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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 35375/2022

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3 seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 14150/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

RSODNL54D5OH501R), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

FSCLRZ55L64F8393), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

FRNGU037D21F839B), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Carolis n. 101; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - resistente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Perugia n. 692/2020, pubblicato il 26/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia in data 31.10.2011, Eros [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MACCARI, Rossana [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo DOMINIJANNI, Sara [OSCURATO:PERSONA], Federico FERRARO, Danirela ROSI, Fabrizio MARCOCCI, Marcello VERGARI, Lucrezia FUSCO, [OSCURATO:PERSONA] MIRA, Vittorio MADDALUNA, Antonio FERRI, Nazareno [OSCURATO:PERSONA], Elide POMPEI, Giovanni MONTEFORTE, Ugo FIORENZANO, Gaetano [OSCURATO:PERSONA], Fulvio CONTENTI, Giuseppina VENDOLA, [OSCURATO:PERSONA] PERNA, Giuseppe GUADAGNI, Claudio MARCUCCI e Vincenzo VIETRI chiedevano un equo indennizzo per la durata non ragionevole di un analogo procedimento di equa riparazione instaurato avanti alla Corte di appello di Roma nel luglio 2008 e definito con decreto di incompetenza del 10.02.2011; - la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato, provvedimento avverso il quale i medesimi ricorrenti proponevano impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 17150 del 2019, depositata il 26.06.2019, veniva cassato per non avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero della giustizia a seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze; - riassunto il giudizio, la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 692 del 2020, condannava il Ministero al pagamento di euro 800,00 in favore di ciascun ricorrente, considerando l'eccedenza da valutare di due anni ed adottando i paramenti per la liquidazione quelli previsti dall'art. 2-bis legge n. 89/2001 pari ad euro 400,00 per ogni anno, oltre alle spese di tutte le fasi del giudizio; - avverso il decreto sentenza della Corte di appello di Perugia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un unico motivo, con il quale denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 2-bis, comma 1 legge n. 89/2001 per avere il giudice fatto applicazione nella liquidazione dell'indennizzo nel caso de quo della disciplina entrata in vigore in data successiva alla introduzione del giudizio; - il Ministero della giustizia si è limitato a depositare un "atto di costituzione", al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; - in prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - l'unico motivo è fondato e con esso il ricorso.

L' art. 2-bis, legge n. 89/2001, conseguente al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, opera per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (ossia ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016), per cui non si applicano nel caso di specie ratione temporis le modifiche di tale norma introdotte dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015 per essere stata la domanda di equa riparazione deposita nel luglio 2008.Di converso la Corte distrettuale ha stabilito la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, determinato il ritardo nell'equivalente di due anni, in euro 400,00 per ciascun anno.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla parte relativa alla determinazione del quantum dell'indennizzo.

Sussistendone le condizioni, è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione dell'indennizzo in base all'art. 2, comma 2 legge n. 89/2001, vigente all'epoca della domanda.

Al riguardo deve ribadirsi quanto da questa Corte già affermato, che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della disposizione invocata che ha recepito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione stabilendo la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore e non superiore a determinati parametri la scelta del moltiplicatore annuo ivi indicati (non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, poi modificati in non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto (cfr. Cass. n. 2247 del 2007; Cass. n. 14974 del 2015).

Per l'effetto l'indennizzo per ciascun controricorrente va aumentato di complessivi euro 200,00, pari ad un importo complessivo di euro 1.000,00, anzichè i riconosciuti euro 800,00, oltre interessi dalla domanda.

Quanto alle spese vanno confermate quelle liquidate dal giudice del rinvio per le fasi di merito e quelle del primo giudizio di legittimità, anche quanto alla dichiarazione di antistatarietà.

Del pari le spese legali del presente giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento di euro 1.000,00, oltre interessi dalla domanda, per ciascun ricorrente; confermata la pronuncia di rinvio quanto al riconoscimento delle spese del giudizio di merito, di legittimità e quelle dello stesso giudizio di rinvio, condanna l'Amministrazione al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di esser

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 14150/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. RSODNL54D5OH501R), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. FSCLRZ55L64F8393), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. FRNGU037D21F839B), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Carolis n. 101; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - resistente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Perugia n. 692/2020, pubblicato il 26/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia in data 31.10.2011, Eros [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MACCARI, Rossana [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo DOMINIJANNI, Sara [OSCURATO:PERSONA], Federico FERRARO, Danirela ROSI, Fabrizio MARCOCCI, Marcello VERGARI, Lucrezia FUSCO, [OSCURATO:PERSONA] MIRA, Vittorio MADDALUNA, Antonio FERRI, Nazareno [OSCURATO:PERSONA], Elide POMPEI, Giovanni MONTEFORTE, Ugo FIORENZANO, Gaetano [OSCURATO:PERSONA], Fulvio CONTENTI, Giuseppina VENDOLA, [OSCURATO:PERSONA] PERNA, Giuseppe GUADAGNI, Claudio MARCUCCI e Vincenzo VIETRI chiedevano un equo indennizzo per la durata non ragionevole di un analogo procedimento di equa riparazione instaurato avanti alla Corte di appello di Roma nel luglio 2008 e definito con decreto di incompetenza del 10.02.2011; - la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato, provvedimento avverso il quale i medesimi ricorrenti proponevano impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 17150 del 2019, depositata il 26.06.2019, veniva cassato per non avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero della giustizia a seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze; - riassunto il giudizio, la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 692 del 2020, condannava il Ministero al pagamento di euro 800,00 in favore di ciascun ricorrente, considerando l'eccedenza da valutare di due anni ed adottando i paramenti per la liquidazione quelli previsti dall'art. 2-bis legge n. 89/2001 pari ad euro 400,00 per ogni anno, oltre alle spese di tutte le fasi del giudizio; - avverso il decreto sentenza della Corte di appello di Perugia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un unico motivo, con il quale denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 2-bis, comma 1 legge n. 89/2001 per avere il giudice fatto applicazione nella liquidazione dell'indennizzo nel caso de quo della disciplina entrata in vigore in data successiva alla introduzione del giudizio; - il Ministero della giustizia si è limitato a depositare un "atto di costituzione", al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; - in prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - l'unico motivo è fondato e con esso il ricorso. L' art. 2-bis, legge n. 89/2001, conseguente al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, opera per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (ossia ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016), per cui non si applicano nel caso di specie ratione temporis le modifiche di tale norma introdotte dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015 per essere stata la domanda di equa riparazione deposita nel luglio 2008.Di converso la Corte distrettuale ha stabilito la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, determinato il ritardo nell'equivalente di due anni, in euro 400,00 per ciascun anno. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla parte relativa alla determinazione del quantum dell'indennizzo. Sussistendone le condizioni, è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione dell'indennizzo in base all'art. 2, comma 2 legge n. 89/2001, vigente all'epoca della domanda. Al riguardo deve ribadirsi quanto da questa Corte già affermato, che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della disposizione invocata che ha recepito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione stabilendo la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore e non superiore a determinati parametri la scelta del moltiplicatore annuo ivi indicati (non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, poi modificati in non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto (cfr. Cass. n. 2247 del 2007; Cass. n. 14974 del 2015). Per l'effetto l'indennizzo per ciascun controricorrente va aumentato di complessivi euro 200,00, pari ad un importo complessivo di euro 1.000,00, anzichè i riconosciuti euro 800,00, oltre interessi dalla domanda. Quanto alle spese vanno confermate quelle liquidate dal giudice del rinvio per le fasi di merito e quelle del primo giudizio di legittimità, anche quanto alla dichiarazione di antistatarietà. Del pari le spese legali del presente giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata limitatamente alla quantificazione dell'indennizzo e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento di euro 1.000,00, oltre interessi dalla domanda, per ciascun ricorrente; confermata la pronuncia di rinvio quanto al riconoscimento delle spese del giudizio di merito, di legittimità e quelle dello stesso giudizio di rinvio, condanna l'Amministrazione al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di esser
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