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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23201/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20163/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n.1333/24/2019, depositata il 29 aprile 2019.

Oggetto: imposta regionale sulla benzina per autotrazione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] srl e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1029/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di pagamento per imposta regionale sulla benzina per autotrazione (di seguito IRBA) 2008- 2009.

La CTR osservava in particolare: -che, pur corretta la premessa giuridica della sentenza appellata ossia che soggetto passivo dell’imposta de qua era proprio la società contribuente, in quanto concessionario/titolare dell’autorizzazione dell’impianto di erogazione del carburante, la pronuncia era invece errata nel merito non avendo tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati dai gestori degli impianti ceduti in comodato dalla società contribuente medesima, che aveva assolto al proprio onere di provare tali fatti parzialmente estintivi dell’obbligazione tributaria dedotta in giudizio, la quale ne doveva essere corrispondentemente decurtata (da euro 30.772,83 ad euro 15.641,97); -che la sentenza appellata meritava di contro piena conferma quanto all’esclusione delle sanzioni, essendovi un percorso normativo non lineare nella individuazione del soggetto passivo dell’imposta.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.

Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 8, d.lgs 546/1992, in relazione agli artt. 50, comma 1, TUA, 3, comma 8, legge regionale (Puglia) 40/2007, poiché la CTR, confermando la sentenza appellata, ha escluso l’applicabilità delle sanzioni per l’omesso versamento dell’IRBA contestato alla società contribuente.

La censura è infondata.

Dagli atti emerge che la società contribuente è stata sanzionata sia per l’omessa dichiarazione IRBA sia per l’omesso versamento di tale imposta negli anni 2008-2009.

Vengono in rilievo le seguenti disposizioni legislative, ratione temporisapplicabili: -art. 17, comma 1, d.lgs. 398/1990: «Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni ..»; -art. 3, comma 13, legge 549/1995: «L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante..»; -art. 1, legge Regione Puglia, 9/1994, «È istituita limposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dallart. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed al capo III del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398»; -art. 3, comma 8, legge Regione Puglia, 40/2007: «..L’imposta è esigibile all’ erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della Regione Puglia.

A partire dal 1° gennaio 2008, l’imposta è dovuta alla Regione Puglia dall’esercente dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504..».

Vi è tuttavia da rilevare che la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, all' art. 1, paragrafo 2, dispone: « [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».

Ai sensi della disposizione in esame, ripresa dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n.92/12, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, ma a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto; e ciò per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta stessa.

Le due condizioni (finalità specifiche e rispondenza alla disciplina accise ed Iva) hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi.

In particolare, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una ‘finalità specifica’ ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio e di entrata (v., tra le altre, CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, [OSCURATO:PERSONA] SA: v. punti 19 e ss.; CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: v. punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio 2018, causa C 103/17, [OSCURATO:PERSONA] SAS, già Praxair: v. punti 34 e ss.).

Orbene, in questo complessivo contesto normativo , interno ed unionale,la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è specificamente intervenuta con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20 citata.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2,della direttiva 2008/118.

La CGUE ha stabilito che: - «anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano ‘finalità specifiche’ e che siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta»; - « siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l’imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C-553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) (…)»; -«in assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una ‘finalità specifica’ ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Stato il [OSCURATO:PERSONA], C-553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata) (…)»; -«alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali».

L’ordinamento nazionale, ancor prima che l’incompatibilità del tributo con il diritto UE venisse così formalmente sancita – ed anche al fine di impedire ulteriori conseguenze di una procedura di infrazione già intrapresa nel luglio 2018, per questo titolo, dalla Commissione Europea contro lo Stato –era inter venuto per abolire l’imposta.

In particolare, l’art. 1, commi 628-630 della legge bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), così dispone: «L’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati», aggiungendo ( comma 628) che «Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte». [OSCURATO:PERSONA] a statuto ordinario (comma629) dovevano adeguare la propria normativa provvedendo a loro volta alla soppressione dell’imposta in esame.

In ogni caso l’accertata incompatibilità dell’imposta con il diritto UE, secondo quanto si è già osservato, esclude che detta " clausola di salvaguardia" possa sopravvivere alla radicale e spunzione del tributo.

Quindi, per le ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, questo giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa.

Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021.

Va del resto ancora osservato come l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data pregiudizialmente dalla CGUE nell'esercizio della competenza ad essa attribuita «chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore»; con la conseguenza che, proprio per la sua portata interpretativa-dichiarativa, essa produce effetti normalmente retroattivi sui rapporti ancora aperti e sub judice, in modo tale che «la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma» (CGUE sent. 27.

3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79).

È perciò indubbio che non possa residuare alcuna potestà sanzionatoria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all'IRBA.

In virtù delle considerazioni che precedono, peraltro ritratte da e conformi a recentissime pronunce di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, nn. 6687, 6858-6966/2023), il ricorso va rigettato.

