006). E benché sia indubitabile che si tratti di principio daapplicarsi con estremo rigore, costituendo un'eccezione al canonedella formazione del giudicato in mancanza di impugnazione (cosìCass. n. 19937 del 2004), non è possibile negarne l'operativitàquando, come nella specie, ci si trovi in presenza di una statuizioneintrinsecamente capace di assorbire l'autonoma ratio (rectius,statuizione) non impugnata, atteso che - come esattamenterilevato da Cass. n. 4259 del 2015, - quest'ultima non potrebbemai reggersi da sola, una volta che sia stata dimostratal'inconsistenza della prima.In conclusione, risulta ancora attuale l’interesse dei ricorrentialla decisione nel merito sulla questione che avevanooriginariamente sollevato con il motivo di appello avverso ladecisione del giudice di primo grado che, con la sentenza nondefinitiva, aveva accertato la non demanialità del suolo oggettodella domanda di usucapione; motivo che, ancora oggi, non è maistato esaminato nel merito.Numero registro generale 22838/2022Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 10858/2026Data pubblicazione 23/04/20263. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 385 c.p.c. per avere il giudice del rinvioerroneamente statuito la condanna dei coniugi Formica-Cafaro alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, pur essendo essirisultati totalmente vittoriosi.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, in violazione del principio dellasoccombenza, ex art. 91 c.p.c., nonché di quello dell'intangibilitàdel potere di delega della Corte di Cassazione, è tenuto aduniformarsi, oltre che ai principi di diritto enunciati da quest'ultima,ad ogni altra statuizione da essa rimessa al giudice del rinvio, tracui quella sulle spese di lite, con la conseguenza che quest'ultimonon avrebbe potuto condannare i coniugi Formica - Cafaro alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in cui i predettierano risultati totalmente vittoriosi.3.1 Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due.4. In conclusione i primi due motivi di ricorso sono fondati, lasentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bariin diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diBari in diversa composizione anche in relazione alle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 aprile 2026.IL PRESIDENTEVincenzo Picaro
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