CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 32959/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/entite-Ie-eonc!usjonj del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza limitatamente al diniego della concessione della liberazione anticipata per il periodo dal 3 febbraio 2005 al 4 aprile 2005, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame e rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, chiedeva la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., in relazione ai periodi dal 3 febbraio 2005 al 4 aprile 2005, dal 6 agosto 2011 al 6 luglio 2016 e dal 18 settembre 2019 al 28 febbraio 2020. 2. Con ordinanza del 4 marzo 2025, l'adito Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza in relazione al periodo dal 3 febbraio 2005 al 4 aprile 2005 e dichiarava non luogo a provvedere in riferimento ai periodi dal 6 agosto 2011 al 6 luglio 2016 e dal 18 settembre 2019 al 28 febbraio 2020. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Napoli che lo rigettava con ordinanza del 3 dicembre 2025. 4. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto a ottenere l'annullamento della citata ordinanza del 3 dicembre 2025. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., afferma che il giudicante è incorso in inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha omesso la valutazione di alcuni periodi e, per altri periodi, senza tener conto del principio di valutazione frazionata dei singoli semestri e omettendo di fornire adeguata motivazione, si è basato su comportamenti del condannato tenuti in epoca successiva di circa dieci anni rispetto a quelli indicati nell'istanza. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245 - 01). È stato chiarito, inoltre, che, ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera dì rieducazione. (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Rv. 275849 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati, perché non ha fornito giustificazione sufficiente della propria decisione. Nell'ordinanza qui esaminata, che ha ritenuto l'infondatezza del reclamo rivolto dall'interessato avverso la citata ordinanza emessa il 4 marzo 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, il Tribunale ha affermato, infatti, di poter condividere le motivazioni articolate dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento di primo grado e ha espresso solo alcune scarne considerazioni che non consentono di verificare se le censure formulate dal reclamante siano state tutte compiutamente esaminate e adeguatamente risolte. In tale situazione è ravvisabile un grave vulnus argomentativo che si riflette su tutte le valutazioni rese dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza ora impugnata. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che svolgerà nuovo esame senza incorrere nei vizi sopra rilevati. 3 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA Di CASSAMNE oggi ;ì o 7 SEI 2026 FUNZIONAR:u GtUD1Z1ARIO [OSCURATO:PERSONA].-\ R1 GIUDIZIARIO Afa 7,enz 4