CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Roma n. 5948/2025 depositata il18/04/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 12675/2025Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 23422/2026Data pubblicazione 17/07/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 02/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]