CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 maggio 1960 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 settembre 1978 avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ihfiondatezza di quello di [OSCURATO:PERSONA] come da memoria in precedenza trasmessa; sentito il difensore della parte civile che si è richiamato alle conclusioni esposte con la memoria trasmessa via "pec". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio in esito alla sentenza di annullamento n. 41441 del 4 ottobre 2019 resa dalla Seconda Sezione di questa Corte, decidendo del gravame proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso l'assoluzione disposta in primo grado dal Tribunale di Paola in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato di usura ascritto al suddetto in concorso con più persone e descritto al capo 2) della rubrica nonché con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per l'estorsione di cui al capo 2 bis), ha accolto il gravame e per l'effetto ha ritenuto la responsabilità dei predetti imputati ai soli fini civili, rimandando ad un separato giudizio in sede civile per la liquidazione del danno. 2.Hanno interposto autonomi ricorsi le difese dei due imputati. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione dell'ad 603-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione istruttoria: la sentenza è pervenuta al ribaltamento della assoluzione disposta in primo grado alla luce di un diverso giudizio di credibilità ascritto alle dichiarazioni della persona offesa siccome integrate da quelle dei testi Algieri, Mercadante e [OSCURATO:PERSONA], imputati di reato connesso, che il Tribunale in primo grado aveva sostanzialmente escluso; il tutto senza procedere alla rinnovazione istruttoria provvedendo a sentire nuovamente i dichiaranti, ora ritenuti attendibili, onere imprescindibile anche laddove la riforma della sentenza, come nella specie, riguardi i soli effetti civili della valutazione da rendere. Né potrebbe ritenersi che la diversa valutazione di attendibilità risulti vincolata dal tenore della sentenza rescindente quale conseguenza del peso da ascrivere al portato del dato offerto dalle captazioni, assertivamente trascurato dal Tribunale, atteso che una siffatta conclusione, diversamente da quanto sostenuto dai giudici dell'appello, non si desume dalla decisione di annullamento resa da questa Corte, che sollecitava piuttosto una diversa valutazione del complessivo quadro probatorio alla luce dell'apporto "potenzialmente chiarificatorio" offerto dalle intercettazioni. 2.2.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche in termini di travisamento probatorio, quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per l'estorsione descritta al capo 2 bis, desunta dalla Corte del merito sulla base di alcune intercettazioni che, lette in uno alla frase rivolta dall'imputato alla parte appellante nella quale si sarebbe sostanziata l'estorsione ( "io ti vengo a squartare sotto casa"), ne avrebbero reso inequivoco il tenore minaccioso, finalizzato al recupero delle somme erogate al Bello con tassi usurari, oggetto della incriminazione di cui al capo 2, pure già ascritta al Nigro.Ad avviso della difesa, una di questa intercettazioni (la n. 56204), sarebbe cronologicamente distante e successiva rispetto alla frase intimidatoria (risale al febbraio successivo) si che erroneamente sarebbe stata utilizzata per valorizzare il contesto intimidatorio della relativa condotta; l'altro dato evocato in sentenza, per contro, darebbe conferma del giudizio già reso in primo grado, in forza del quale la frase proferita dal ricorrente andava inquadrata alla luce dei rapporti assolutamente paritari tra i due interlocutori caratterizzati dalle modalità di espressione del Nigro che usava esprimersi con un linguaggio un po' forte ma in ogni caso scevro da qualsivoglia intenzione violente e intimidatoria. Del resto proprio la figura del Bello, condannato in separato giudizio per il giro di false fatturazioni che ruotava intorno ai fatti di usura contestati nel processo in questione disvelava l'effettiva consistenza dei rapporti correnti tra i due interlocutori così da imporre una rivisitazione del giudizio speso rispetto alla effettiva finalità prevaricatoria sottesa alla condotta contestata. 3.Con memoria pervenuta il 26 aprile 2022 la difesa della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi dei due imputati, con conferma della decisione impugnata e condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla posizione del citato ricorrente con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Il ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], giova evidenziare come la regiudicanda riguardi il reato di usura descritto al capo 2 della rubrica, contestato all'imputato in concorso con altri soggetti. 