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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05249/2024

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Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 16549/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Fatebenefratelli, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo 29 marzo 2021n.459; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27 ottobre 2015, rigettando eccezione di inoperatività di polizza assicurativa claims made (poiché il contratto assicurativo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] valeva fino al 31 maggio 2009 ma la denuncia dell’evento dannoso era avvenuta nel febbraio 2010), per quanto qui interessa, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forza di polizza stipulata il 16 dicembre 2005, a manlevare la [OSCURATO:PERSONA] della condanna a risarcire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 2253,84.

La compagnia, divenuta nelle more [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., proponeva appello; resisteva la [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2021, accoglieva il gravame, ritenendo valida la clausola claims made (articolo 8 delle condizioni generali di polizza) e revocando quindi la condanna. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso composto di due motivi, da cui Amissima si è difesa con controricorso.

Considerato che: In data6 dicembre 2023 è stata depositata rinuncia al ricorso della ricorrente, accettata a spese compensate dalla controricorrente, chiedendosi la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Ne sussistono effettivamente i presupposti, incluso per la compensazione delle spese.

La rinuncia esclude altresì il raddoppio del contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Nul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 16549/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Fatebenefratelli, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo 29 marzo 2021n.459; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27 ottobre 2015, rigettando eccezione di inoperatività di polizza assicurativa claims made (poiché il contratto assicurativo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] valeva fino al 31 maggio 2009 ma la denuncia dell’evento dannoso era avvenuta nel febbraio 2010), per quanto qui interessa, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forza di polizza stipulata il 16 dicembre 2005, a manlevare la [OSCURATO:PERSONA] della condanna a risarcire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 2253,84. La compagnia, divenuta nelle more [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., proponeva appello; resisteva la [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2021, accoglieva il gravame, ritenendo valida la clausola claims made (articolo 8 delle condizioni generali di polizza) e revocando quindi la condanna. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso composto di due motivi, da cui Amissima si è difesa con controricorso. Considerato che: In data6 dicembre 2023 è stata depositata rinuncia al ricorso della ricorrente, accettata a spese compensate dalla controricorrente, chiedendosi la dichiarazione di estinzione del giudizio. Ne sussistono effettivamente i presupposti, incluso per la compensazione delle spese. La rinuncia esclude altresì il raddoppio del contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Nul
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