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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15767/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso il provvedimento con cui veniva accolta la richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della detenzione domiciliare - in cui si duole dell'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 53 e SS.

I. n. 689 del 1981, 4-bis

I. n. 354 del 1975, e del vizio di motivazione - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Invero, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, n. 3 cod. pen. (cd. dissociazione attuos.a) comporta l'esclusione automatica dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, PG c/Gallo, Rv. 284407 - 02).

Con la conseguenza che, nel caso in esame, essendo avvenuto detto riconoscimento, non sussisteva alcun divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso il provvedimento con cui veniva accolta la richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della detenzione domiciliare - in cui si duole dell'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 53 e SS. I. n. 689 del 1981, 4-bis I. n. 354 del 1975, e del vizio di motivazione - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Invero, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, n. 3 cod. pen. (cd. dissociazione attuos.a) comporta l'esclusione automatica dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, PG c/Gallo, Rv. 284407 - 02). Con la conseguenza che, nel caso in esame, essendo avvenuto detto riconoscimento, non sussisteva alcun divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15767/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris