Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 20362/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] Gennaro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/2004visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 12.3.2026, il G.i.p. del Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] haprovveduto su una richiesta cautelare del pubblico ministero nei confronti diGennaro [OSCURATO:PERSONA], arrestato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quasi flagranza del delitto di truffaaggravata a Cellole.

L’arresto era stato convalidato il 24.2.2026 dal G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva contestualmente dispostola misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e avevaemesso pronuncia di incompetenza territoriale.In particolare, il G.i.p. del Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], dopo aver motivato sullagravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, ha applicato ai sensi dell'art. 27 cod.proc. pen. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], maha poi evidenziato che il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato come competente il Tribunale aquilano, in quanto illuogo di consumazione del reato, Castellafiume, rientra invece nel territorio dicompetenza del Tribunale di Avezzano.Di conseguenza, ha contestualmente dichiarato la propria incompetenzaterritoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl conflitto di competenza è insussistente per due ordini di ragioni.La prima è che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora ilgiudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente,ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/1/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278489 – 01; Sez. 1, n. 13620 del 22/3/2011, Confl. comp. inproc.

Gentivo, Rv. 249925 – 01), in quanto non si verifica in tal caso una situazionedi stallo del procedimento (Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino ed altri,Rv. 232927 – 01) che richieda un intervento risolutore della Suprema Corte.È quanto si è verificato nel caso di specie, in quanto il G.i.p. del Tribunale diL’[OSCURATO:PERSONA], ricevuti gli atti per competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo a sua voltacompetente il Tribunale di Avezzano.La seconda è che il conflitto non sussiste nel caso in cui il giudice per leindagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misuracautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudiceche l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell’art.27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento aisensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto.Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Cortecon sentenza depositata proprio in data odierna (Sez.

U, n. 19652 del 15/1/2026,dep. 29/5/2026, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri), con cui è statoaffermato che il giudice per le indagini preliminari che riceva gli atti percompetenza deve in via alternativa o provvedere, nel rispetto del termine stabilitodall’art. 27 cod. proc. pen., a rinnovare l’ordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc.pen., oppure declinare la propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 28cod. proc. pen. senza assumere altro provvedimento cautelare: qualora assuma,come nel caso di specie, entrambe le determinazioni, il conflitto deve ritenersiinsussistente, mantenendo validità ed efficacia l’ordinanza applicativa della misuracautelare emessa in rinnovazione di quella originaria.Si tratta di principio di diritto espressione di un orientamento maggioritariodella giurisprudenza di legittimità (cfr., per esempio, Sez. 1, n. 28980 del10//2020, G., Rv. 279727 – 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/2/2020, Gip TribunaleVelletri, Rv. 278940 – 01) cui le Sezioni unite hanno da ultimo aderito onderisolvere il contrasto ermeneutico nel frattempo insorto con altro indirizzocontrario.Ne consegue, pertanto, che il conflitto di competenza deve essere dichiaratoinsussistente, con la restituzione degli atti per l’ulteriore corso al G.i.p. delTribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], il quale potrà eventualmente provvedere, con le forme delcodice di rito, alla trasmissione degli atti stessi al giudice terzo ritenuto competente(cfr. Sez. 1, n. 3281 del 7/7/1992, Confl. comp.

Pret. e Trib.

Pinerolo in proc.Biancotto, Rv. 191598 – 01; Sez. 1, n. 1957 del 5/5/1992, Confl. comp. in proc.Perotto, Rv. 190515 – 01).

P.Q.MDichiara insussistente il conflitto di competenza.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] Gennaro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/2004visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 12.3.2026, il G.i.p. del Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] haprovveduto su una richiesta cautelare del pubblico ministero nei confronti diGennaro [OSCURATO:PERSONA], arrestato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quasi flagranza del delitto di truffaaggravata a Cellole. L’arresto era stato convalidato il 24.2.2026 dal G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva contestualmente dispostola misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e avevaemesso pronuncia di incompetenza territoriale.In particolare, il G.i.p. del Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], dopo aver motivato sullagravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, ha applicato ai sensi dell'art. 27 cod.proc. pen. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], maha poi evidenziato che il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato come competente il Tribunale aquilano, in quanto illuogo di consumazione del reato, Castellafiume, rientra invece nel territorio dicompetenza del Tribunale di Avezzano.Di conseguenza, ha contestualmente dichiarato la propria incompetenzaterritoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl conflitto di competenza è insussistente per due ordini di ragioni.La prima è che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora ilgiudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente,ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/1/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278489 – 01; Sez. 1, n. 13620 del 22/3/2011, Confl. comp. inproc. Gentivo, Rv. 249925 – 01), in quanto non si verifica in tal caso una situazionedi stallo del procedimento (Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino ed altri,Rv. 232927 – 01) che richieda un intervento risolutore della Suprema Corte.È quanto si è verificato nel caso di specie, in quanto il G.i.p. del Tribunale diL’[OSCURATO:PERSONA], ricevuti gli atti per competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo a sua voltacompetente il Tribunale di Avezzano.La seconda è che il conflitto non sussiste nel caso in cui il giudice per leindagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misuracautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudiceche l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell’art.27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento aisensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare econtemporaneamente sollevi il conflitto.Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Cortecon sentenza depositata proprio in data odierna (Sez. U, n. 19652 del 15/1/2026,dep. 29/5/2026, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri), con cui è statoaffermato che il giudice per le indagini preliminari che riceva gli atti percompetenza deve in via alternativa o provvedere, nel rispetto del termine stabilitodall’art. 27 cod. proc. pen., a rinnovare l’ordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc.pen., oppure declinare la propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 28cod. proc. pen. senza assumere altro provvedimento cautelare: qualora assuma,come nel caso di specie, entrambe le determinazioni, il conflitto deve ritenersiinsussistente, mantenendo validità ed efficacia l’ordinanza applicativa della misuracautelare emessa in rinnovazione di quella originaria.Si tratta di principio di diritto espressione di un orientamento maggioritariodella giurisprudenza di legittimità (cfr., per esempio, Sez. 1, n. 28980 del10//2020, G., Rv. 279727 – 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/2/2020, Gip TribunaleVelletri, Rv. 278940 – 01) cui le Sezioni unite hanno da ultimo aderito onderisolvere il contrasto ermeneutico nel frattempo insorto con altro indirizzocontrario.Ne consegue, pertanto, che il conflitto di competenza deve essere dichiaratoinsussistente, con la restituzione degli atti per l’ulteriore corso al G.i.p. delTribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], il quale potrà eventualmente provvedere, con le forme delcodice di rito, alla trasmissione degli atti stessi al giudice terzo ritenuto competente(cfr. Sez. 1, n. 3281 del 7/7/1992, Confl. comp. Pret. e Trib. Pinerolo in proc.Biancotto, Rv. 191598 – 01; Sez. 1, n. 1957 del 5/5/1992, Confl. comp. in proc.Perotto, Rv. 190515 – 01). P.Q.MDichiara insussistente il conflitto di competenza.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20362/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris