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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 22619/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21476/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG.

EMILIA-ROMAGNA n. 645/2017 depositata il 10/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], socia (con una partecipazione del 12,25 per cento) della [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che recuperava a tassazione Irpef, per il 2008, la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), eseguiti su immobili appartenenti alla [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che la detrazione non spettasse trattandosi di interventi su immobili oggetto dell’attività d’impresa della società, attiva nel settore della locazione immobiliare di beni propri;

2. la C.T.P. di Modena, con sentenza n. 102/02/2015, rigettò il ricorso; tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha disatteso l’appello della contribuente in ragione del fatto che l’immobile sottoposto ad intervento finalizzato al risparmio energetico non era un bene strumentale, ma era stato concesso in locazione a terzi, e quindi non era più posseduto o detenuto dalla società locatrice;

3. la contribuente ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello e l’Agenzia ha resistito con controricorso;

4. con istanza datata 28/12/2020, l’Agenzia ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione, tra le parti, delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione del fatto che l’Amministrazione ha provveduto allo sgravio della cartella, dopo avere aderito, con risoluzione n. 34/2020, al recente orientamento della Cassazione (inaugurato da Cass. 23/07/2019, nn. 19815 e 19816), per il quale l’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per quanto adesso rileva, spetta anche alle società che abbiano sostenuto le relative spese intervenendo su beni immobili concessi in locazione a terzi;

5. con istanza datata 11/01/2022, la contribuente, dato atto di avere ricevuto il rimborso delle somme di cui alla cartella impugnata, ha escluso che sia cessata la materia del contendere, ha prospettato che controparte debba essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale e, in conclusione, ha chiesto alla Corte di fissare “quanto prima” l’udienza.

La parte ha anche depositato una memoria in prossimità dell’udienza e, infine, ha chiesto che la causa sia trattata in pubblica udienza; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e del relativo decreto ministeriale attuativo 19/02/2007, la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha erroneamente negato che l’agevolazione in esame spetti nel caso in cui gli immobili oggetto di intervento finalizzato al risparmio energetico siano stati locati a terzi;

2. con il secondo motivo, si censura, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza che non esplicita perquale ragione, nonostante la contraria previsione dell’art. 1140, cod. civ., non sussisterebbe il possesso dell’immobile in capo alla locatrice;

3. preliminarmente — in un’ottica deflativa e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo e, quindi, in maniere assorbente rispetto all’istanza della contribuente di trattazione della causa in pubblica udienza — occorre interrogarsi sugli effetti processuali dello sgravio della cartella di pagamento.

Cass.24/02/2022, n. 6068 (che, in motivazione, richiama Cass.28/12/2018, n. 33587, Cass. 14/02/2017, n. 3950; Cass.20/03/2015, n. 5641; Cass. 21/09/2010, n. 19947; Cass.20/11/2007, n. 24011; in senso conforme, Cass. 09/05/2022, n. 14569) ricorda il principio di diritto, ormai tralatizio, perché ripetutamente affermato fin da Cass. Sez.

U, 04/01/1993, n. 8, per il quale il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti, ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile “veicolo di accesso” per la valutazione ad opera dell’organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente.

Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere: la prosecuzione del giudizio e l’adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe infatti comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell’illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria;

4. per il medesimo indirizzo nomofilattico, con specifico riferimento al processo di legittimità, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale (ma ciò analogamente vale anche, come nella specie, per lo sgravio della cartella disposto dal fisco nelle more del giudizio), va dichiarata con provvedimento che operi alla stregua della cassazione senza rinvio, in quanto il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533);

5. in conclusione, nel nostro caso, dato lo sgravio della cartella, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere;

6. per l’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, le spese dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’ufficio per il principio della soccombenza virtuale;

6.1. la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità (che, come suaccennato, è stata richiesta dell’Agenzia), non è giustificata dall’esiguo valore della causa; infatti, come chiarito da questa Corte (cfr. ex multisCass. 04/04/2018, n. 8346), dato che l’importo delle spese è prossimo all’entità del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, detta compensazione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa e in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte; P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere.

Compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.200,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21476/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 645/2017 depositata il 10/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], socia (con una partecipazione del 12,25 per cento) della [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che recuperava a tassazione Irpef, per il 2008, la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), eseguiti su immobili appartenenti alla [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che la detrazione non spettasse trattandosi di interventi su immobili oggetto dell’attività d’impresa della società, attiva nel settore della locazione immobiliare di beni propri; 2. la C.T.P. di Modena, con sentenza n. 102/02/2015, rigettò il ricorso; tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha disatteso l’appello della contribuente in ragione del fatto che l’immobile sottoposto ad intervento finalizzato al risparmio energetico non era un bene strumentale, ma era stato concesso in locazione a terzi, e quindi non era più posseduto o detenuto dalla società locatrice; 3. la contribuente ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello e l’Agenzia ha resistito con controricorso; 4. con istanza datata 28/12/2020, l’Agenzia ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione, tra le parti, delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione del fatto che l’Amministrazione ha provveduto allo sgravio della cartella, dopo avere aderito, con risoluzione n. 34/2020, al recente orientamento della Cassazione (inaugurato da Cass. 23/07/2019, nn. 19815 e 19816), per il quale l’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per quanto adesso rileva, spetta anche alle società che abbiano sostenuto le relative spese intervenendo su beni immobili concessi in locazione a terzi; 5. con istanza datata 11/01/2022, la contribuente, dato atto di avere ricevuto il rimborso delle somme di cui alla cartella impugnata, ha escluso che sia cessata la materia del contendere, ha prospettato che controparte debba essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale e, in conclusione, ha chiesto alla Corte di fissare “quanto prima” l’udienza. La parte ha anche depositato una memoria in prossimità dell’udienza e, infine, ha chiesto che la causa sia trattata in pubblica udienza; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e del relativo decreto ministeriale attuativo 19/02/2007, la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha erroneamente negato che l’agevolazione in esame spetti nel caso in cui gli immobili oggetto di intervento finalizzato al risparmio energetico siano stati locati a terzi; 2. con il secondo motivo, si censura, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza che non esplicita perquale ragione, nonostante la contraria previsione dell’art. 1140, cod. civ., non sussisterebbe il possesso dell’immobile in capo alla locatrice; 3. preliminarmente — in un’ottica deflativa e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo e, quindi, in maniere assorbente rispetto all’istanza della contribuente di trattazione della causa in pubblica udienza — occorre interrogarsi sugli effetti processuali dello sgravio della cartella di pagamento. Cass.24/02/2022, n. 6068 (che, in motivazione, richiama Cass.28/12/2018, n. 33587, Cass. 14/02/2017, n. 3950; Cass.20/03/2015, n. 5641; Cass. 21/09/2010, n. 19947; Cass.20/11/2007, n. 24011; in senso conforme, Cass. 09/05/2022, n. 14569) ricorda il principio di diritto, ormai tralatizio, perché ripetutamente affermato fin da Cass. Sez. U, 04/01/1993, n. 8, per il quale il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti, ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile “veicolo di accesso” per la valutazione ad opera dell’organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente. Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere: la prosecuzione del giudizio e l’adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe infatti comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell’illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria; 4. per il medesimo indirizzo nomofilattico, con specifico riferimento al processo di legittimità, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale (ma ciò analogamente vale anche, come nella specie, per lo sgravio della cartella disposto dal fisco nelle more del giudizio), va dichiarata con provvedimento che operi alla stregua della cassazione senza rinvio, in quanto il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533); 5. in conclusione, nel nostro caso, dato lo sgravio della cartella, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere; 6. per l’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, le spese dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’ufficio per il principio della soccombenza virtuale; 6.1. la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità (che, come suaccennato, è stata richiesta dell’Agenzia), non è giustificata dall’esiguo valore della causa; infatti, come chiarito da questa Corte (cfr. ex multisCass. 04/04/2018, n. 8346), dato che l’importo delle spese è prossimo all’entità del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, detta compensazione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa e in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte; P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere. Compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.200,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per
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