CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 502/2022depositata il 13/04/2022;Numero registro generale 28012/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 15411/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in appello ritualmente notificatoalla Capitaneria di Porto – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],impugnava la sentenza n. 648/18 resa dal Giudice di Pace di Agrigentoche aveva rigettato la sua opposizione avverso l’Ordinanza Ingiunzionen. 250 del 12 novembre 2018 con la quale gli era stato ingiunto ilpagamento di euro 2.754,00 per la violazione dell’art. 55 del d.lgs. n.171 del 18 luglio 2005.2. Si costituiva in giudizio la Capitaneria di Porto - [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la quale, invia preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello proposto inquanto tardivo e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’impugnazione.3. Il Tribunale rigettava l’appello. In primo luogo, accertava laregolarità della notifica dell’ordinanza ingiunzione, effettuata a mezzodel servizio postale. Inoltre, accertava la infondatezza dei motivi diappello relativi ai vizi di durata del procedimento amministrativo.Infine, riteneva giuridicamente corretta la decisione di prime cure nellaparte in cui aveva ritenuto sufficiente l’accertamento svolto dagli agentiaccertatori in ordine alla violazione contestata, sia con riferimentoall’istruttoria svolta, essendo irrilevante la circostanza che l’interessatonon fosse stato sentito dall’amministrazione, ai fini della legittimità delprocedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; sia conriferimento alla violazione contestata. In particolare, era erroneo ilrichiamo fatto dall’appellante all’art. 49 bis del D.lgs. n. 171 del 18luglio 2005, norma del tutto estranea alla violazione contestata, che siinscriveva, invece, nell’alveo degli artt. 42 e 55 dello stesso testoNumero registro generale 28012/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 15411/2026Data pubblicazione 20/05/2026normativo, e nei quali non figurava in alcun modo l’occasionalità comescriminante della condotta sanzionata.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria diPorto – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsaapplicazione dell’art. 49 bis d.lgs. n. 171 del 18 Luglio 2005,La censura attiene all’applicabilità della norma citata che disciplinail noleggio nautico occasionale.Secondo il ricorrente sarebbe mancato ogni accertamento in sededi verbale e nel corso del procedimento per ingiunzione, circa l’esattoluogo di contestazione, il numero dei pretesi ospiti di bordo del natante,l’identificazione di questi ultimi attraverso la verifica delle lorogeneralità, la dimostrazione di corrispettivo pattuito con il ricorrente,pagato o da saldare, etc., anche in relazione al riconoscimento ovveroesclusione dell’abitualità e dell’esercizio abusivo dell’attivitàcommerciale, necessario ai fini della verifica o meno della ricorrenzadei presupposti soggettivo e oggettivo per l’elevazione del verbale eper l’applicazione della sanzione proprio ex art. 55 cit.1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il giudice dell’Appello ha ritenuto che l’art. 49 bis del D.lgs. n. 171del 18 luglio 2005 è norma del tutto estranea alla violazione contestata,che si inscrive, invece, nell’alveo degli artt. 42 e 55 dello stesso testonormativo, e nei quali non figura in alcun modo l’occasionalità comescriminante della condotta sanzionata.Numero registro generale 28012/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 15411/2026Data pubblicazione 20/05/2026Sul punto la sentenza deve essere confermata tenuto conto cheanche nel caso di locazione occasionale il comma 4 dell’art. 49 bis deld.lgs. n. 171/2005 prevede che l'effettuazione del servizio di noleggioin assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comportal'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del codice.Pertanto, la censura sotto l’ombrello della violazione dell’art. 49bis del d.lgs. n. 171 del 2005 tende in realtà a contestarel’accertamento in fatto circa lo svolgimento dell’attività di locazionenautica che costituisce la violazione contestata, essendo irrilevante laoccasionalità della stessa in mancanza della comunicazione allaCapitaneria di porto del contratto che deve essere redatto in formascritta e tenuto a bordo.Quanto all’accertamento del fatto le complessive censure propostedal ricorrente, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, si risolvono nella sollecitazione ad effettuare unanuova valutazione di risultanze istruttorie emerse nel giudizio dimerito. Come si è più volte sottolineato, compito della Corte dicassazione non è quello di condividere o non condividere laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quellodi procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle provea quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte dilegittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delleragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi resomanifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si siamantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, comedianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.Numero registro generale 28012/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 15411/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsaapplicazione dell’art. 2 l.n. 241/1990.[OSCURATO:PERSONA] d’Appello, disattendendo i relativi motivi d’appello,avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità al procedimentoamministrativo avviato a seguito della elevazione della sanzione, dell’art 2 l.n. 241/1990 (ed evidentemente per correlazione, delleconcorrenti e coordinate norme regionali, nel caso specie quelle ex l.n.10/1991, ove l’ente resistente venga considerato quale ente diemanazione e dipendenza dalla Regione Sicilia e non statale) aproposito del termine di trenta giorni normativamente previsto per ladefinizione del medesimo procedimento amministrativo. Infatti, questeultime sono norme di carattere generale sulla trasparenza edaffidabilità dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], mentre ilTribunale con decisione illogica e posta in violazione di tali normeavrebbe giustificato il ritardo della P.A. non affidandolo però ad alcunaltro portato normativo specifico in tema di formazione degli attiamministrativi e di durata del procedimento amministrativo, macorrelandolo esclusivamente al tema diversa della prescrizione;ammettendo infine che essendo tale termine della prescrizione di ben5 anni, la P.A. può prolungare oltre modo il procedimentoamministrativo, a discapito esclusivo del cittadino che conta invecesulla affidabilità pronta degli enti pubblici, fondata sulla disciplinadell’art 2 della l.n. 241/1990 (e delle correlate norme regionali) cheprevede invece un corretto termine decadenziale (giorni 30).2.1 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Costituisce orientamento definitivamente acquisito quello secondoil quale: il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioniamministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 delNumero registro generale 28012/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 15411/2026Data pubblicazione 20/05/20261990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamenteretto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981, ne consegue che nonassume alcuna rilevanza il termine per la conclusione del procedimentoprevisto dall’art. 2 della l. n. 241 del 1990 e la censura della normacitata, pertanto, si appalesa del tutto infondata (Cass. Sez. 2,17/04/2024, n. 10348, Rv. 670744 – 01; Cass. Sez. 2, 03/11/2021, n.31239, Rv. 662708 - 01).3. Il ricorso è rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dàparte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 1500, più spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto;Numero registro generale 28012/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 15411/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 3 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco