CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 17 giugno 2013 con la quale il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. pen., per avere, in Bari il 7 settembre 2012, usato minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - già assunta a sommarie informazioni nel procedimento nel quale il Passarelli era stato tratto in arresto per rapina e minaccia, e citata quale testimone nell'instaurato giudizio direttissimo a carico del prevenuto - per indurla a ritrattare e, dunque, a commettere il reato di falsa testimonianza; in particolare, giunto all'ingresso dell'aula del palazzo di giustizia, notando la Conte che era stata convocata per l'udienza del giudizio direttissimo, l'imputato le aveva rivolto la frase "quando esco devi morire", il tutto senza riuscire nel proprio intento in quanto il processo si era poi concluso con sentenza di patteggia mento. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Passarelli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, manifesta illogicità ed apparenza, oltre che per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale omesso di indicare gli elementi di prova idonei a dimostrare la materialità della condotta oggetto di addebito, cioè che l'imputato avesse effettivamente pronunciato la frase minacciosa rivolta alla persona offesa così come descritta nel capo d'imputazione. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., e mancata motivazione, per avere la Corte distrettuale, senza replicare alle censure formulate con l'atto di appello, omesso di illustrare le ragioni per le quali doveva considerarsi sussistente l'elemento psicologico del reato contestato. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 377 cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di spiegare per quali ragioni dovesse ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del reato addebitato, mancando di indicare gli elementi di conoscenza da cui poter desumere che il Passarelli avesse effettivamente voluto concutere la teste odierna persona offesa; senza considerare che il prevenuto aveva maturato sentimenti di gelosia verso la donna con la quale aveva una relazione sentimentale, ragione per cui aveva pronunciato quella frase minacciosa all'indirizzo della predetta. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 99 e 157 cod. pen., e vizio di motivazione, anche per apparenza, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente disatteso la richiesta difensiva di esclusione della recidiva reiterata contestata e di conseguente declaratoria del reato per prescrizione.3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo e il quarto motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto riguardanti questioni che non erano state dedotte con l'atto di appello e che, perciò, non erano state devolute alla cognizione del giudice di secondo grado. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Nel caso di specie è accaduto che con l'appello, per un verso, non era stata messa in discussione l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto in quell'atto di impugnazione era stato esclusivamente sostenuto come non potesse ritenersi incontestabile che il Passarelli avesse pronunciato all'indirizzo della teste la frase minacciosa "al fine di ostacolare l'andamento del procedimento" nel quale era imputato per una rapina; e, per altro verso, non era stata dedotta alcuna questione in ordine alla determinazione del giudice di primo grado di riconoscere ed applicare la recidiva qualificata contestata all'imputato (applicazione per effetto della quale era stata poi fondatamente esclusa la possibilità di dichiarare il reato estinto per prescrizione). 3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondati e perché, comunque, presentati fuori dai casi consentiti dalla legge. Nella sentenza impugnata vi è risposta alla doglianza che era stata formulata - peraltro in termini alquanto indeterminati - con l'atto di appello in ordine alla denunciata insussistenza dell'elemento psicologico del reato addebitato. Ed infatti, la Corte di appello di Bari aveva spiegato (anche indirettamente richiamando il tenore della conforme sentenza di primo grado) per quali ragioni la frase minacciosa rivolta dal Passarelli alla persona offesa dovesse reputarsi finalizzata a condizionare la possibile futura deposizione che la predetta, già escussa quale persona informata dei fatti e citata oralmente per essere sentita come testimone nell'instaurando giudizio direttissimo a carico dell'odierno ricorrente, sarebbe stata chiamata a rendere: in particolare, chiarendo, con un percorso argomentativo nel quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, come la frase minacciosa fosse stata dal Passarelli rivolta alla Conte nel momento in cui, accompagnato in vinculis dagli agenti della polizia penitenziaria, aveva incontrato la donna all'esterno dell'aula di giustizia e prima che il processo iniziasse, all'evidente scopo di intimidirla e di subornarne l'operato; dunque di impedire che la stessa potesse confermare, in sede di deposizione testimoniali, le circostanze di cui aveva già riferito in sede di indagini circa i delitti che l'uomo aveva commesso la notte precedente ai danni di altre due persone. Contesto nel quale era risultato irrilevante che, subito dopo la convalida dell'arresto, la Conte non fosse stata poi esaminata come testimone in quanto l'imputato aveva domandato e ottenuto di definire il processo a suo carico con una sentenza di 'patteggiamento', perché era ragionevole immaginare che quella scelta difensiva fosse maturata ben dopo che il Passarelli aveva indirizzato alla donna quella frase minacciosa. D'altro canto, va riaffermato che, ai fini della configurabilità del delitto di subornazione, nella fase del giudizio la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" si assume nel momento della citazione della stessa in qualità di testimone (in questo senso Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222347) e viene conservata fino al momento dell'esaurimento del processo (così Sez. 6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate, Rv. 274222): non potendosi escludere che la persona ascoltata durante la fase delle indagini e non esaminata in giudizio, possa essere escussa come testimone anche in una fase successiva a quella nella quale il processo dovesse essere definito con l'instaurazione di un rito 'a prova contratta' (quale l'abbreviato o il patteggiamento) e con l'emissione di una sentenza soggetta ancora ad impugnazione. In tale quadro il tentativo operato dalla difesa dell'imputato di sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali - peraltro per la prima volta con il ricorso, perché neppure esplicitata con l'atto di appello - finisce per tradursi nella proposizione di mere questioni di fatto, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle