CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38077/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] arD, 202.0 1. Con sentenza del 26 maggio la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 1° maggio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e alla sanzione amministrativa di euro 480,00, per: il reato di cui al capo A) dell'imputazione (artt. 146 e 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004), per avere, in qualità di esecutore materiale e legale rappresentate dell'omonima impresa individuale, eseguito o fatto eseguire, sul soprassuolo forestale radicato su un terreno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per una superficie di circa 7556 mq (00.75.56 Ha), un taglio denominato dalle tecniche selvicolturali come "di ceduazione", in un bosco indicato dalla normativa forestale regionale come "ceduo invecchiato" e, pertanto, operando un taglio non colturale in quanto eseguito in difformità sostanziale dalla normativa forestale, ai sensi dell'art. 47- bis, comma 3, lettera d), della legge della Regione Toscana n. 39 del 2000; per la violazione amministrativa di cui al capo B) (artt. 47-bis, comma 3, lettera d, e 82 della legge della Regione Toscana n. 39 del 2000), per avere, nella stessa qualità e nello stesso luogo, operato un taglio non colturale in quanto eseguito in difformità sostanziale dalla normativa forestale. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato della condotta contestata. A parere della difesa, la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui valorizza la circostanza della mera contiguità e adiacenza delle particelle interessate al taglio, ovvero quella in cui l'imputato era stato autorizzato al taglio e l'altra in cui era stata constatata la presenza di legname tagliato senza autorizzazione. Inoltre, la difesa lamenta la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello in relazione alla seconda circostanza neutra, impiegata come fondamento del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, attinente alla presunta contiguità temporale tra il taglio autorizzato e il taglio abusivo contestato. Nella specie, si afferma che l'argomentazione della Corte territoriale, secondo cui il taglio privo di autorizzazione sarebbe avvenuto nel medesimo anno del taglio autorizzato, circostanza che avrebbe permesso all'imputato di mimetizzare l'attività abusiva compiuta, è altresì errata, oltre che illogica. Secondo la difesa, dal dibattimento non è assolutamente emerso che il taglio abusivo sia stato realizzato nel 2015, ma al contrario è stata solo constatata, in quel medesimo anno, la presenza di legname tagliato all'interno della particella adiacente, per la quale non vi era alcuna autorizzazione. Infine, la difesa lamenta come la Corte d'appello valorizzi, a sostegno della penale responsabilità dell'imputato, la circostanza che il medesimo non abbia segnalato l'intervento abusivo, compiuto nella particella adiacente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, data l'impossibilità di giungere ad una pronuncia di immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Invero, il requisito dell'evidenza richiesto dalla norma presuppone che emergano dagli atti, in modo incontestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, così che la valutazione che il giudice è chiamato a compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, presentandosi come mera "constatazione". La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza. L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219; Sez. n. 46050 del 28/3/2018, Rv. 274200). 2. Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione del fatto che, quand'anche si ritenessero fondate le censure proposte dal ricorrente nel suo articolato motivo di impugnazione, il loro accoglimento porterebbe al più ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, dunque, ad un giudizio di rinvio incompatibile con l'immediata declaratoria della causa di non punibilità. 3. Il ricorso, comunque, non può essere dichiarato inammissibile, perché le censure attinenti al merito della responsabilità penale sono formulate in modo sufficientemente specifico, prospettando profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con la quale si confrontano adeguatamente, attraverso rilievi sufficientemente specifici, riconducibili alla categoria di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.4. Dall'esame degli atti a disposizione di questa Corte, risulta che il termine di prescrizione è già decorso. Per il reato oggetto di giudizio, contestato come commesso il 1° luglio 2015, trova infatti applicazione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine complessivo di cinque anni cui deve aggiungersi il periodo di sospensione (dal 23 novembre 2018 al 8 febbraio 2019), giungendosi, così, alla data finale del 17 settembre 2020, precedente alla pronuncia della presente sentenza. Per la violazione amministrativa, parimenti contestata come commessa il 10 luglio 2015, trova applicazione, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, il termine di prescrizione di cinque anni, anch'esso ampiamente decorso. 5. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio, perché il reato e la violazione amministrativa risultano estinti per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato e la violazione amministrativa sono estinti per prescrizione.