CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8574/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura alle liti in calce al ricors o, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 15 ; -ricorrente - contro Agenzia delle EntrateRiscossione; Regione Lazio; -intimate – -avverso la sentenza n. 3283 /1 7 / 20 20 emessa dalla CTR del Lazi o il 02/11/2020e non notificata; Cartella esattoriale tassa automobilistica – Notifica a portiere – Necessità invio seconda raccomandata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso una cartella esattoriale per tassa automobilistica relativa all’anno 2013 ed al relativo estratto di ruolo, sostenendo che la cartella non gli fosse stata validamente notificata. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, in quanto non vi era prova dell’invio della raccomandata al destinatario relativa alla notifica eseguita tramite messo notificatore con consegna al portiere. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTRdel Lazio accoglieva il gravame, evidenziando, da un lato, che ben poteva l’Agenzia ricorrere ad avvocati del libero foro e, dall’altro lato, che, nel caso di notifica della cartella eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, sicchè non occorre l’invio di una seconda raccomanda qualora la notifica venga ricevuta dal portiere. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 2967c.c. e 26 dPR n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché il travisamento della prova documentale costituente atto pubblico (i.e., la relata di notifica), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notifica della cartella esattoriale era avvenuta nelle mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e non già dell’art. 26 dPR n. 602/73. 1.1. La questione principale, avente ad oggetto la intervenuta formazione o meno di un giudicato interno implicito in ordine all’ammissibilità del ricorso, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 26283 del 6 settembre 2022, non presenta evidenza decisoria, ragion per cui si rivela opportuno disporre la rimessione degli atti alla Sezione Tributaria. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Tributaria