CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25533-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/07/2017; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 725/2017 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 21 luglio 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato articolato in unico motivo. La Corte d’appello di Salerno ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1951/2011 resa il 4 ottobre 2011 dal Tribunale di Salerno ed ha proceduto alla divisione ereditaria del patrimonio del defunto [OSCURATO:PERSONA] ritenendo valido il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era istituita erede [OSCURATO:PERSONA]. Tale testamento era stato disconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale, in mancanza di istanza di verificazione, aveva ritenuto l’atto inutilizzabile ai fini della decisione. La Corte d’appello, facendo applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n. 12307/2015 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha invece dato rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero proposto la necessaria azione di accertamento negativo della riconducibilità della scheda testamentaria a [OSCURATO:PERSONA], né avessero domandato di ridurre il medesimo testamento per essere reintegrati nella quota di legittima. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 3.Va premesso che il ricorso per cassazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non anche dell’altro condividente [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 ex art. 784 c.p.c., non rilevando in senso contrario che nel rapporto tra Patrizia e [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello abbia dichiarato cessata la materia del contendere. In ogni modo, nel caso in esame, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare "prima facie" inammissibile, alla stregua dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., e l'integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670). Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. A proposito dell’interpretazione giurisprudenza affermata nella sentenza n. 12307/2015 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la ricorrente principale invoca l’applicabilità “solo per il futuro”, dovendosi tutelare l’affidamento della parte in presenza di overruling in materia processuale. 4.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1.1. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è dedotto senza indicare le norme di diritto su cui si fonda. 4.1.2. Il motivo di ricorso non supera neppure lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. È noto che la sentenza Cass. Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12307, ha affermato che la parte che contesti l'autenticità di un F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Le Sezioni Unite di questa Corte, in particolare, hanno ritenuto inadeguato, al fine di superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all’uopo, la terza via predicativa della necessità di proporre, appunto, un'azione di accertamento negativo della falsità della scheda testamentaria. La successiva elaborazione giurisprudenziale (in particolare, Cass. Sez. 2, 11/03/2019, n. 6918; Cass. Sez. 6 - 2, 09/11/2021, n. 32827) ha peraltro spiegato che non spetta la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale (proprio come avvenuto nel caso in esame). Ad escludere la configurabilità, ai fini dell’invocata rimessione in termini, di un affidamento incolpevole degli originari convenuti stanno proprio i principi dettati dall’autorevole precedente costituito da Cass. Sez. Unite, 11/07/2011, n. 15144. Questa pronuncia ha effettivamente chiarito come debba evitarsi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante da un mutamento della propria precedente interpretazione di una norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (cosiddetto overruling), nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità della decisione che abbia F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 invertito la precedente ricostruzione) in una consolidata precedente interpretazione della regola di rito, di tal che l'overruling si connoti del fisionomico carattere dell'imprevedibilità, per aver agito in modo inopinato e repentino su di un pacifico orientamento pregresso. Di seguito, peraltro, Cass. Sez. Unite, 12/10/2012, n. 17402, ha ulteriormente spiegato come il mutamento di una pregressa interpretazione giurisprudenziale, non preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di overruling, postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso, o comunque privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, quali possono essere quelli di un, sia pur larvato, dibattito dottrinale o di un qualche significativo intervento della giurisprudenza sul tema (si veda ancora Cass. Sez. Unite, 10/02/2014, n. 2907). Cass. Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12307, e la stessa ordinanza di rimessione n. 28696 del 20 dicembre 2013, davano, invece, espressamente atto di come esistesse un evidente contrasto di orientamenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione sulla questione dello strumento processuale utilizzabile per contestare l'autenticità di un testamento olografo, e proprio la rilevata difformità di decisioni aveva giustificato la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell’art. 374, comma 2, c.p.c. Tale contrasto fu poi composto dalle Sezioni Unite adottando la “terza via, già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545, Pres. Mandrioli, est. Torrente), e cioè quella predicativa della necessità di proporre un'azione di accertamento negativo della falsità”. Pertanto, a rendere infondato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 sufficiente qui ribadire l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la stessa sussistenza di un intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso. 5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la Corte d’appello trascurato che l’azione intrapresa dagli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era volta ad ottenere il ripristino della loro quota di legittimari nella successione di [OSCURATO:PERSONA], sicché non era necessario ripetere la domanda con riguardo all’ulteriore testamento di [OSCURATO:PERSONA] che beneficiava [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La ricorrente, adducendo il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamenta che la Corte d’appello ha errato nel ritenere non proposta la domanda di riduzione per lesione della legittima con riguardo al testamento di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva lasciato il proprio patrimonio a [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza, tuttavia, delinea all’evidenza l’omesso esame non di un “fatto storico” (come previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), quanto del fatto costitutivo di una domanda che si assume introdotta in causa e quindi di un fatto F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 principale della controversia, che doveva poi devolversi in appello ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c., e ciò avrebbe imposto la deduzione del vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art.112 c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539). La tesi di fondo su cui poggia il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] neppure supera comunque lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano intrapreso il presente giudizio per ottenere la divisione del compendio ereditario di [OSCURATO:PERSONA], proponendo azione di riduzione della disposizione testamentaria di questo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. L’originaria domanda è stata contrastata con la esibizione di un ulteriore testamento, proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e volto a istituire erede la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Tale esibizione aveva introdotto indubbiamente un fatto giuridico nuovo nel processo, che avrebbe giustificato, in rapporto di conseguenzialità necessaria, la proposizione di una nuova domanda di riduzione. La costante interpretazione giurisprudenziale, infatti, onera il legittimario che proponga l'azione di riduzione di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, allegando e comprovando tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, ed individuando i vari atti di disposizione (Cass. Sez. 2, 02/09/2020, n. 18199; Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16535; Cass. Sez. 2, 9/01/2017, n. 1357). Né essenzialmente la domanda proposta dall'erede per la riduzione della disposizione testamentaria nell’ambito di un giudizio di divisione ereditaria può intendersi estesa automaticamente alla disposizione testamentaria prodotta in corso di causa in seguito alla morte di uno dei condividenti, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 evento dal quale discende l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario (arg. da Cass. Sez. 6 - 2, 20/03/2019, n. 7869). 6. Rimane assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., 214, 216 e 221 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto e di una questione decisivi, censura con cui si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto nemmeno querela di falso. 6. Il ricorso principale va perciò dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale e condanna della ricorrente principale a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale, e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25533/2017 Numero sezionale 1126/2022 Numero di raccolta generale 19092/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e