2.1. Secondo la difesa i rapporti occorsi tra Iacovo e la parte civile [OSCURATO:PERSONA] non avevano il tenore prospettato dall'accusa ma andavano inseriti piuttosto in una più ampia connotazione di interessenze economiche occorse tra i due, sorte e sviluppatesi in un ambito di piena simmetria negoziale e all'interno di un complessivo sistema di false fatturazioni fatto oggetto di un separato procedimento conclusosi con la condanna del Bello. Prospettazione questa che è stata validata dalla sentenza di primo grado con la quale il Tribunale, nel mandare assolto l'imputato dalla detta contestazione, ha escluso a monte la credibilità soggettiva del Bello, senza mettere in discussione la puntualità del narrato della parte civile, con il quale si riscostruiva in termini di rapporti usurari la relazione negoziale occorsa con il ricorrente. Giudizio motivato dall'interesse non solo patrimoniale del Bello a colorare in siffatto modo la vicenda (anche per meglio difendersi nel giudizio che lo vedeva imputato nel sistema di false fatturazioni); interesse del resto non diverso da quello degli altri soggetti escussi, anche questi portatori di analoghe posizioni soggettive e in quanto tali non idonei a supportare, con le dichiarazioni assunte, la credibilità della persona offesa. 2.2. Nel colmare i vuoti argomentativi stigmatizzati dalla sentenza rescindente, la sentenza impugnata ha ribaltato la decisione assolutoria assunta in primo grado alla luce di una visione complessiva del quadro probatorio acquisito, dando in particolare rilievo al tenore di alcune intercettazioni (riportate da pagina 14), integralmente trascurate dalla decisione del Tribunale, oltre che al portato di una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero (con la quale sono stati ricostruiti in termini coincidenti all'assunto accusatorio i rapporti occorsi tra i protagonisti della vicenda facendo anche chiarezza rispetto all'incidenza assunta sulla fattispecie a giudizio dal tema delle fatturazioni false, non tale da elidere i fatti di usura riscontrati). 2.3. Ciò premesso, in linea con le indicazioni contenute nel ricorso, vale rimarcare che la sentenza gravata, nel supportare il giudizio di responsabilità, non ha assegnato autonoma forza probatoria a tali ultime emergenze probatorie. Piuttosto, ha espressamente messo in evidenza come siffatti elementi finiscano per comporre un quadro unitario essenzialmente dominato dalle dichiarazioni della parte civile, da ritenersi, ora, credibile perchè adeguatamente supportato dalle citate emergenze oltre che dalle dichiarazioni degli altri testi escussi, la cui attendibilità è stata parimenti recuperata dalla Corte del merito ancora una volta alla luce di una valutazione complessiva del materiale acquisito. 2.4. Ne consegue che inequivocabilmente l'essenza della decisione assunta ribaltando la precedente statuizione assolutoria nel caso è stata determinata (anche) da una diversa valutazione della prova dichiarativa (della persona offesa e degli altri testi) e che tanto imponeva una riassunzione della relativa prova orale, non potendosi comunque prescindere, quando ne è in gioco l'attendibilità soggettiva, dal provvedere ad una escussione diretta dei testi. 2.5. Va infatti ricordato che secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni unite n. 27620 del 28/04/2016, (Dasgupta, Rv. 267409), poi ribadita nelle sue indicazioni di principio dalla sentenza delle stesse sezioni unite n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano, Rv. 269785) e da ultimo confermata, proprio in relazione ad una ipotesi identica a quella di specie, dalla sentenza delle stesse Sezione Unite n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini, Rv. 281228), anche nella ipotesi in cui la riforma della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata nella prospettiva dei soli interessi civili, a seguito di impugnazione della parte civile, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come assolutamente necessaria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Valutazione questa che non risulta messa in discussione dal portato attuale del comma 3 -bis, dell'art. 603 cod. proc. pen. siccome inserito dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) che, proprio alla luce degli interventi interpretativi di questa Corte, ha introdotto un obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, limitando tuttavia l'operatività della detta regola alle soie ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile. Tanto infatti non consente di affermare