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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17708/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; crn. 33891/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto aspecifici, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; crn. 33891/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto aspecifici, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17708/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris