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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 06355/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29717/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,VIA [OSCURATO:PERSONA] 125, presso lo studio dell’avvocatoESPEDITO IASEVOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 2890/2021, depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società MERLIpropone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha respinto l’appello della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. e confermato la prima decisione di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento,in controversia avente ad oggetto l’IUM dovuta per l'anno 201 3 , con le sanzioni per omessa dichiarazione, relativamente a terreni edificabili posseduti dalla società nel Comune di Ceranova (Provincia di Pavia) .Il giudice del gravame ha osservato, in particolare, che la critica della società contribuente in ordine al valore (euro 79,61 mq. ) delle aree edificabili utilizza to dall’ente impositore, con riferimento all’anno 2008, sulla base di una relazione di stima dell’[OSCURATO:PERSONA], valore confermato nelle successive delibere comunali sino all’anno 2013, si risolve nella propos izione di valutazioni alternative, frutto di mere presunzioni, che «non convincono proprio per l’accentuato differenziale»e che non sono state trasfuse «in una pur possibile impugnativa delle relative delibere comunali.» Il Comune resiste concontroricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

CONSIDERATO [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36,comma 2, nn.2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma , nn. 2 e 4, cod. proc.civ., d.lgs. n. 546 del 1992, 118, commi 1 e 2, disp.att.cod.proc.civ., nonché dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR dopo aver ritenuto congruo il valore di euro 79,61 mq., si è limitata a disattendere i restantimotivi di appello concernenti le valutazioni estimative e le sanzioni irrogate, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non manifesta profili di illegittimità, senza dare alcuna rispostaspecifica ai motivi di gravame .

Con il secondo motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 62, d.lgs. n. 504 del 1992, non avendo la CTRconsiderato che la base imponibile IMU delle aree edificabili oggetto di tassazione era stata determinata, per quanto riportato nell’avviso impugnato, esclusivamente sulla base di una delibera del Consiglio comunale (n. 3 dell’11 febbraio 2008), in aperta violazione con il disposto dell’art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992, che fa riferimento al valore venale del bene prescrivendo al comma “5.

Per le aree fabbricabili, il valore ècostituito da quello venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.» Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la CTR, con riferimento alle sanzioni irrogate, avendo la contribuente dedotto la carenza dell’elemento soggettivo e la sussistenza della causa di non punibilità di cu all’art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 472 del 1997, avendo il Comune contestato l’omessa dichiarazione IMU, mentre la contribuente aveva dedotto che tale omissione non aveva arrecato pregiudizio all’ente impositore avendo versato,in autoliquidazione, euro 20.171,00, sulla base di una diversa valutazione dei terreni.

Lecensure sono in fondat e e va nno r e spin t e .

La sentenza presenta un tessuto motivazionale non esemplare, che, tuttavia, non si presta allacensura della nullità di cui all’ art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ.,in quanto il decisum non può dirsi criptico e neppure acritico .Nellasentenza della CTR sono percepibili le ragioni del rigetto dell’appello , chesi incentrano sull ’ affermazione che il valore presuntivo delle aree fabbricabili recato dalle delibere comunali,che stabiliscono anno per anno il valore delle c.d. zone omogene, è più attendibile di quello proposto con l’elaborato tecnico di parte,che si fonda sul “ valore di trasformazione ” in mancanza di specifici atti traslativi comparativi, risolvendosi le critiche della ricorrente in una del tutto astratta stima alternativa di parte , mentre per quanto concerne le sanzioni il giudice di secondo grado ha ritenuto che le stesse sono dovute in relazione alla omessa presentazione della dichiarazione dei cespiti immobiliari posseduti dalla società ai fine dell’IMU, violazione reiterata per più anni.

Questa Corte (Cass. n. 17248/2019 ha avuto modo di chiarire,in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), che «la delibera prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili perzone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni hominis e, conseguentemente, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche.» Analoga possibilità di prova contraria è data al contribuente che intenda contestare il valore in tal modo accertato dall’ente impositore,trattandosi di atto, la predetta delibera comunale, che ha solo il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune e, non avendo natura imperativa, integra solo una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore(tra le altre, Cass. n. 11443/2023; n. 17246/2019; n. 15552/2010).

Il dato probatorio presuntivo, quindi, diventa superabile ove vengano acquisiti al giudizio atti pubblici o privati dai quali risultino elementi, sufficientemente specifici, in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti, aventi analoghe caratteristiche, rilevati dall’ente territoriale e considerati per determinare, parametricamente, l'imposta dovuta.Ne consegue che il giudice tributario allorché ritenga raggiunta la prova,o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che ad una area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal Comune, può disattenderlo e, su istanza di parte, procedere ad una autonoma stima, utilizzando i parametri di legge (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992).

Appare, quindi, non censurabile la sentenza impugnata proprio perché ha disatteso, con giudizio fattuale riservato al giudice di merito , le acquisite risultanze contrarie ai valori ricavabili dalla delibera comunale, sia perché “non delimitano parametri accettabili”, sia perché inattendibili , in quanto «estremamente basse»e, comunque , frutto di un astratto , quanto soggettivo , giudizioestimativo.

Non appare , pertanto, viziata la ratio decidendi dal l’ulteriore argomentazione svolta dalla CTR conriferimento alla «pur possibile» preventiva impugnazione delle delibere comunali che fissano periodicamente i valori di riferimento per zone omogenee , atteso che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per quelle in materia di querela di falso e sullo stato o capacità delle persone, diversa dalla capacità.

Va, infatti,ricordato che l'art. 7, comma 5, d.lgs . 546 del 1992, prevede , appunto, che «Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.» Si tratta,invero, di un'azione di annullamento , quella a lla quale si riferisce la CTR della Lombardia,il cui mancato esercizio da parte del contribuente non preclude la disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema espresso in modo ben chiaroda tale disposizion e legislativ a .

Va, inoltre, considerato che nell’ambito di un procedimento quale quello tributario,avente tipica natura di impugnazione-merito, spetta al giudicante di stabilire il valore effettivamente attribuibile alle aree edificabili in questione («con destinazione d’uso residenziale», motivando sul rispetto dei criteriprevisti dalla legge(art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992).Ed i criteriper la valorizzazione di tali aree devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In buona sostanza, ad avviso della CTR lombarda,i suindicati criteri sono stati in concreto segui ti avendo l’ente impositore esercitato i propri poteri regolamentari nell’ambitodi un mercato immobiliare caratterizzato da «un certo immobilismo della realtà comunale (…)», cioèda variazioni non significative del valore delle aree fabbricabili, circostanzaquest’ultima « confermata dalla stessa perizia di parte (..).» Non a caso il Comune di Ceranova osserva c om e il valore dei terreni accertato dall’organo tecnico ed espresso dalla delibera richiamata nell’avviso «fosse stato reso sulla scorta dei rigidi parametri previsti dalla legge, quali zona territoriale in cui sono ubicati, indice di edificabilità, eventuali oneri necessari per la costruzione, iter edificatorio, presenza o meno di strumenti attuativi, stime OMI, valori mdi di scambio di arre sullo stesso territorio e accertamenti dell’Agenzia dell’Entrate.» Evidenzia, altresì,il controricorrente c om e fosse da considera re il valore medio delle compravendite delle aree del territorio, così come quello « delle compravendite tra i comuni limitrofi» e che,come pure riportato nell’impugnata sentenza, per altre annualità d’imposta, «la società ricorrente aveva«aderito ai valori espressi dal Comune» tramite l’istituto dell’adesione, « riconoscendo la piena validità del valore di € 79,61 al mq oggi qui genericamente contestato (2013).» Passando all’esame dell’ultimo motivo di ricorso, la contribuente si duole, sotto il profilo motivazionale(art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ. ) , della decisione del giudice di appello in punto di sanzioni aven do la CTR esclus o la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, ai sensi dell’art. 6,comma 5 bis , d.lgs. n. 472 del 1997 .La CTRdella Lombardia richiama quanto già osserva to dal giudice di prime cure ed afferma che le sanzioni irrogate sono la « conseguenza della omessa dichiarazione IMU, mancata all’inizio e reiterata dalla società, negli anni.» Vaosservato che la censura va disattesa perché omette di considerare che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod.proc.civ.,la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se corredata dalla enunciazione delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della sentenza di primo e di quella di secondo gradodi rigetto dell’appello, e dalla dimostrazione che esse sono diverse (da ultimo, Cass. n./2023).

In ogni caso, alla contribuente è stata contestata l’omessa ( originaria ) denuncia delle aree imponibili ai fini IMU , omissione reiterata nel tempo rinnovandosi di anno in anno il relativo obbligo violato, e non già l’omessa denuncia delle varia zioni di valore delle aree stesse in conseguenza dell’andamento del mercato o dello stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello jus aedificandi, per cui nonha pregio tanto il richiamoalla « a ssenza di un valore di giunta» , con riferimento all’annualità considerata dall’avviso di accertamento, contenuto nel motivo d’impugnazione (cfr. Cass. n. 20354/201, in tema di art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006), quantoil riferimento all e violazioni meramente formali di cui all’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in euro 1.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.

P .

R . n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29717/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,VIA [OSCURATO:PERSONA] 125, presso lo studio dell’avvocatoESPEDITO IASEVOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2890/2021, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società MERLIpropone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha respinto l’appello della contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. e confermato la prima decisione di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento,in controversia avente ad oggetto l’IUM dovuta per l'anno 201 3 , con le sanzioni per omessa dichiarazione, relativamente a terreni edificabili posseduti dalla società nel Comune di Ceranova (Provincia di Pavia) .Il giudice del gravame ha osservato, in particolare, che la critica della società contribuente in ordine al valore (euro 79,61 mq. ) delle aree edificabili utilizza to dall’ente impositore, con riferimento all’anno 2008, sulla base di una relazione di stima dell’[OSCURATO:PERSONA], valore confermato nelle successive delibere comunali sino all’anno 2013, si risolve nella propos izione di valutazioni alternative, frutto di mere presunzioni, che «non convincono proprio per l’accentuato differenziale»e che non sono state trasfuse «in una pur possibile impugnativa delle relative delibere comunali.» Il Comune resiste concontroricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. CONSIDERATO [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36,comma 2, nn.2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma , nn. 2 e 4, cod. proc.civ., d.lgs. n. 546 del 1992, 118, commi 1 e 2, disp.att.cod.proc.civ., nonché dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR dopo aver ritenuto congruo il valore di euro 79,61 mq., si è limitata a disattendere i restantimotivi di appello concernenti le valutazioni estimative e le sanzioni irrogate, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non manifesta profili di illegittimità, senza dare alcuna rispostaspecifica ai motivi di gravame . Con il secondo motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 62, d.lgs. n. 504 del 1992, non avendo la CTRconsiderato che la base imponibile IMU delle aree edificabili oggetto di tassazione era stata determinata, per quanto riportato nell’avviso impugnato, esclusivamente sulla base di una delibera del Consiglio comunale (n. 3 dell’11 febbraio 2008), in aperta violazione con il disposto dell’art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992, che fa riferimento al valore venale del bene prescrivendo al comma “5. Per le aree fabbricabili, il valore ècostituito da quello venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.» Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la CTR, con riferimento alle sanzioni irrogate, avendo la contribuente dedotto la carenza dell’elemento soggettivo e la sussistenza della causa di non punibilità di cu all’art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 472 del 1997, avendo il Comune contestato l’omessa dichiarazione IMU, mentre la contribuente aveva dedotto che tale omissione non aveva arrecato pregiudizio all’ente impositore avendo versato,in autoliquidazione, euro 20.171,00, sulla base di una diversa valutazione dei terreni. Lecensure sono in fondat e e va nno r e spin t e . La sentenza presenta un tessuto motivazionale non esemplare, che, tuttavia, non si presta allacensura della nullità di cui all’ art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ.,in quanto il decisum non può dirsi criptico e neppure acritico .Nellasentenza della CTR sono percepibili le ragioni del rigetto dell’appello , chesi incentrano sull ’ affermazione che il valore presuntivo delle aree fabbricabili recato dalle delibere comunali,che stabiliscono anno per anno il valore delle c.d. zone omogene, è più attendibile di quello proposto con l’elaborato tecnico di parte,che si fonda sul “ valore di trasformazione ” in mancanza di specifici atti traslativi comparativi, risolvendosi le critiche della ricorrente in una del tutto astratta stima alternativa di parte , mentre per quanto concerne le sanzioni il giudice di secondo grado ha ritenuto che le stesse sono dovute in relazione alla omessa presentazione della dichiarazione dei cespiti immobiliari posseduti dalla società ai fine dell’IMU, violazione reiterata per più anni. Questa Corte (Cass. n. 17248/2019 ha avuto modo di chiarire,in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), che «la delibera prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili perzone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni hominis e, conseguentemente, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche.» Analoga possibilità di prova contraria è data al contribuente che intenda contestare il valore in tal modo accertato dall’ente impositore,trattandosi di atto, la predetta delibera comunale, che ha solo il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune e, non avendo natura imperativa, integra solo una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore(tra le altre, Cass. n. 11443/2023; n. 17246/2019; n. 15552/2010). Il dato probatorio presuntivo, quindi, diventa superabile ove vengano acquisiti al giudizio atti pubblici o privati dai quali risultino elementi, sufficientemente specifici, in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti, aventi analoghe caratteristiche, rilevati dall’ente territoriale e considerati per determinare, parametricamente, l'imposta dovuta.Ne consegue che il giudice tributario allorché ritenga raggiunta la prova,o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che ad una area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal Comune, può disattenderlo e, su istanza di parte, procedere ad una autonoma stima, utilizzando i parametri di legge (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992). Appare, quindi, non censurabile la sentenza impugnata proprio perché ha disatteso, con giudizio fattuale riservato al giudice di merito , le acquisite risultanze contrarie ai valori ricavabili dalla delibera comunale, sia perché “non delimitano parametri accettabili”, sia perché inattendibili , in quanto «estremamente basse»e, comunque , frutto di un astratto , quanto soggettivo , giudizioestimativo. Non appare , pertanto, viziata la ratio decidendi dal l’ulteriore argomentazione svolta dalla CTR conriferimento alla «pur possibile» preventiva impugnazione delle delibere comunali che fissano periodicamente i valori di riferimento per zone omogenee , atteso che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per quelle in materia di querela di falso e sullo stato o capacità delle persone, diversa dalla capacità. Va, infatti,ricordato che l'art. 7, comma 5, d.lgs . 546 del 1992, prevede , appunto, che «Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.» Si tratta,invero, di un'azione di annullamento , quella a lla quale si riferisce la CTR della Lombardia,il cui mancato esercizio da parte del contribuente non preclude la disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema espresso in modo ben chiaroda tale disposizion e legislativ a . Va, inoltre, considerato che nell’ambito di un procedimento quale quello tributario,avente tipica natura di impugnazione-merito, spetta al giudicante di stabilire il valore effettivamente attribuibile alle aree edificabili in questione («con destinazione d’uso residenziale», motivando sul rispetto dei criteriprevisti dalla legge(art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992).Ed i criteriper la valorizzazione di tali aree devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In buona sostanza, ad avviso della CTR lombarda,i suindicati criteri sono stati in concreto segui ti avendo l’ente impositore esercitato i propri poteri regolamentari nell’ambitodi un mercato immobiliare caratterizzato da «un certo immobilismo della realtà comunale (…)», cioèda variazioni non significative del valore delle aree fabbricabili, circostanzaquest’ultima « confermata dalla stessa perizia di parte (..).» Non a caso il Comune di Ceranova osserva c om e il valore dei terreni accertato dall’organo tecnico ed espresso dalla delibera richiamata nell’avviso «fosse stato reso sulla scorta dei rigidi parametri previsti dalla legge, quali zona territoriale in cui sono ubicati, indice di edificabilità, eventuali oneri necessari per la costruzione, iter edificatorio, presenza o meno di strumenti attuativi, stime OMI, valori mdi di scambio di arre sullo stesso territorio e accertamenti dell’Agenzia dell’Entrate.» Evidenzia, altresì,il controricorrente c om e fosse da considera re il valore medio delle compravendite delle aree del territorio, così come quello « delle compravendite tra i comuni limitrofi» e che,come pure riportato nell’impugnata sentenza, per altre annualità d’imposta, «la società ricorrente aveva«aderito ai valori espressi dal Comune» tramite l’istituto dell’adesione, « riconoscendo la piena validità del valore di € 79,61 al mq oggi qui genericamente contestato (2013).» Passando all’esame dell’ultimo motivo di ricorso, la contribuente si duole, sotto il profilo motivazionale(art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ. ) , della decisione del giudice di appello in punto di sanzioni aven do la CTR esclus o la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, ai sensi dell’art. 6,comma 5 bis , d.lgs. n. 472 del 1997 .La CTRdella Lombardia richiama quanto già osserva to dal giudice di prime cure ed afferma che le sanzioni irrogate sono la « conseguenza della omessa dichiarazione IMU, mancata all’inizio e reiterata dalla società, negli anni.» Vaosservato che la censura va disattesa perché omette di considerare che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod.proc.civ.,la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se corredata dalla enunciazione delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della sentenza di primo e di quella di secondo gradodi rigetto dell’appello, e dalla dimostrazione che esse sono diverse (da ultimo, Cass. n./2023). In ogni caso, alla contribuente è stata contestata l’omessa ( originaria ) denuncia delle aree imponibili ai fini IMU , omissione reiterata nel tempo rinnovandosi di anno in anno il relativo obbligo violato, e non già l’omessa denuncia delle varia zioni di valore delle aree stesse in conseguenza dell’andamento del mercato o dello stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello jus aedificandi, per cui nonha pregio tanto il richiamoalla « a ssenza di un valore di giunta» , con riferimento all’annualità considerata dall’avviso di accertamento, contenuto nel motivo d’impugnazione (cfr. Cass. n. 20354/201, in tema di art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006), quantoil riferimento all e violazioni meramente formali di cui all’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in euro 1.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d. P . R . n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a no
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