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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 12228/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10153/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 9382/2021depositata il 22/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente signor [OSCURATO:PERSONA] era residente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], interessato dagli eventi tellurici dell'anno 2002, per i quali era stata, tra le altre cose, sospesa l'obbligazione tributaria.

Successivamente una serie di provvedimenti normativi prorogava lo stato di emergenza finché il 1° gennaio 2007 entrava in vigore l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006 numero 296, con cui è stato consentito ai contribuenti di regolarizzare gli adempimenti ed i versamenti tributari sospesi e non effettuati ai sensi del precedente decreto ministeriale, aderendo alla definizione agevolata e corrispondendo il 50% del dovuto.

Il signor Guglielmino, che aveva corrisposto per l'intero l'importo tributario, presentava in data 18 Dicembre 2010 l'istanza di rimborso per la restituzione del 50% a seguito della sopravvenuta disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che dimezzava l'obbligo tributario relativamente all'anno d'imposta 2002.

Anche sulla scorta di precedenti pronunce di questa Suprema Corte di legittimità, seppure riferibili ad altri eventi sismici, era stato ritenuto coerente con il principio di uguaglianza che anche chi avesse potuto pagare le imposte durante la calamità naturale dovesse aver restituito un importo pari a quello dovuto in misura agevolata per i contribuenti che non avessero pagato.

Impugnava il silenzio rifiuto con ricorso che veniva rigettato dal giudice di prossimità, ma la sentenza veniva riformata in grado d'appello, ritenendo tempestiva la domanda di rimborso, quindi condannando l'Amministrazione alla restituzione.

Avverso questa sentenza ricorre il patrono erariale affidandosi a tre motivi, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Vengono proposti tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, n. 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, dell'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 come novellato con d.l. 248/2007, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008.

Nella sostanza si contesta il calcolo del biennio entro cui deve essere presentata la domanda di rimborso, ove il collegio d'appello ha ritenuto di fare riferimento alla proroga dei termini per la definizione agevolata al 31 dicembre 2010.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 18,19, 22,27 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell'articolo 2697 del codice civile.

Nella sostanza si contesta che l'istanza di rimborso, in quanto tardiva, non poteva essere ritenuta giuridicamente valida e capace della formazione di un silenzio rifiuto impugnabile.

Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002 numero 289, dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 numero 190 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 112 del codice di procedura civile, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei principi stabiliti dalla Commissione europea con decisione Ue 2016/195.

Nella sostanza si contesta che giudice d'appello avrebbe dovuto verificare, anche d'ufficio, che il rimborso non superasse il limite cosiddetto de minimis per sottrarsi alla violazione delle disposizioni comunitarie, essendo il contribuente titolare da reddito di lavoro autonomo.

Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Non è controverso in atti che l'istanza di rimborso segua la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo numero 546 del 1992, laddove prevede una norma di chiusura indicando il termine biennale per la restituzione di quanto versato.

La censura erariale attiene all'individuazione del momento in cui poteva essere chiesto il rimborso e, conseguentemente, al calcolo del biennio.

Nello specifico, si contesta il riferimento alla data del 31 dicembre 2010, quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza che, essendo avvenuta il 12 dicembre 2010, è stata ritenuta tempestiva.

Ed infatti, si deve ricordare che con l'articolo 1, comma 1011, della citata legge numero 296 del 27 dicembre 2006 è stata introdotta la procedura di definizione agevolata con pagamento del solo 50% del dovuto relativamente all'anno d'imposta oggetto dell'evento tellurico.

La procedura per la definizione della pendenza in forma agevolata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2008, nel senso che entro tale data poteva essere pagato il 50% del dovuto da chi nulla avesse corrisposto in ragione degli eventi sismici più volte citati.

Senonché, nessuna disposizione espressa ha previsto un diritto al rimborso per coloro che, pur nell'emergenza sismica, avevano fatto fronte al pagamento delle imposte.

Solo per parità di trattamento, sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte, la previsione di una diversa obbligazione tributaria, col pagamento del 50% dell'originario dovuto, ha introdotto per conseguenza il diritto al rimborso dell'eccedenza sul versato rispetto al dovuto.

Chi dunque aveva versato l'intero, a far data dal 1° gennaio 2007, giorno di entrata in vigore della prefata disposizione agevolativa, aveva diritto a richiedere il rimborso dell'imposta divenuta come pagata in eccesso.

Ed un tanto è coerente con l'insegnamento di questa Suprema Corte: in tema di rimborso anomalo di imposte dirette, il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ancorché indiretto, della non debenza dell'imposta originariamente versata (cfr. Cass.

V, n. 29913/2020; Cass.

T, n. 30275/2023; n. 35042/2023; ma giàCass. n. 4150/2018).

Tale accertamento definitivo della non debenza deve individuarsi, come detto, nell’entrata in vigore al 1° gennaio 2007 della novella che ha dimezzato l’obbligazione tributaria per l’anno di imposta ove si è verificato l’evento sismico.

Non si può invece ritenere rilevante, ai fini del rimborso, la proroga per la definizione in misura agevolata nei propri debiti tributari, rimodulati ai sensi della novella della l. n. 296 del 27 dicembre 2006.

Ed infatti, la possibilità di chiudere i propri debiti entro la data del 31 Dicembre 2008 non modifica il dies a quo del diritto ad ottenere il rimborso, che resta il 1° gennaio 2007, momento in cui, ope legis, è diventato non più dovuto il 50% delle imposte pagate.

Altro è infatti il momento in cui un'imposta diviene non dovuta, successivamente al suo versamento, altro è la proroga di un termine per definire le proprie pendenze con il fisco, corrispondendo (non più l'intero, ma solo) la metà del dovuto.

Tali proroghe non incidono sul dies a quodella richiesta di rimborso, ma solamente sul dies ad quemper pagare quanto non corrisposto.

Ne deriva che il motivo è fondato e l'originaria richiesta di rimborso del contribuente deve considerarsi tardiva.

Gli ulteriori due motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito , dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della parte contribuente.

Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10153/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 9382/2021depositata il 22/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente signor [OSCURATO:PERSONA] era residente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], interessato dagli eventi tellurici dell'anno 2002, per i quali era stata, tra le altre cose, sospesa l'obbligazione tributaria. Successivamente una serie di provvedimenti normativi prorogava lo stato di emergenza finché il 1° gennaio 2007 entrava in vigore l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006 numero 296, con cui è stato consentito ai contribuenti di regolarizzare gli adempimenti ed i versamenti tributari sospesi e non effettuati ai sensi del precedente decreto ministeriale, aderendo alla definizione agevolata e corrispondendo il 50% del dovuto. Il signor Guglielmino, che aveva corrisposto per l'intero l'importo tributario, presentava in data 18 Dicembre 2010 l'istanza di rimborso per la restituzione del 50% a seguito della sopravvenuta disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che dimezzava l'obbligo tributario relativamente all'anno d'imposta 2002. Anche sulla scorta di precedenti pronunce di questa Suprema Corte di legittimità, seppure riferibili ad altri eventi sismici, era stato ritenuto coerente con il principio di uguaglianza che anche chi avesse potuto pagare le imposte durante la calamità naturale dovesse aver restituito un importo pari a quello dovuto in misura agevolata per i contribuenti che non avessero pagato. Impugnava il silenzio rifiuto con ricorso che veniva rigettato dal giudice di prossimità, ma la sentenza veniva riformata in grado d'appello, ritenendo tempestiva la domanda di rimborso, quindi condannando l'Amministrazione alla restituzione. Avverso questa sentenza ricorre il patrono erariale affidandosi a tre motivi, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Vengono proposti tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, n. 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, dell'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 come novellato con d.l. 248/2007, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008. Nella sostanza si contesta il calcolo del biennio entro cui deve essere presentata la domanda di rimborso, ove il collegio d'appello ha ritenuto di fare riferimento alla proroga dei termini per la definizione agevolata al 31 dicembre 2010. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 18,19, 22,27 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell'articolo 2697 del codice civile. Nella sostanza si contesta che l'istanza di rimborso, in quanto tardiva, non poteva essere ritenuta giuridicamente valida e capace della formazione di un silenzio rifiuto impugnabile. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002 numero 289, dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 numero 190 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 112 del codice di procedura civile, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei principi stabiliti dalla Commissione europea con decisione Ue 2016/195. Nella sostanza si contesta che giudice d'appello avrebbe dovuto verificare, anche d'ufficio, che il rimborso non superasse il limite cosiddetto de minimis per sottrarsi alla violazione delle disposizioni comunitarie, essendo il contribuente titolare da reddito di lavoro autonomo. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Non è controverso in atti che l'istanza di rimborso segua la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo numero 546 del 1992, laddove prevede una norma di chiusura indicando il termine biennale per la restituzione di quanto versato. La censura erariale attiene all'individuazione del momento in cui poteva essere chiesto il rimborso e, conseguentemente, al calcolo del biennio. Nello specifico, si contesta il riferimento alla data del 31 dicembre 2010, quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza che, essendo avvenuta il 12 dicembre 2010, è stata ritenuta tempestiva. Ed infatti, si deve ricordare che con l'articolo 1, comma 1011, della citata legge numero 296 del 27 dicembre 2006 è stata introdotta la procedura di definizione agevolata con pagamento del solo 50% del dovuto relativamente all'anno d'imposta oggetto dell'evento tellurico. La procedura per la definizione della pendenza in forma agevolata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2008, nel senso che entro tale data poteva essere pagato il 50% del dovuto da chi nulla avesse corrisposto in ragione degli eventi sismici più volte citati. Senonché, nessuna disposizione espressa ha previsto un diritto al rimborso per coloro che, pur nell'emergenza sismica, avevano fatto fronte al pagamento delle imposte. Solo per parità di trattamento, sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte, la previsione di una diversa obbligazione tributaria, col pagamento del 50% dell'originario dovuto, ha introdotto per conseguenza il diritto al rimborso dell'eccedenza sul versato rispetto al dovuto. Chi dunque aveva versato l'intero, a far data dal 1° gennaio 2007, giorno di entrata in vigore della prefata disposizione agevolativa, aveva diritto a richiedere il rimborso dell'imposta divenuta come pagata in eccesso. Ed un tanto è coerente con l'insegnamento di questa Suprema Corte: in tema di rimborso anomalo di imposte dirette, il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ancorché indiretto, della non debenza dell'imposta originariamente versata (cfr. Cass. V, n. 29913/2020; Cass. T, n. 30275/2023; n. 35042/2023; ma giàCass. n. 4150/2018). Tale accertamento definitivo della non debenza deve individuarsi, come detto, nell’entrata in vigore al 1° gennaio 2007 della novella che ha dimezzato l’obbligazione tributaria per l’anno di imposta ove si è verificato l’evento sismico. Non si può invece ritenere rilevante, ai fini del rimborso, la proroga per la definizione in misura agevolata nei propri debiti tributari, rimodulati ai sensi della novella della l. n. 296 del 27 dicembre 2006. Ed infatti, la possibilità di chiudere i propri debiti entro la data del 31 Dicembre 2008 non modifica il dies a quo del diritto ad ottenere il rimborso, che resta il 1° gennaio 2007, momento in cui, ope legis, è diventato non più dovuto il 50% delle imposte pagate. Altro è infatti il momento in cui un'imposta diviene non dovuta, successivamente al suo versamento, altro è la proroga di un termine per definire le proprie pendenze con il fisco, corrispondendo (non più l'intero, ma solo) la metà del dovuto. Tali proroghe non incidono sul dies a quodella richiesta di rimborso, ma solamente sul dies ad quemper pagare quanto non corrisposto. Ne deriva che il motivo è fondato e l'originaria richiesta di rimborso del contribuente deve considerarsi tardiva. Gli ulteriori due motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della parte contribuente. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito , dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della parte contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contrib
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