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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31179/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 14 febbraio 2019 del Tribunale di Macerata che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole che la Corte di appello abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato senza accertare, mediante perizia, la contraffazione dei marchi e basandosi sul giudizio degli appartenenti alla polizia giudiziaria, privi delle necessarie competenze tecniche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato le ragioni, affatto illogiche o contraddittorie, che l'hanno indotta a ritenere attendibile la valutazione espressa dalla polizia giudiziaria; - che anche in relazione alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla gravità del reato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 14 febbraio 2019 del Tribunale di Macerata che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole che la Corte di appello abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato senza accertare, mediante perizia, la contraffazione dei marchi e basandosi sul giudizio degli appartenenti alla polizia giudiziaria, privi delle necessarie competenze tecniche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato le ragioni, affatto illogiche o contraddittorie, che l'hanno indotta a ritenere attendibile la valutazione espressa dalla polizia giudiziaria; - che anche in relazione alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla gravità del reato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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