CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Piacenza, ha rilevato che giammai si sarebbe potuta ipotizzare la continuazione tra le condotte distrattive delle somme derivanti da finanziamento da parte della società [OSCURATO:PERSONA] e quelle di bancarotta commesse in danno della società VEM Trasporti, poiché all'epoca delle prime quest'ultima società non era ancora stata costituita e, ovviamente, non era amministrata dallo stesso Tassi. Al contrario, da tali condotte si è ricavata la tendenza a delinquere del condannato in nome di un costume di vita deviante, verosimilmente correlato al bisogno economico. Letto il ricorso, in cui si denuncia, oltre la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., anche il vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato per non avere compiuto una corretta valutazione degli indici della continuazione, alla stregua degli elementi di fatto che si illustrano nell'impugnazione. È stato altresì censurato il secondo profilo di diniego opposto dal giudice dell'esecuzione, imperniato sull'indulto di cui il Tassi aveva beneficiato nella sentenza n. 285 del 2007. Con memoria, trasmessa digitalmente in data 1°/12/2022, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni illustrate nell'originario ricorso. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su doglianze che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, in quanto l'ordinanza - con specifico riguardo alla prima ratio decidendi - ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte ritenendo che, nel caso di specie, non potesse configurarsi la continuazione, poiché la partecipazione alla seconda società e le vicende di bancarotta ad essa relative non erano programmabili ab origine, cioè all'atto delle condotte distrattive riguardanti la prima società, attestate al 2005. Del tutto ininfluente sul diniego della continuazione si appalesa la seconda giustificazione, sicché il relativo motivo di censura non scalfisce la correttezza della soluzione resa dal giudice dell'esecuzione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore