CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale DOBRE Sabarel era stato condannato, in esito al rito abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 100 comma 14 Dlg 285/92 per avere contraffatto le targhe anteriori e posteriori dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] abbinate al telaio n.WFOHXXGBFHYK74610 ([OSCURATO:PERSONA] il 22 settembre 2014). 1.1 Dall'esame congiunto delle sentenze di merito emerge che all'atto del controllo del mezzo suindicato, la polizia stradale aveva rilevato che entrambe le targhe, posteriore e anteriore, erano contraffatte e costituite rispettivamente da materiale plastico e cartone. DOBRE Sabarel, ivi presente, si era qualificato come responsabile del veicolo ed aveva riferito di averlo acquistato nel 2012, senza aver prestato attenzione alle targhe montate sul mezzo. Le successive indagini avevano consentito di accertare che nel mese di maggio del 2014 DOBRE aveva sporto denuncia di furto delle targhe del furgone e che le targhe apposte riproducevano quelle originali abbinate dalla casa madre al mezzo. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo e il secondo motivo ha dedotto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito, sia di primo grado che di secondo grado, avrebbero omesso la motivazione in ordine alla non punibilità del reato per la ricorrenza nel caso in esame, in relazione alla targa anteriore, del c.d falso grossolano. Inoltre, sotto il profilo del travisamento della prova, il giudice di primo grado ed il giudice di appello per relationem avrebbero affermato che DOBRE aveva denunciato in data antecedente al controllo, ovvero il 5/5/2014, il furto di entrambe le targhe del mezzo ad opera di ignoti, quando invece nella denuncia di furto si faceva riferimento solo alla targa anteriore. Posto che la targa anteriore rinvenuta sul mezzo era di cartone e quindi chiaramente posticcia, mentre la targa posteriore era di plastica e abilmente contraffatta, era plausibile che DOBRE avesse acquistato il mezzo già provvisto di tale targa senza essersi reso conto della falsità. 2.2. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla negata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe affermato di dovere operare a tal fine una valutazione degli indici di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen ed avrebbe invece escluso la causa di non punibilità sulla base delle plurime condanne riportate dal DOBRE a far data dal 2004, così erroneamente interpretando la nozione di abitualità e così trascurando di effettuare la valutazione indicata in premessa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei limiti che si diranno. 2.Per quanto d'interesse alla luce dei motivi di ricorso, si rileva che la Corte territoriale ha puntualmente indicato tutti gli elementi atti a dimostrare la responsabilità dell'imputato. All'atto del controllo il mezzo in esame, nella disponibilità di DOBRE Sabarel, presentava entrambe le targhe, quella posteriore e quella anteriore, contraffatte e costituite rispettivamente di materiale plastico e di cartone. Quanto meno con riferimento alla targa posteriore, realizzata con materiale plastico e quindi in modo da riprodurre in maniera fedele l'originale, il falso non poteva ritenersi grossolano. Dobre, secondo i giudici, era l'autore della contraffazione, in quanto poco tempo prima aveva denunciato il furto delle targhe ed in ogni caso, essendo il proprietario del mezzo, era l'unico soggetto ad avere interesse alla falsificazione. 3.11 primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati. Le argomentazioni difensive propongono una diversa lettura delle prove acquisite, preclusa in questa sede di legittimità. Costituisce ormai ius receptum il principio per cui sono estranei al presente giudizio aspetti che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attinenti interamente al merito e che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso argomentativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Ciò in quanto sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265482). Il deducente ha, inoltre, evocato il vizio di motivazione per travisamento della prova rispetto al contenuto della denuncia di furto delle targhe, senza dare conto delle ragioni per cui tale travisamento comprometterebbe nel caso di specie la tenuta complessiva del ragionamento probatorio. E' noto che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F Rv. 281085 - 01). Ciò premesso, nel caso in esame, se anche si vuole considerare che la denuncia di furto presentata da DOBRE era riferita solo alla targa anteriore, e non già ad entrambe le targhe come indicato in sentenza, ciò nondimeno il ragionamento effettuato dai giudici di merito per ricondurre la falsificazione di detta targa e di quella posteriore, indipendentemente dal contenuto della denuncia, all'attività dell'imputato, non ne risulta inficiato, così come rimangono inalterate la tenuta logica e la coerenza della motivazione. Quanto alla non ravvisabilità del falso c.d. grossolano, tale da consentire di inquadrare la fattispecie nel reato impossibile, si deve premettere che, per consolidato orientamento di questa Corte, la grossolanità della contraffazione si apprezza solo quando il falso sia ictu ocu/i riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (ex multis, Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Cari/Io, Rv. 266417). La Corte territoriale ha motivato in proposito in maniera logica e coerente, specificando che quanto meno la targa posteriore era stata contraffatta attraverso l'utilizzo di materiale plastico ed in maniera professionale, di talché la falsificazione non era immediatamente rilevabile. 4.11 terzo motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. la punibilità è esclusa, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria solo o congiunta alla predetta pena, quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 comma primo cod. pen, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275940). Il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente ( Sez. 6 - , Sentenza n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278347; Sezioni Unite n. 13681 del 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266591 - 01). Nel caso di specie, i giudici di merito, dopo aver premesso che la valutazione cui il giudice è chiamato è quella sopra esposta, hanno ritenuto non configurabile la causa di non punibilità in esame argomentando che il ricorrente "delinque ininterrottamente nel nostro paese dal 2004", e quindi sulla sola base dei precedenti a suo carico, senza specificare, tuttavia, la natura e la tipologia di reati per i quali è già stato condannato, ovvero se gli stessi fossero o meno della stessa indole rispetto a quello oggetto di giudizio. 5. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto Deciso in Roma in data 22 marzo 2022 I Cn1 g2112 6 _ «cc ira I '03 o Lii ci o e Icztt 5-.46 Co a 2 -!›-ét,». (Ltr