che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione. Al riguardo, infatti, è stato espressamente chiarito che il "contraddittorio deve essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché questo costituisce il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni" e che in coerenza non "appare influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che "il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale, non potendo, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili. Tale conclusione non è, infatti, in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta costituzionale all'art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte" (in termini la citata sentenza Cremonini delle Sezioni Unite, nella quale vengono ripresi gli argomenti spesi dalla Sentenza delle stesse sezioni unite n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, poi confermati dalle sentenze n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 e n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 della Sezione 5). La nuova disposizione codicistica costruisce infatti la mancata rinnovazione - quando è dipesa da ribaltamento determinato da impugnazione del pubblico ministero - come violazione di legge, fermo restando il quadro complessivo della ricostruzione giurisprudenziale sopra tratteggiato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano, in forza del quale, la garanzia del giusto processo implica che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile. Di conseguenza, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. Del resto, a ragionare altrimenti, si creerebbe una disparità di trattamento così marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l'imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l'imputato nei cui confronti fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili, da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell'ottica dell'art. 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimità costituzionale delle scelte normative ( in termini la citata sentenza Cremonini delle Sezioni Unite). 2.6. Ne consegue l'annullamento agli effetti civili della sentenza gravata con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello in ragione di quanto previsto dall'ad 622 cod. proc. pen..(secondo la regola di giudizio e le indicazioni interpretative recentemente ribadite dalla più volte citata sentenza Cremonini delle Sezioni Unite). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1.La Corte, nel ribaltare la pregressa decisione assolutoria, ha dato un coerente rilievo al tenore, già estremamente significativo della frase contestata, letta alla luce sia del contesto di riferimento, sia della fama criminale del ricorrente (descritta già dal Tribunale e non contestata dal ricorso) sia della ferma determinazione di quest'ultimo rispetto all'esigenza di recuperare le somme date a prestito a tassi usurari (imputazione per la quale è stato definitivamente condannato), come confermato del resto dal medesimo atteggiamento tenuto nei confronti di altro soggetto debitore, dotato della medesima pregnanza intimidatoria (intercettazione n. 569 dell'8 maggio 2007). 3.1. A fronte di siffatta e inequivoca cornice argomentativa, marcatamente estranea a profili di incompiutezza o manifesta illogicità del ritenere, il ricorso contrappone doglianze del tutto inadeguate. Per un verso si lamenta un travisamento probatorio male addotto e comunque non decisivo: che l'atteggiamento supplichevole portato dalla intercettazione n. 56204 non possa dirsi immediatamente successivo alla minaccia contestata in funzione del recupero del credito erogato a tassi dì usura è dato che non può ritenersi unicamente comprovato dalla diversa valutazione in fatto resa sul punto dal Tribunale ma andava dimostrando comprovando effettivamente l'erroneità della valutazione resa dalla Corte del merito, aspetto apoditticamente rivendicato; in ogni caso il dato probatorio in questione deve comunque ritenersi non dirimente, perchè rassegna una interlocuzione estranea ai profili di simmetrie& rivendicati dalla difesa. Per il resto, con gli ulteriori rilievi, la difesa mira a sollecitare una rivalutazione di merito degli elementi in fatto sottesi alla decisione assunta, preclusa alla Corte laddove non risultii.prospettate, come nella specie, inadeguatezze argomentative o effettive e consistenti ragioni di crisi logica del motivare. Da qui la inammissibilità dell'impugnazione cui seguono le pronunce di cui all'ad 613, comma 1, cod. proc. pen. nonché la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado affrontate dalla parte civile, nei termini definiti dal dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in eu