CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38680/2014 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena con riferimento alle ragioni giustificatrici della mancata massima riduzione per le pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere mo- tivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di massima riduzione per le pur concesse circostanze attenuanti generiche nella loro misura massima valutando negativamente, a tal fine, le «sciagurate modalità del fatto». Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3. Tuttavia nel caso che ci occupa non sussiste neanche il denunciato vizio mo- tivazionale, in quanto la Corte territoriale dà conto di avere bilanciato le ragioni che l'hanno indotta a concedere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. con la spe- cificità del fatto, il che è assolutamente sufficiente laddove questa Corte di legitti- mità ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'at- tenuante, anche attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; conf. Sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urrata e altri, Rv. 211583). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 38680/2014 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C