CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 10/12/2025 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen. sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 dicembre 2025, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 11/2/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata rapina aggravata (artt. 56, 628, comma 1 e comma 3 n. 1, cod. pen.), con corso in ricettazione di un’autovettura di provenienza delittuosa (artt. 110, 648 cod. pen.) e concorso in resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 62 n. 2, 337 cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello motivato in modo specifico in ordine alla non ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. nonché sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla comparazione di circostanze e sulla congruità della pena. 3. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non e consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). 4. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che: - il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). - «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). - la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, alla comparazione di circostanze ed alla congruità della pena è assolutamente generica in quanto accennata ma non sviluppata nel ricorso. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p