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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12557/2026

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nerale dello Stato,presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.Ric. n. 25529/2016 sez.

T – p.u. 6 novembre 2025 est.

Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Paolo Paoli, con domicilio digitale in atti (l’Avvocato è deceduto nelleNumero di raccolta generale 12557/2026more del presente giudizio); Data pubblicazione 04/05/2026- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma al [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Guadagno;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonchéVecchiatti Cinzia (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù diprocura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovodifensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del deceduto Avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 853/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 6 novembre 2025;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale di PasqualeCasale, inammissibile il primo, l’inammissibilità del ricorsoincidentale di Cinzia e [OSCURATO:PERSONA];uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate, l’[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l’AvvocatoMaria Labanca per Cinzia e [OSCURATO:PERSONA];Ric. n. 25529/2016 sez.

T – p.u. 6 novembre 2025 est.

Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Numero di raccolta generale 12557/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Guardia di Finanza in un processo verbale di constatazione del25/6/2011 configurò l’esistenza di una società di fatto tra i signoriMatteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (moglie del [OSCURATO:PERSONA]), Gian LuigiVecchiatti (cognato del [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,anche “i contribuenti”), adducendo che si erano indebitamenteappropriati di ingenti somme di denaro, sottraendole dai conticorrenti intestati al [OSCURATO:PERSONA] sui quali erano stati fatti confluirenotevoli somme di denaro da parte di risparmiatori che intendevanofare investimenti in valori mobiliari tramite le attività di trading dellostesso [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate, dunque, emise un primo avviso diaccertamento nei confronti della società di fatto, notificato ai singolisoci; emise poi un avviso di accertamento nei confronti di ciascunodei soci per il recupero delle imposte sul reddito.I contribuenti, in proprio e quali soci della società di fatto,impugnarono gli avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Rovigo(il [OSCURATO:PERSONA] e i Vecchiatti) e alla C.T.P. di Milano (il Casale).I giudizi vennero successivamente riuniti, dopo la dichiarazione diincompetenza per connessione della C.T.P. di Milano, dinanzi allaC.T.P. di Rovigo.La C.T.P. di Rovigo accolse i ricorsi.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nelle sue articolazioniterritoriali di Milano e Rovigo, la C.T.R. del Veneto confermò lasentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nel resistere al ricorso, propone un ricorso incidentalearticolato in due motivi.I Vecchiatti, nel resistere al ricorso, propongono un ricorsoincidentale condizionato, articolato in sei motivi.Il sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta.Ric. n. 25529/2016 sez.

T – p.u. 6 novembre 2025 est.

Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Il Casale e i Vecchiatti hanno ulteriormente illustrato le loro richiesteNumero di raccolta generale 12557/2026con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

Data pubblicazione 04/05/2026Ragioni della decisioneInnanzitutto, deve darsi atto dell’irrilevanza della circostanza che ildifensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha potuto riceverel’avviso dell’udienza pubblica in quanto deceduto nelle more tra ildeposito del controricorso e la celebrazione di quest’ultima.Questa Corte, infatti, con orientamento ormai consolidato, affermache “il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata delprocesso impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., dievitare e impedire attività che siano di ostacolo alla sua sollecitadefinizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare,dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettivegaranzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finaleè destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso percassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termineper l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione dellanotifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spesee in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senzacomportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei dirittiprocessuali delle parti” (ex multis, Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n.11825 del 05/05/2025, Rv. 674845 - 01).Orbene, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] esce vincitore dal giudizio dilegittimità, con la conseguenza che la partecipazione alla discussionepubblica di un nuovo avvocato incaricato in sostituzione delprofessionista deceduto non avrebbe comunque potuto determinare,per la parte, un esito processuale più favorevole.1.Con il primo e unico motivo del ricorso principale rubricato“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 del d.P.R. n. 917Ric. n. 25529/2016 sez.

T – p.u. 6 novembre 2025 est.

Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025del 1986, nonché degli artt. 2272 e 2308 c.c., in relazione all’art.Numero di raccolta generale 12557/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ceDnatsa upurbabl icalazio ne 04/05/2026sentenza impugnata nella parte in cui essa, confermando, seppurcon diverse argomentazioni, la sentenza di primo grado, diannullamento della ripresa fiscale, ha ritenuto che la società di fatto(abusiva) tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Vecchiatti avente ad oggetto la gestionespeculativa dei fondi messi a disposizione degli investitori fosse stataLa condotta appropriativa che sarebbe stata compiuta nel 2007,secondo i giudici di appello, sarebbe ascrivibile al solo [OSCURATO:PERSONA], nonalla società di fatto costituita con i fratelli Vecchiatti.1.1.Occorre innanzitutto chiarire che l’odierno ricorso principale èstato proposto solo avverso il capo di sentenza che ha escluso chenell’anno della ripresa fiscale (2007) fosse ancora operativa lasocietà di fatto tra i fratelli Vecchiatti e il [OSCURATO:PERSONA], non ancheavverso il capo di sentenza che ha escluso che della detta societàfacesse parte il Casale.Ne consegue che la sentenza di appello è passata in giudicato conriferimento al rigetto della ripresa fiscale esercitata contro di lui,sicché la notifica dell’odierno ricorso nei suoi confronti deve ritenersieseguita solo ai fini di litis denuntiatio, ai sensi dell’art. 332 c.p.c.1.2.

Tanto chiarito, il ricorso principale è inammissibile.Si deve, innanzitutto, premettere che la sentenza penale diproscioglimento per quanto riguarda il reato di appropriazioneindebita, pronunciata dalla Corte di Appello penale di Venezia perintervenuta prescrizione, non fa stato nel presente giudizio, in cui sidiscute della ripresa fiscale, esercitata dall’erario, avente ad oggettoil profitto che l’ipotizzata società di fatto tra il Casale, i Vecchiatti eil [OSCURATO:PERSONA], e dunque i soci, avrebbero conseguito dallaconsumazione del detto delitto.La sentenza penale di non doversi procedere per intervenutaprescrizione, infatti, non fa stato nel giudizio tributario, nemmenoalla luce della novella di cui all’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000.Ric. n. 25529/2016 sez.

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Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Né tantomeno possono fare stato le affermazioni eventualmenteNumero di raccolta generale 12557/2026contenute in una sentenza penale di non doversi proceDdaetar peu bbpliceazrio ne 04/05/2026intervenuta prescrizione con riferimento ad una eventualmenteaccertata commissione del fatto materiale di reato da parte degliimputati (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4924 del 27/02/2013, Rv.625233 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 17/02/2010, Rv.611826 - 01).Ne consegue, allora, che la sentenza pronunciata in sede di appellopenale nei confronti dei Vecchiatti e del [OSCURATO:PERSONA] poteva essereapprezzata dal giudice tributario solo quale prova documentaleliberamente valutabile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.Orbene, la C.T.R. è pervenuta al rigetto della ripresa fiscaleesercitata dall’erario in esito ad un percorso motivazionale logico ecoerente: la società di fatto ipotizzata dall’Agenzia delle Entrate, eposta a base della ripresa esercitata, ha avuto quali soci i fratelliVecchiatti e il [OSCURATO:PERSONA] ed è stata operativa fino al 2005.I fatti di appropriazione del 2007 sarebbero stati, invece, commessidal solo [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un giudizio di fatto che non vìola alcuna delle disposizioninormative evocate in rubrica dall’amministrazione ricorrente.Né quest’ultima poteva pretendere che il giudice di merito“restringesse” la ripresa fiscale al solo [OSCURATO:PERSONA], perché se lo avessefatto la C.T.R. avrebbe indebitamente immutato la causa petendidell’avviso di accertamento.Quest’ultimo, infatti, rappresenta nel giudizio tributario l’atto con cuiviene esercitata l’azione fiscale (editio actionis), con la conseguenzache il giudice non può d’ufficio immutare i fatti che costituiscono glielementi costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, penala violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (ex coeteris, Cass., Sez. 5,Sentenza n. 16829 del 30/07/2007, Rv. 600938 – 01; Cass., Sez. 5,Sentenza n. 22010 del 13/10/2006, Rv. 593678 - 01).Nel caso di specie, la ripresa fiscale esercitata con l’avviso diaccertamento a carico dei Vecchiatti e del [OSCURATO:PERSONA] si fonda sullaRic. n. 25529/2016 sez.

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Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Numero di raccolta generale 12557/2026prospettazione di una società di fatto tra di loro, con la conseguenzaData pubblicazione 04/05/2026che, una volta escluso che l’imponibile, nell’anno d’imposta inquestione, fosse stato prodotto dall’attività della società, non si puòpretendere dal giudice la “conferma” dell’avviso di accertamento acarico di uno solo dei contribuenti, sulla base della diversaprospettazione fattuale che egli avesse da solo svolto l’attività illecitaproduttiva di reddito.2.

L’inammissibilità del ricorso principale dell’Agenzia determinal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto daiVecchiatti.3.

Può passarsi ora all’esame del ricorso incidentale del Casale.3.1.

Il primo motivo, rubricato “Violazione da parte dell’Agenzia delleEntrate – quale ricorrente – dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. peromessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso o decisivo per il giudizio”, è inammissibile: il ricorrentenon censura la sentenza d’appello, ma il ricorso principaledell’Agenzia delle Entrate.3.2.

Il secondo motivo, rubricato “Nullità parziale della sentenza, exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dinorme di diritto di cui all’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/192e art. 92 c.p.c.”, denuncia la apodittica compensazione delle spesedisposta dal giudice d’appello.3.2.1.

Il secondo motivo è fondato.Nel compensare le spese tra il Casale e l’Agenzia delle Entrate, laC.T.R. ha adottato una motivazione meramente apparente, facendoriferimento al fatto che la posizione del contribuente sarebbe statachiarita solo in sede di appello penale.Senonché, è illogico spiegare la compensazione delle spese della litetributaria con la motivazione che il contribuente abbia dovutol’assoluzione tardiva in sede penale, infatti, non è una colpa delcontribuente, senonché essa non avrebbe potuto essere posta a basedella compensazione delle spese del giudizio tributario d’appello.Ric. n. 25529/2016 sez.

T – p.u. 6 novembre 2025 est.

Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/20254.

In conclusione, il ricorso principale dell’Agenzia è inammissibile.Numero di raccolta generale 12557/2026Il ricorso incidentale condizionato dei Vecchiatti è assorbitoD.a ta pubblicazione 04/05/2026Il secondo motivo del ricorso incidentale di Casale è fondato,inammissibile il primo.La sentenza è cassata in relazione al secondo motivo del ricorsoincidentale di Casale e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 del Veneto che, in diversa composizione, procederà a unnuovo regolamento delle spese del giudizio di appello tra il Casale el’Agenzia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimitàcon riferimento al rapporto processuale tra il Casale e l’Agenzia.L’Agenzia delle Entrate, per il principio della soccombenza, ècondannata a pagare, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dei Vecchiatti, lespese del giudizio di legittimità, che sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che da parte dei Vecchiatti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate,assorbito il ricorso incidentale condizionato dei Vecchiatti.Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale di Casale,inammissibile il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo delricorso incidentale di Casale e rinvia la causa, anche per le spese delpresente giudizio con riferimento al rapporto processuale tra ilCasale e l’Agenzia delle Entrate, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di MatteoVeronese, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euroseimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva ec.p.a. come per legge ed oltre ad euro duecento per spese vive.Ric. n. 25529/2016 sez.

T – p.u. 6 novembre 2025 est.

Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Numero di raccolta generale 12557/2026Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Cinzia eData pubblicazione 04/05/2026Gian [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che siliquidano in euro quattordicimila per compensi, oltre al rimborsodelle spese generali, iva e c.p.a. come per legge ed oltre ad euroduecento di spese vive.Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Roberta CrucittiRic. n. 25529/2016 sez.

T – p.u. 6 novembre 2025 est.

Napolitano A.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato,presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.Ric. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Paolo Paoli, con domicilio digitale in atti (l’Avvocato è deceduto nelleNumero di raccolta generale 12557/2026more del presente giudizio); Data pubblicazione 04/05/2026- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma al [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Guadagno;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonchéVecchiatti Cinzia (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù diprocura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovodifensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del deceduto Avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 853/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 6 novembre 2025;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale di PasqualeCasale, inammissibile il primo, l’inammissibilità del ricorsoincidentale di Cinzia e [OSCURATO:PERSONA];uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate, l’[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l’AvvocatoMaria Labanca per Cinzia e [OSCURATO:PERSONA];Ric. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Numero di raccolta generale 12557/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Guardia di Finanza in un processo verbale di constatazione del25/6/2011 configurò l’esistenza di una società di fatto tra i signoriMatteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (moglie del [OSCURATO:PERSONA]), Gian LuigiVecchiatti (cognato del [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,anche “i contribuenti”), adducendo che si erano indebitamenteappropriati di ingenti somme di denaro, sottraendole dai conticorrenti intestati al [OSCURATO:PERSONA] sui quali erano stati fatti confluirenotevoli somme di denaro da parte di risparmiatori che intendevanofare investimenti in valori mobiliari tramite le attività di trading dellostesso [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate, dunque, emise un primo avviso diaccertamento nei confronti della società di fatto, notificato ai singolisoci; emise poi un avviso di accertamento nei confronti di ciascunodei soci per il recupero delle imposte sul reddito.I contribuenti, in proprio e quali soci della società di fatto,impugnarono gli avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Rovigo(il [OSCURATO:PERSONA] e i Vecchiatti) e alla C.T.P. di Milano (il Casale).I giudizi vennero successivamente riuniti, dopo la dichiarazione diincompetenza per connessione della C.T.P. di Milano, dinanzi allaC.T.P. di Rovigo.La C.T.P. di Rovigo accolse i ricorsi.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nelle sue articolazioniterritoriali di Milano e Rovigo, la C.T.R. del Veneto confermò lasentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nel resistere al ricorso, propone un ricorso incidentalearticolato in due motivi.I Vecchiatti, nel resistere al ricorso, propongono un ricorsoincidentale condizionato, articolato in sei motivi.Il sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta.Ric. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Il Casale e i Vecchiatti hanno ulteriormente illustrato le loro richiesteNumero di raccolta generale 12557/2026con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. Data pubblicazione 04/05/2026Ragioni della decisioneInnanzitutto, deve darsi atto dell’irrilevanza della circostanza che ildifensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha potuto riceverel’avviso dell’udienza pubblica in quanto deceduto nelle more tra ildeposito del controricorso e la celebrazione di quest’ultima.Questa Corte, infatti, con orientamento ormai consolidato, affermache “il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata delprocesso impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., dievitare e impedire attività che siano di ostacolo alla sua sollecitadefinizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutiledispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare,dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettivegaranzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finaleè destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso percassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termineper l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione dellanotifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spesee in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senzacomportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei dirittiprocessuali delle parti” (ex multis, Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n.11825 del 05/05/2025, Rv. 674845 - 01).Orbene, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] esce vincitore dal giudizio dilegittimità, con la conseguenza che la partecipazione alla discussionepubblica di un nuovo avvocato incaricato in sostituzione delprofessionista deceduto non avrebbe comunque potuto determinare,per la parte, un esito processuale più favorevole.1.Con il primo e unico motivo del ricorso principale rubricato“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 del d.P.R. n. 917Ric. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025del 1986, nonché degli artt. 2272 e 2308 c.c., in relazione all’art.Numero di raccolta generale 12557/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ceDnatsa upurbabl icalazio ne 04/05/2026sentenza impugnata nella parte in cui essa, confermando, seppurcon diverse argomentazioni, la sentenza di primo grado, diannullamento della ripresa fiscale, ha ritenuto che la società di fatto(abusiva) tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Vecchiatti avente ad oggetto la gestionespeculativa dei fondi messi a disposizione degli investitori fosse stataLa condotta appropriativa che sarebbe stata compiuta nel 2007,secondo i giudici di appello, sarebbe ascrivibile al solo [OSCURATO:PERSONA], nonalla società di fatto costituita con i fratelli Vecchiatti.1.1.Occorre innanzitutto chiarire che l’odierno ricorso principale èstato proposto solo avverso il capo di sentenza che ha escluso chenell’anno della ripresa fiscale (2007) fosse ancora operativa lasocietà di fatto tra i fratelli Vecchiatti e il [OSCURATO:PERSONA], non ancheavverso il capo di sentenza che ha escluso che della detta societàfacesse parte il Casale.Ne consegue che la sentenza di appello è passata in giudicato conriferimento al rigetto della ripresa fiscale esercitata contro di lui,sicché la notifica dell’odierno ricorso nei suoi confronti deve ritenersieseguita solo ai fini di litis denuntiatio, ai sensi dell’art. 332 c.p.c.1.2. Tanto chiarito, il ricorso principale è inammissibile.Si deve, innanzitutto, premettere che la sentenza penale diproscioglimento per quanto riguarda il reato di appropriazioneindebita, pronunciata dalla Corte di Appello penale di Venezia perintervenuta prescrizione, non fa stato nel presente giudizio, in cui sidiscute della ripresa fiscale, esercitata dall’erario, avente ad oggettoil profitto che l’ipotizzata società di fatto tra il Casale, i Vecchiatti eil [OSCURATO:PERSONA], e dunque i soci, avrebbero conseguito dallaconsumazione del detto delitto.La sentenza penale di non doversi procedere per intervenutaprescrizione, infatti, non fa stato nel giudizio tributario, nemmenoalla luce della novella di cui all’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000.Ric. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Né tantomeno possono fare stato le affermazioni eventualmenteNumero di raccolta generale 12557/2026contenute in una sentenza penale di non doversi proceDdaetar peu bbpliceazrio ne 04/05/2026intervenuta prescrizione con riferimento ad una eventualmenteaccertata commissione del fatto materiale di reato da parte degliimputati (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4924 del 27/02/2013, Rv.625233 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 17/02/2010, Rv.611826 - 01).Ne consegue, allora, che la sentenza pronunciata in sede di appellopenale nei confronti dei Vecchiatti e del [OSCURATO:PERSONA] poteva essereapprezzata dal giudice tributario solo quale prova documentaleliberamente valutabile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.Orbene, la C.T.R. è pervenuta al rigetto della ripresa fiscaleesercitata dall’erario in esito ad un percorso motivazionale logico ecoerente: la società di fatto ipotizzata dall’Agenzia delle Entrate, eposta a base della ripresa esercitata, ha avuto quali soci i fratelliVecchiatti e il [OSCURATO:PERSONA] ed è stata operativa fino al 2005.I fatti di appropriazione del 2007 sarebbero stati, invece, commessidal solo [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un giudizio di fatto che non vìola alcuna delle disposizioninormative evocate in rubrica dall’amministrazione ricorrente.Né quest’ultima poteva pretendere che il giudice di merito“restringesse” la ripresa fiscale al solo [OSCURATO:PERSONA], perché se lo avessefatto la C.T.R. avrebbe indebitamente immutato la causa petendidell’avviso di accertamento.Quest’ultimo, infatti, rappresenta nel giudizio tributario l’atto con cuiviene esercitata l’azione fiscale (editio actionis), con la conseguenzache il giudice non può d’ufficio immutare i fatti che costituiscono glielementi costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, penala violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (ex coeteris, Cass., Sez. 5,Sentenza n. 16829 del 30/07/2007, Rv. 600938 – 01; Cass., Sez. 5,Sentenza n. 22010 del 13/10/2006, Rv. 593678 - 01).Nel caso di specie, la ripresa fiscale esercitata con l’avviso diaccertamento a carico dei Vecchiatti e del [OSCURATO:PERSONA] si fonda sullaRic. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Numero di raccolta generale 12557/2026prospettazione di una società di fatto tra di loro, con la conseguenzaData pubblicazione 04/05/2026che, una volta escluso che l’imponibile, nell’anno d’imposta inquestione, fosse stato prodotto dall’attività della società, non si puòpretendere dal giudice la “conferma” dell’avviso di accertamento acarico di uno solo dei contribuenti, sulla base della diversaprospettazione fattuale che egli avesse da solo svolto l’attività illecitaproduttiva di reddito.2. L’inammissibilità del ricorso principale dell’Agenzia determinal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto daiVecchiatti.3. Può passarsi ora all’esame del ricorso incidentale del Casale.3.1. Il primo motivo, rubricato “Violazione da parte dell’Agenzia delleEntrate – quale ricorrente – dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. peromessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso o decisivo per il giudizio”, è inammissibile: il ricorrentenon censura la sentenza d’appello, ma il ricorso principaledell’Agenzia delle Entrate.3.2. Il secondo motivo, rubricato “Nullità parziale della sentenza, exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dinorme di diritto di cui all’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/192e art. 92 c.p.c.”, denuncia la apodittica compensazione delle spesedisposta dal giudice d’appello.3.2.1. Il secondo motivo è fondato.Nel compensare le spese tra il Casale e l’Agenzia delle Entrate, laC.T.R. ha adottato una motivazione meramente apparente, facendoriferimento al fatto che la posizione del contribuente sarebbe statachiarita solo in sede di appello penale.Senonché, è illogico spiegare la compensazione delle spese della litetributaria con la motivazione che il contribuente abbia dovutol’assoluzione tardiva in sede penale, infatti, non è una colpa delcontribuente, senonché essa non avrebbe potuto essere posta a basedella compensazione delle spese del giudizio tributario d’appello.Ric. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/20254. In conclusione, il ricorso principale dell’Agenzia è inammissibile.Numero di raccolta generale 12557/2026Il ricorso incidentale condizionato dei Vecchiatti è assorbitoD.a ta pubblicazione 04/05/2026Il secondo motivo del ricorso incidentale di Casale è fondato,inammissibile il primo.La sentenza è cassata in relazione al secondo motivo del ricorsoincidentale di Casale e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 del Veneto che, in diversa composizione, procederà a unnuovo regolamento delle spese del giudizio di appello tra il Casale el’Agenzia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimitàcon riferimento al rapporto processuale tra il Casale e l’Agenzia.L’Agenzia delle Entrate, per il principio della soccombenza, ècondannata a pagare, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dei Vecchiatti, lespese del giudizio di legittimità, che sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che da parte dei Vecchiatti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate,assorbito il ricorso incidentale condizionato dei Vecchiatti.Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale di Casale,inammissibile il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo delricorso incidentale di Casale e rinvia la causa, anche per le spese delpresente giudizio con riferimento al rapporto processuale tra ilCasale e l’Agenzia delle Entrate, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di MatteoVeronese, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euroseimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva ec.p.a. come per legge ed oltre ad euro duecento per spese vive.Ric. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.Numero registro generale 25529/2016Numero sezionale 717/2025Numero di raccolta generale 12557/2026Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Cinzia eData pubblicazione 04/05/2026Gian [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che siliquidano in euro quattordicimila per compensi, oltre al rimborsodelle spese generali, iva e c.p.a. come per legge ed oltre ad euroduecento di spese vive.Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Roberta CrucittiRic. n. 25529/2016 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. Napolitano A.
Sentenza Cassazione n. 12557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris