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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02451/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 4 giugno 2019, unificati i reati con altri per cui vi era già stata sentenza di condanna, ha rideterminato la pena finale applicata a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 450,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine a reati di furto aggravato.

Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con un'unica doglianza, manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta.

I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 4 giugno 2019, unificati i reati con altri per cui vi era già stata sentenza di condanna, ha rideterminato la pena finale applicata a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 450,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine a reati di furto aggravato. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con un'unica doglianza, manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta. I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Co
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