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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 41276/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIatate-~reffit"Prare" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto avverso il provvedimento descritto in epigrafe nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alfonso, persona offesa nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile e che la relativa declaratoria va pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge; ritenuto in particolare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, laddove sia presentato per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. e non eventuali ipotesi di abnormità della decisione che ha definito il reclamo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723); ritenuto che nel caso di specie la ricorrente si duole dell'adozione di un provvedimento asseritamente nullo rappresentando una serie di motivi rientranti nell'ipotesi di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.; ritenuto infine che a tale valutazione pregiudiziale non si sottrae neppure il vizio di illegittimità costituzionale dell'art 410 bis, comma 4 ( e non 2, come erroneamente indicato nel ricorso), cod. proc. pen., rappresentato in premessa ai motivi di ricorso, avuto riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 111 Cost nella parte in cui la citata disposizione prevede la restituzione degli atti al medesimo Gip che ha disposto l'archiviazione in caso di accoglimento del reclamo di cui al comma 3 dello stesso articolo, atteso che, a tutto voler concedere, l'eventuale profilo di legittimità costituzionale ( la cui manifesta infondatezza è stata puntualmente ritenuta peraltro dal Tribunale con motivazione inappuntabile) si risolve comunque in una violazione di legge e non in profili di abnormità della decisione adottata con il reclamo ( restando inalterata la verifica di legittimità costituzionale del dato evocato rimessa nel caso al giudice del reclamo e non suscettibile di attribuzione autonoma alla Corte di legittimità, ora estranea ai controlli previsti ex lege in tema di archiviazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIatate-~reffit"Prare" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto avverso il provvedimento descritto in epigrafe nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alfonso, persona offesa nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile e che la relativa declaratoria va pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge; ritenuto in particolare che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, laddove sia presentato per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. e non eventuali ipotesi di abnormità della decisione che ha definito il reclamo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723); ritenuto che nel caso di specie la ricorrente si duole dell'adozione di un provvedimento asseritamente nullo rappresentando una serie di motivi rientranti nell'ipotesi di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.; ritenuto infine che a tale valutazione pregiudiziale non si sottrae neppure il vizio di illegittimità costituzionale dell'art 410 bis, comma 4 ( e non 2, come erroneamente indicato nel ricorso), cod. proc. pen., rappresentato in premessa ai motivi di ricorso, avuto riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 111 Cost nella parte in cui la citata disposizione prevede la restituzione degli atti al medesimo Gip che ha disposto l'archiviazione in caso di accoglimento del reclamo di cui al comma 3 dello stesso articolo, atteso che, a tutto voler concedere, l'eventuale profilo di legittimità costituzionale ( la cui manifesta infondatezza è stata puntualmente ritenuta peraltro dal Tribunale con motivazione inappuntabile) si risolve comunque in una violazione di legge e non in profili di abnormità della decisione adottata con il reclamo ( restando inalterata la verifica di legittimità costituzionale del dato evocato rimessa nel caso al giudice del reclamo e non suscettibile di attribuzione autonoma alla Corte di legittimità, ora estranea ai controlli previsti ex lege in tema di archiviazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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