Le spese dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20163/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n.1333/24/2019, depositata il 29 aprile 2019. Oggetto: imposta regionale sulla benzina per autotrazione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] srl e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1029/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di pagamento per imposta regionale sulla benzina per autotrazione (di seguito IRBA) 2008- 2009. La CTR osservava in particolare: -che, pur corretta la premessa giuridica della sentenza appellata ossia che soggetto passivo dell’imposta de qua era proprio la società contribuente, in quanto concessionario/titolare dell’autorizzazione dell’impianto di erogazione del carburante, la pronuncia era invece errata nel merito non avendo tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati dai gestori degli impianti ceduti in comodato dalla società contribuente medesima, che aveva assolto al proprio onere di provare tali fatti parzialmente estintivi dell’obbligazione tributaria dedotta in giudizio, la quale ne doveva essere corrispondentemente decurtata (da euro 30.772,83 ad euro 15.641,97); -che la sentenza appellata meritava di contro piena conferma quanto all’esclusione delle sanzioni, essendovi un percorso normativo non lineare nella individuazione del soggetto passivo dell’imposta. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 8, d.lgs 546/1992, in relazione agli artt. 50, comma 1, TUA, 3, comma 8, legge regionale (Puglia) 40/2007, poiché la CTR, confermando la sentenza appellata, ha escluso l’applicabilità delle sanzioni per l’omesso versamento dell’IRBA contestato alla società contribuente. La censura è infondata. Dagli atti emerge che la società contribuente è stata sanzionata sia per l’omessa dichiarazione IRBA sia per l’omesso versamento di tale imposta negli anni 2008-2009. Vengono in rilievo le seguenti disposizioni legislative, ratione temporisapplicabili: -art. 17, comma 1, d.lgs. 398/1990: «Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni ..»; -art. 3, comma 13, legge 549/1995: «L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante..»; -art. 1, legge Regione Puglia, 9/1994, «È istituita limposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dallart. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed al capo III del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398»; -art. 3, comma 8, legge Regione Puglia, 40/2007: «..L’imposta è esigibile all’ erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della Regione Puglia. A partire dal 1° gennaio 2008, l’imposta è dovuta alla Regione Puglia dall’esercente dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504..». Vi è tuttavia da rilevare che la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, all' art. 1, paragrafo 2, dispone: « [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni». Ai sensi della disposizione in esame, ripresa dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n.92/12, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, ma a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto; e ciò per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta stessa. Le due condizioni (finalità specifiche e rispondenza alla disciplina accise ed Iva) hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi. In particolare, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una ‘finalità specifica’ ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio e di entrata (v., tra le altre, CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, [OSCURATO:PERSONA] SA: v. punti 19 e ss.; CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: v. punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio 2018, causa C 103/17, [OSCURATO:PERSONA] SAS, già Praxair: v. punti 34 e ss.). Orbene, in questo complessivo contesto normativo , interno ed unionale,la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è specificamente intervenuta con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20 citata. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2,della direttiva 2008/118. La CGUE ha stabilito che: - «anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano ‘finalità specifiche’ e che siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta»; - « siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l’imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA], C-553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) (…)»; -«in assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una ‘finalità specifica’ ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Stato il [OSCURATO:PERSONA], C-553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata) (…)»; -«alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali». L’ordinamento nazionale, ancor prima che l’incompatibilità del tributo con il diritto UE venisse così formalmente sancita – ed anche al fine di impedire ulteriori conseguenze di una procedura di infrazione già intrapresa nel luglio 2018, per questo titolo, dalla Commissione Europea contro lo Stato –era inter venuto per abolire l’imposta. In particolare, l’art. 1, commi 628-630 della legge bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), così dispone: «L’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati», aggiungendo ( comma 628) che «Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte». [OSCURATO:PERSONA] a statuto ordinario (comma629) dovevano adeguare la propria normativa provvedendo a loro volta alla soppressione dell’imposta in esame. In ogni caso l’accertata incompatibilità dell’imposta con il diritto UE, secondo quanto si è già osservato, esclude che detta " clausola di salvaguardia" possa sopravvivere alla radicale e spunzione del tributo. Quindi, per le ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, questo giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa. Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021. Va del resto ancora osservato come l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data pregiudizialmente dalla CGUE nell'esercizio della competenza ad essa attribuita «chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore»; con la conseguenza che, proprio per la sua portata interpretativa-dichiarativa, essa produce effetti normalmente retroattivi sui rapporti ancora aperti e sub judice, in modo tale che «la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma» (CGUE sent. 27. 3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79). È perciò indubbio che non possa residuare alcuna potestà sanzionatoria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all'IRBA. In virtù delle considerazioni che precedono, peraltro ritratte da e conformi a recentissime pronunce di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, nn. 6687, 6858-6966/2023), il ricorso va rigettato. Le spese dell
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