CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34344/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- lantoni, rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaAppia Nuova, n. 225 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viadel Tempio di Giove, n. 21, presso l'[OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2626/19, depositata il 18 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per sentir annullare l'avviso di pagamento n. 12000023172010, avente ad oggetto la somma di Euro 25.413,26, dovuta a titolo di canone per l'occupazione di spazi pubbliciper l'anno 2009, ed in subordine per sentir ridurre l'importo richiesto, in quanto riguardante anche aree di proprietà privata. 1.1. Con sentenza n. 4849/2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dalla Palombini EUR è stata rigettata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 18 aprile 2019. Premesso che l'attrice, conduttrice di un locale di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA]- tonomo [OSCURATO:PERSONA] di Roma, aveva ottenuto dal Comune la con- cessione per l'occupazione permanente dello spazio pubblico antistante, per una superficie di mq. 96,84, la Corte ha rilevato che, a seguito della trasfor- mazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]., parte degl'immobili di proprietà dello stesso era stata trasferita al Comune di Roma, il quale era divenuto proprietario dell'area, riportata in Catasto al foglio 854, particella 630, pro- spiciente al predetto locale e più vicina al margine della strada, mentre quella più interna,riportata alla particella 629, era rimasta di proprietà dell'EUR. Ciò posto, e precisato che con atto del 26 luglio 2007 l'EUR aveva stipu- lato un nuovo contratto di locazione con la Palombini, avente ad oggetto l'area antistante al locale, erroneamente indicata con la particella 630, la Corte ha ritenuto provato che il Comune fosse proprietario di quest'ultima particella, osservando comunque che la concessione aveva ad oggetto un'area della su- perficie di mq. 96,84, ed aggiungendo che il presupposto dell'obbligazione non era costituito dalla proprietà dell'area, ma dalla destinazione della stessa all'utilizzazione della collettività uti cives, per effetto della costituzione di una servitù pubblica di passaggio, nella specie pacificamente risultante dalla de- stinazione alla circolazione pedonale. 3. Avverso la predetta sentenza la Palombini EUR ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- tale ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di giudicato da essa sollevata in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 11327/ 2014, emessa in un giudizio vertente tra le medesime parti ed avente anche esso ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di canone per l'occu- pazione degli spazi pubblici, relativamente all'anno 2010. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 327 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il giudicato formatosi per effetto della citata sentenza n. 11327/2014, la quale aveva accertato che il canone era stato determinato in relazione all'intera area di mq. 96,84, facente parte delle particelle 629 e 630, che costituiva originariamente oggetto della concessione. Premesso che i due giudizi erano caratterizzati da identità di parti, causa petendie petitum, nonché dall'iden- tità delle questioni di fatto e di diritto esaminate per giungere alla decisione, distinguendosi esclusivamente per l'annualità cui si riferiva la somma richie- sta, afferma che, in presenza di un tributo periodico, l'accertamento con au- torità di giudicato di elementi a carattere tendenzialmente permanente spiega efficacia vincolante anche nei giudizi successivi riguardanti annualità diverse da quella che costituisce oggetto di causa.Aggiunge che nella specie l'effica- cia vincolante della sentenza n. 11327/2014 si estende anche all'inesistenza di una servitù di passaggio sull'area in questione, per la cui costituzione sa- rebbe stata necessaria una manifestazione di liberalità del proprietario o l'u- sucapione ventennale, non risultanti in alcun modo. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente insiste, in via ancor più gradata, sulla violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ.,osservando che la questione affrontata dalla sentenza impugnata è coperta anche dal giudicato formatosi a seguito di altre sentenzedella Corte d'appello di Roma, e precisamente della n. 725/16, emessa il 3 febbraio 2016, e della n. 1681/17, emessa il 14 marzo 2017, riguardanti l'anno 2012, nonché delle sentenze del Tribunale di Roma n.180183/17, emessa il 18 maggio 2017, e n. 5989/18, emessa il 19 marzo 2018, riguardanti l'anno 2014.4. Con il quarto motivo,la ricorrente deduce l'omesso esame di fatti con- troversie decisivi per il giudizio , rilevando che, nell'individuare l'oggetto della occupazione, in relazione al quale doveva essere determinato il canone, la sentenza impugnata non ha considerato che la concessione, originariamente riguardante l'area corrispondente alle particelle 629 e 630, si era ridotta a quest'ultima, per effetto del trasferimento della prima all'[OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il travisamento della prova, rilevando che, nell'individuare l'oggetto dell'occupazione, la sentenza impu- gnata non ha tenuto conto dell'avvenuta produzione in giudizio di una nota di [OSCURATO:PERSONA], che aveva determinato il canone in base alla sola superficie dell'area compresa nella particella 630. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, in quanto affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, osservando che la Corte d'appello, dopo aver ritenuto provata la spettanza a [OSCURATO:PERSONA] della pro- prietà della particella 630, ha escluso che la stessa costituisse il presupposto dell'obbligazione, individuandolo nell'assoggettamento dell'area ad una ser- vitù di uso pubblico, senza neppure indicare gli elementi comprovanti l'esi- stenza della servitù. 7. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la comune problematica relativa alla violazione del giudicato esterno, sono fondati. Èopportuno premettere che nel giudizio di legittimità l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di giudicato esterno non è censurabile ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., ma ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., trattandosi di una questione rilevabile anche d'ufficio, la cui deduzione ad opera della parte non si configura dunque come un'eccezione in senso stretto, ma come una mera sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso spettante al giudice, ed avente ad oggetto un elemento che, in quanto desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] caso concreto, è assimilabile agli elementi norma- tivi astratti, con la conseguenza che la sua esistenza e la sua portata possono essere accertaticon cognizione piena, che si estende al l' esame diretto degli atti ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, me- diante indagini anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione datane dal giudice di merito(cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 28/11/2007, n. 24664; 16/06/2006, n. 13916; Cass., Sez. lav., 21/04/2022, n. 12754; Cass., Sez. I, 23/12/2010, n. 26041). Ciò posto, si rileva che la sentenza impugnata, pur avendo dato atto in premessa dell'avvenuta invocazione, ad opera dell'appellante, della sentenza del Tribunale di Roma n. 11327/14, emessa il 20 maggio 2014, con cui era stata accolta l'impugnazione di un altro avviso di pagamento notificato alla Palombini EUR relativamente alla medesima area che costituisce oggetto del presente giudizio, ma avente ad oggetto il canone per l'occupazione di spazi pubblici dovuto per l'anno 2010, ha omesso di verificar n e l'incidenza sulla controversia in esame, riguardante il canone dovuto per l'anno 2009. Premesso che, unitamente alla predetta sentenza, l'appellante aveva pro- dotto in giudizio un certificato della Cancelleria attestante la mancata propo- sizione dell'appello ed il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., si osserva che, come riferito dalla difesa della ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il contrasto con il giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione di tale decisione è stato fatto valere anche mediante il ricorso per revocazioneai sensi dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ.: tale impugnazione è stata peraltro dichiaratainam- missibile dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 7653/23, in applica- zione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di appello pronunciata in difformità del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado è impugnabile con il ricorso per revocazione soltanto nel caso in cui l'esistenza del giudicato non sia stata eccepita dalla parte interessata, mentre nel caso in cui, come nella specie, essa abbia costituito oggetto di un'eccezione ritualmente sollevata in giudizio, il vizio in questione può essere fatto valere soltanto con il ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 20/10/2010, n. 31493; Cass., Sez. V, 4/10/ 2022, n. 28733; 4/11/2015, n. 22506). Orbene, ai fini dell'accoglimento dell'impugnazioneproposta avverso l'av- viso di pagamento, la sentenza n. 11327/14 aveva accertato che con atto ricognitivo stipulato il 23 novembre 2006 il Comune e l'[OSCURATO:SOCIETA]. avevano provveduto all'identificazione dei beni da intestare a ciascuno di essi, asse- gnando al primo la particella 630 e ed alla seconda la particella 629, ed aveva ritenuto che da tale vicenda potesse desumersi la disponibilità del Comune non solo a trasferire alla predetta società la proprietà della parte più interna dell'area antistante il locale condotto in locazione dalla Palombini, ma anche a limitare l'asservimento all'uso pubblico alla sola particella assegnatagli, con la conseguente sottrazione della prima all'applicazione del canone di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale accertamento, pur riferendosi ad un'annualità del canone diversa da quella che costituisce oggetto del presente giudizio, dev'essere ritenuto ido- neo a spiegare efficacia vincolante anche in questa sede, conformemente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rap- porti di durata, secondo cui, con riguardo alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sulle quali il giudice pronuncia tenendo presenti le caratteristiche della fattispecie sottoposta al suo esame ma con conseguenze destinate a prodursi anche in riferimento a periodi di- versi, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento de- finitivo, il quale esplica pertanto la propria efficacia anche nei giudizi riguar- danti periodi diversi da quello al quale si riferisce, con l'unico limite delle so- pravvenienze, di fatto o di diritto, che mutinoil contenuto materiale del rap- porto o ne modifichinoil regolamento (cfr. Cass., Sez. VI, 29/11/2021, n. 37269; Cass., Sez. lav., 18/08/2020, n. 17223; 17/08/2018, n. 20765).Tale principio, enunciato con riguardo alle obbligazioni scaturenti dai rapporti di lavoro, è stato ritenuto applicabile anche in materia tributaria, relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, es- sendo stato affermato ripetutamente che l'accertamento del contenuto e della entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato anche nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, a meno che non si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (cfr. Cass., Sez. V, 24/05/2022, n. 16684; 7/12/2021, n. 38950; 8/04/2015, n. 6953). Esso è stato da ultimo esteso anche al canone per l'occupazione degli spazi pubblici(cfr. Cass., Sez. I, 19/04/2023, n. 10430), sebbene lo stesso, come questa Corte ha avuto modo di precisare, non costituisca un'imposta, ma un'entrata patrimoniale privatistica, configurabile come il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici (cfr. Cass., Sez. III, 4/ 03/2022, n. 7188; Cass., Sez. V, 2/10/2019, n. 24541; Cass., Sez. I, 19/01/ 2018, n. 1435). 8. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri motivi, aventi ad oggetto l'efficacia di giudicato di altre sentenze pronunciate tra le stesse parti e fatte valere in via subordinata rispetto a quella menzionata, nonché l'accertamento dei presupposti di fatto dell'obbligazione e la determinazione della misura del canone. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri mot