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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03593/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 09/06/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena resa in data 14/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 99, 628, comma secondo, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità del tentativo di rapina impropria, non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata sulla corretta configurabilità dei fatti come tentativo impropria, atteso che la norma sulla rapina impropria richiede per la consumazione del reato la mera sottrazione e non già l'impossessamento, a differenza della rapina propria; ne consegue che, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto che la sottrazione della merce e la successiva violenza esercitata dal prevenuto nei confronti dell'addetto del negozio integrino perfettamente gli elementi costitutivi del reato addebitato]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 09/06/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena resa in data 14/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 99, 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità del tentativo di rapina impropria, non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata sulla corretta configurabilità dei fatti come tentativo impropria, atteso che la norma sulla rapina impropria richiede per la consumazione del reato la mera sottrazione e non già l'impossessamento, a differenza della rapina propria; ne consegue che, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto che la sottrazione della merce e la successiva violenza esercitata dal prevenuto nei confronti dell'addetto del negozio integrino perfettamente gli elementi costitutivi del reato addebitato]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris