CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, perché emesso dagiudice incompetente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2026 la Corte di appello diRoma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata de plano, con cui erano statidisposti il sequestro preventivo e la confisca su un immobile di sua proprietà, inquanto condannato per i delitti di usura ed estorsione aggravate commessi dal2013 al 2020, stante l'accertata sperequazione tra i suoi redditi dichiarati e ilcosto di acquisto del bene, nonché tra tali redditi e il mutuo annuo darimborsare.La Corte ha respinto le eccezioni di nullità dell'ordinanza opposta, nonessendovi incompatibilità tra il giudice della cognizione e quello dell'esecuzioneed essendo previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. che il giudice provveda deplano, venendo il contraddittorio introdotto in caso di opposizione, ed ha ritenutogiustificata la confisca da parte del giudice dell'esecuzione, essendo stata lasperequazione accertata nel corso del giudizio di cognizione, benché conclusosisenza disporre l'ablazione del bene, acquistato nel 2012 ma pagato negli annisuccessivi e quindi nel periodo di consumazione dei delitti che, secondo talegiudizio, avevano prodotto un profitto illecito non inferiore ad 800.000 euro.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico, complesso motivo, con ilquale lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 34, 35, 36, 37, 533 e676 cod. proc. pen., 205 e 236 cod. pen.Il rigetto dell'eccezione di incompatibilità di uno dei componenti del collegioche ha emesso la sentenza di condanna a comporre il collegio che ha disposto,de plano, la confisca, è errato. Il giudice in questione, infatti, non può essereritenuto essere il giudice dell'esecuzione, perché la competenza per la faseesecutiva spettava al Giudice per le indagini preliminari, che ha emesso lasentenza di primo grado. Deve perciò ritenersi che il Collegio che ha disposto laconfisca abbia operato quale giudice della cognizione, al quale si applicano lecause di incompatibilità previste dal codice di rito.Qualora si volesse qualificare tale giudice come quello dell'esecuzione, inogni caso, la sua decisione sarebbe nulla per avere quel componente violatol'obbligo di astensione, ricavabile dalla recente pronuncia n. 212/2025 dellaCorte costituzionale, circa l'illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte incui non prevede l'incompatibilità a comporre il collegio dell'appello cautelare delgiudice che si è già pronunciato su aspetti non formali della misura stessa. LaCorte costituzionale, di fatto, ha ribadito che l'istituto della incompatibilità èfinalizzato ad evitare che la decisione di merito sia o possa apparire condizionatada una precedente decisione assunta dal medesimo magistrato.Anche il rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza, perché emessa deplano, è errato. La giurisprudenza ritiene abnorme il provvedimento con cui ilgiudice del merito, dopo la pronuncia di una sentenza di patteggiamento,disponga fuori udienza la confisca dei beni del condannato, e tale abnormitàdeve essere estesa al presente caso, in cui il giudice della cognizione ha dispostola confisca con provvedimento emesso fuori udienza, dopo avere omesso didisporla nel giudizio di cognizione: l'art. 205 cod. pen., infatti, attribuisce algiudice della cognizione il potere di applicare una misura di sicurezza, quale laconfisca, solo nel pronunciare la sentenza di assoluzione o condanna, e ad uneventuale errore non può provvedere il giudice stesso, in un momentosuccessivo a tale pronuncia, dovendo questo essere oggetto di impugnazione.Nel presente caso, però, la competenza quale giudice dell'esecuzione deveessere attribuita al Giudice di primo grado, avendo la Corte di appello soloridotto la pena in applicazione del concordato raggiunto dalle parti, per cui laconfisca, di fatto, è stata applicata fuori udienza dal giudice della cognizione.Infine l'ordinanza impugnata è errata nel merito. La Corte di appello hadisposto la confisca affermando che l'acquisto dei beni confiscati, avvenuto nel2012, deve essere ritenuto reinvestimento dei profitti del reato, stante lasperequazione tra il loro valore e i redditi dichiarati dal nucleo familiare. Lasentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, però, ha chiarito che perprocedere alla confisca è necessario che i delitti abbiano in concreto generatoprofitti, e la Corte di appello ha trascurato il fatto che l'immobile confiscato èstato acquistato il 27/12/2011, quindi oltre un anno prima della commissione deidelitti per i quali il ricorrente è stato condannato, versando oltre 44.000 euro e,per il resto, accollandosi il mutuo già esistente. La confisca, pertanto, potevaessere disposta solo su beni acquistati nel periodo di commissione dei reati, tra il2013 e il 2020, ed anche la verifica della sproporzione poteva riguardare solotale arco temporale. Non è accertata, perciò, una pericolosità del ricorrenteall'epoca di acquisto del bene, anche perché con documentazionesuccessivamente depositata, che la Corte di appello non ha neppure valutato, èstata dimostrata la capacità del ricorrente di pagare le rate del mutuo,sommando ai propri redditi quelli della figlia e degli altri familiari.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato, perché emesso da giudiceincompetente quale giudice dell'esecuzione.4. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con i qualiinsiste nella eccezione di incompatibilità, a disporre la confisca, del giudice cheha emesso la condanna dell'interessato, sussistendo anche a suo carico lapossibilità di un condizionamento da parte della “forza della prevenzione” che,secondo la Corte costituzionale, giustifica la valutazione di incompatibilità. In viasubordinata, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale in merito allamancata declaratoria di incompatibilità nella situazione sussistente in questocaso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato perché infondato.2. L'eccezione di incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza diconfisca perché si tratterebbe, di fatto, del giudice della cognizione, al quale siapplicano, pertanto, le cause di incompatibilità previste dagli artt. 34 e ss. cod.proc. pen., è manifestamente infondata e perciò inammissibile.La Corte di appello di Roma ha legittimamente operato quale giudicedell'esecuzione, essendo competente ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc.pen. La Corte di appello, quale giudice della cognizione che ha emesso lasentenza n. 10176/2021 Reg. Sent., infatti, non ha modificato la decisione diprimo grado solo quoad poenam, come affermato dal ricorrente, ma ha ridotto lapena a seguito della concessione delle attenuanti generiche, come previstodall'accordo tra le parti raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.Questa Corte ha costantemente affermato che la valutazione della concedibilità omeno di un'attenuante costituisce un punto di decisione diverso da quellorelativo al trattamento sanzionatorio, per cui la diversa valutazione su tale puntocostituisce un intervento sul merito della sentenza di primo grado, che comporta,ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., l'attribuzione della competenza,quale giudice dell'esecuzione, al giudice di secondo grado (vedi Sez. 1, n. 34578del 12/07/2017, Rv. 270833). Tale principio opera anche qualora la concessionedel beneficio sia intervenuta a seguito di concordato in appello, come stabilito daSez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, Rv. 279189: «In tema di esecuzione, nel casodi patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma dellasentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, la competenza inexecutivis spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appelloquando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanzedi comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati».È manifestamente infondata, pertanto, anche l'eccezione relativa allaabnormità del provvedimento applicativo della confisca, perché adottato fuoriudienza dal giudice della cognizione: la confisca è stata applicata, infatti, dalgiudice dell'esecuzione, che ha provveduto nelle forme previste dall'art. 676,comma 1, cod. proc. pen., cioè senza formalità, così come previsto dall'art. 667,comma 4, cod. proc. pen. La legittimità dell'adozione della procedura de plano èstata riconosciuta da Sez. U, n. 29022/2001, citata nel provvedimentoimpugnato, che ha ribadito anche il potere del giudice dell'esecuzione diapplicare la confisca, se sul punto non abbia già disposto il giudice dellacognizione.Il riconoscimento della natura di “giudice dell'esecuzione” della Corte diappello di Roma che ha disposto la confisca comporta, quale ulterioreconseguenza, l'inapplicabilità ai suoi componenti delle cause di incompatibilitàpreviste dall'art. 34 cod. proc. pen. in relazione all'avere essi pronunciato oconcorso a pronunciare la sentenza di merito, della cui esecuzione sono chiamatia decidere. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «L'istituto dell'incompatibilitàopera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicché non è ipotizzabile laricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimoderiva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fasecognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcunadivaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione daadottarsi in executivis» (Sez. 1, n. 32843 del 04/06/2014, Rv. 261194; vedianche Sez. 1, n. 37846 del 04/03/2016, Rv. 268264).Questa Corte ha già valutato la possibile incostituzionalità dell'omessaprevisione di una causa di incompatibilità nel caso di identità tra il giudicedell'esecuzione e il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire, comesostenuto dal ricorrente nei suoi motivi aggiunti, ma ha ritenuto tale questionemanifestamente infondata: secondo una valutazione a cui questo Collegiointende aderire, «È manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., per asserita violazione degliartt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, sotto il profilo della mancataprevisione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenzadivenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima, anchequando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti;ciò in quanto non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, postoche la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla suaidentificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di dettacompetenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicatoe l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis» (Sez. 5, n. 18522 del07/03/2017, Rv. 269897).Conseguentemente, non sussiste alcuna nullità derivante dall'omessaastensione del componente del collegio dell'esecuzione che aveva concorso ademettere la sentenza quale giudice della cognizione, non avendo egli alcunobbligo di astenersi per una pretesa incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc.pen., e non essendo stata indicata alcuna diversa causa che avrebbe dovutodeterminare la sua astensione. Deve peraltro ribadirsi che l'inosservanza di unobbligo di astensione, da parte del giudice, non determina alcuna nullità degli6, n. 39509 del 28/10/2025, Rv. 289032; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep.2020, Scrudato, Rv. 215097).Va, inoltre, aggiunto che la decisione impugnata, oltre ad assumerenecessariamente come punti di partenza i dati cristallizzati nella decisione ormaiirrevocabile, è stata assunta, nella prospettiva del giusto processo, all’esito di uncompleto sviluppo del contraddittorio nella fase di merito, attraversol’articolazione, dopo la decisione de plano, dell’approfondimento sulle ragioni delricorrente sollecitato dall’opposizione e, infine, attraverso il ricorso percassazione.3. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato, nella parte in cui contestanel merito il provvedimento impugnato.Il ricorrente sostiene l'erroneità della confisca disposta dal giudicedell'esecuzione ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. perché caduta su alcuniimmobili acquistati il 27/12/2011 e pagati mediante un versamento di 44.000euro e l'accollo, per il resto, di un mutuo già esistente: tale acquisto sarebbeperciò avvenuto in epoca precedente alla consumazione dei delitti producentireddito per i quali è stato condannato, accertata come risalente agli anni dal2013 al 2020. Queste affermazioni non sono fondate: l'ordinanza impugnata hadato atto che detti immobili sono stati acquistati nel 2012 (recte, comesottolineato nel ricorso, il 27/12/2011), ma ha evidenziato che il relativo prezzoè stato pagato, per la maggior parte, mediante l'accollo del mutuo, le cui ratesono andate a scadere negli anni in cui sono stati commessi i delitti in questione.Ora, la sperequazione rispetto ai redditi leciti del ricorrente era tale da nonconsentire, con questi ultimi, il pagamento delle rate, ammontanti ad € 8.500annui. La valutazione dell'ordinanza è logica e conforme al risultato delleindagini svolte nel giudizio di cognizione in merito alla sperequazione redditualedel ricorrente, nonché ai principi giurisprudenziali: la data del formale acquistodei beni, quale momento di acquisizione della loro disponibilità da parte delcondannato, non è rilevante se, come nel presente caso, in quella data il loroprezzo è stato pagato solo in una minima parte, e la parte maggiore di essoviene versato in epoca corrispondente a quella di consumazione dei reatilocupletativi.La confisca allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen. ha la finalità disottrarre dal circuito economico beni che costituiscano il reimpiego del profittodei reati di rilevante gravità indicati dalla norma stessa, introducendo lapresunzione che siano tali tutti i beni e le utilità di cui il condannato ha ladisponibilità senza poterne giustificare la provenienza, per il loro valoresproporzionato rispetto al reddito lecito accertato. Stante il necessariocollegamento con il reato, la confisca può essere disposta solo su beni chepossano costituire tale forma di reimpiego e dei quali, quindi, è accertatol'acquisto nel periodo di accertata sproporzione reddituale del condannato, e inun arco di “ragionevolezza temporale” rispetto alla data di commissione del reatostesso, secondo il concetto introdotto dalla sentenza interpretativa di rigetto n.33/2018 della Corte costituzionale. È stato, perciò, logicamente affermato che«il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alladimensione temporale del reato presupposto, ma deve risultare a distanzaragionevole dallo stesso, tanto se antecedente, come se successivo», risultandoperciò suscettibili di confisca anche «beni acquistati in epoca posteriore allasentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez. U, n. 27241 del25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione).Se, quindi, la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. deve avere adoggetto beni che possano, anche in via presuntiva, costituire reimpiego deiproventi del reato, appare evidente che tale criterio sussista quando tali beni,anche se formalmente acquistati in epoca antecedente alla commissione delreato locupletativo, vengano pagati durante la commissione di questo e incostanza di sperequazione reddituale del condannato, essendo in tal casopienamente operante la presunzione dettata dalla norma, e rispettato il criteriodella “ragionevolezza temporale”. Tale forma di pagamento posticipato sussistequando esso avvenga mediante la stipula di un contratto di mutuo, le cui ratevengono pagate nel periodo di consumazione dei reati locupletativi,presuntivamente con risorse di provenienza illecita. Con riferimento alla specificavicenda oggetto del procedimento, si tratta, peraltro, di una conclusione fondatasulla massima di esperienza per la quale nessuno impiega risorse per versare unacconto, destinato altrimenti a rimanere perduto, quando già non sa di poterecontare sulle risorse destinate a onorare il mutuo che servirà a saldare larestante parte del corrispettivo: risorse che, a fronte dell’accertatasperequazione, sono razionalmente ritenute espressive di quella accumulazioneillecita che il legislatore mira a contrastare.Come ribadito dalla giurisprudenza che si va ad esaminare infra, a confortodella decisione assunta, è proprio l’unitarietà dell’operazione che rivela ilcollegamento tra risorse impiegate e accumulazione illecita, sebbene lacommissione dei reati-spia si collochi in epoca successiva all’atto diperfezionamento dell’acquisto.In ogni caso, occorre sottolineare la puntualizzazione di Corte cost., sent. n.33 del 2018, la quale, proprio richiamando la giurisprudenza di legittimità, haricordato come «il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare,cioè, talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictuoculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attivitàillecita, sia pure diversa e complementare (corsivo di chi scrive) rispetto a quellaper cui è intervenuta condanna».Questa Corte, sul punto, ha affermato che «In tema di confisca cd. allargataex art. 240-bis cod. pen., non rileva, ai fini della giustificazione della provenienzadel bene, che la provvista impiegata per l'acquisto del bene sottoposto asequestro sia costituita da somme erogate a titolo di mutuo, nel caso in cui ildenaro destinato all'adempimento dell'obbligazione nascente da tale contrattoprovenga dallo svolgimento di attività criminosa» (Sez. 2, n. 34630 del12/05/2023, Rv. 285188, citata nell'ordinanza impugnata). Come precisato nellamotivazione di tale sentenza, in un caso simile il contratto di mutuo costituisceun segmento di un'operazione illecita più ampia volta a eludere la finalità vietatadall'ordinamento, cioè quella di consentire che il reo possa conservare cespitiriconducibili ad un'illecita accumulazione patrimoniale, in quanto esso simula unaprovenienza lecita delle somme impiegate per l'acquisto, che sono costituite,invece, dai proventi del reato, versati in modo frazionato, nell'ambito di uncontratto lecito, a titolo di rimborso rateizzato del prestito. Il bene, pertanto, difatto entra nel patrimonio del soggetto non in virtù della provvista lecita fornitadal mutuante, ma in conseguenza dell'erogazione delle somme di provenienzaillecita destinate a detto acquisto sin dalla stipula del contratto di mutuo, avendoil condannato programmato di pagarne le rate con i proventi della sua attivitàillecita, iniziata infatti a breve distanza di tempo. Il negozio di acquisto dei beni,componendosi anche dell'accollo del mutuo, deve essere valutato come un unicoipoteticamente lecita, il condannato programma il versamento della residua, emaggiore, parte del pagamento dovuto mediante risorse di provenienza dareato, dedicandosi quindi alla sua consumazione.Nel presente caso, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata,l'importo versato al momento della stipula del contratto di acquisto è stato pari acirca un terzo del costo dei beni, mentre i due terzi di esso sono stati versatimediante il mutuo le cui rate sono state sicuramente pagate nell'arco temporaledi consumazione dei reati locupletativi, e in epoca in cui è stata accertata unasperequazione reddituale che rendeva impossibile il pagamento delle stesse con iredditi leciti. Logicamente, pertanto, l'intero bene acquistato in quella occasioneè stato sottoposto a confisca, sussistendo sin dal momento della stipula delcontratto di acquisto, e dell'accollo del mutuo, i requisiti richiesti dallagiurisprudenza. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha anche valutato chel'unicità dell'operazione di acquisto impedisca di sottoporre a confisca solo unaparte dei beni, escludendo quelli il cui valore potrebbe astrattamentecorrispondere alla parte di prezzo pagata anticipatamente, con risorse nonpresumibili come di provenienza illecita, dal momento che l'intera operazione èstata concepita e programmata come forma di reinvestimento dei proventi dipagando la maggior parte del prezzo con risorse di illecita provenienza.L'ordinanza impugnata, pertanto, risulta motivata in modo nonmanifestamente illogico né contraddittorio, nonché conforme ai principigiurisprudenziali e alle risultanze del giudizio di cognizione, per cui si sottrae alsindacato di legittimità.La doglianza contenuta nella parte finale del ricorso, secondo cui la Corte diappello non avrebbe valutato i documenti attestanti la capacità di far fronte alpagamento delle rate, nel periodo contestato, mediante risorse lecite provenientiin parte dalla figlia del ricorrente, deve invece essere dichiarata inammissibileper genericità e mancanza di autosufficienza, non essendo allegati al ricorso idocumenti asseritamente idonei a dimostrare tale situazione, che peraltrocontrasterebbe con l'accertamento contenuto nella sentenza di merito, la qualenon risulta essere stata impugnata sul punto.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]