CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 1982
Cassazione n. 42520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TURCHIA) il 28/02/1982 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente all'aggravante dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto che deve essere esclusa, l'annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ANCONA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 7 marzo 2017 con la quale Eyup ARAS è stato dichiarato responsabile di avere compiuto atti idonei diretti a procurare l'ingresso di un cittadino straniero, aggravati dall'utilizzo dei mezzi di trasporto internazionale, ex art. 12, commi 1 e 3, lett. d), d.lgs. n. 25 luglio 1998, 286, per avere procurato l'ingresso del proprio fratello, cittadino turco privo di documenti e di titolo di viaggio, venendo condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, con la confisca della vettura utilizzata per commettere il reato. 1.1. La condotta materiale, concordemente accertata dai giudici di merito e che non è contestata dal ricorrente, riguarda il rinvenimento, durante le fasi di sbarco al porto di Ancona della nave proveniente dalla Grecia, del fratello dell'imputato — cittadino extracomunitario — a bordo del veicolo condotto dall'imputato — titolare di un premesso di soggiorno rilasciato dalle autorità francesi — a fianco del quale egli si trovava, sprovvisto dei necessari documenti d'identità e di viaggio. La condotta è stata qualificata quale procurato ingresso dell'immigrato clandestino, essendo stata esclusa la credibilità della versione difensiva secondo la quale l'imputato non avrebbe posto in essere le attività di imbarco sulla nave in territorio greco, ma si sarebbe limitato a dare ospitalità al fratello al momento dello sbarco e ciò soltanto per motivi di solidarietà familiare e per sottrarlo ai rischi per l'incolumità personale nel paese di origine derivanti dalla crisi politica in atto e della repressione attuata dal regime. 2. [OSCURATO:PERSONA] ARAS, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al procurato ingresso dello straniero, trattandosi in realtà di aiuto personale offerto per ragioni di ricongiungimento familiare. Si tratta, al più, della condotta di favoreggiamento, ma non certo di procurato ingresso illegale, non risultando provata alcuna condotta anteriore al controllo effettuato in occasione dello sbarco sul territorio nazionale. D'altra parte, l'inesistenza dei controlli operati dalla polizia di frontiera greca all'atto dell'imbarco rende verosimile che lo straniero si sia imbarcato autonomamente ed abbia poi usufruito dell'aiuto del fratello soltanto al momento dello sbarco in Italia; i( - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza della aggravante dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto, posto che non risulta affatto provato che l'imputato abbia partecipato alla condotta antecedente a quella di sbarco, avvenuta in modo palese; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio poiché il giudizio di comparazione (con prevalenza) effettuato dai giudici di merito avrebbe dovuto condurre all'applicazione della forbice edittale prevista dal comma 1, mentre la pena è stata determinata muovendo dal comma 3 dell'art. 12 del ridetto d.lgs. n. 286 del 1998; - la violazione di legge con riguardo alla confisca dell'autoveicolo ex art. 12, comma 4-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 240 cod. pen., anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 3, 25, 42 e 117 Cost., poiché l'auto non era stata modificata per commettere il reato sicché non vi è alcuna proporzione rispetto alla misura ablativa disposta, né il veicolo risulta di illecita provenienza, tanto che non risultano rispettati i parametri convenzionali CEDU posti a tutela della proprietà, anche perché la presunzione di pericolosità contrasta con i principi di colpevolezza e responsabilità personale. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con motivi aggiunti con la quale illustra ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato. 2. È inammissibile il motivo sulla qualificazione della condotta alla stregua del semplice favoreggiamento poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha dato atto della impossibilità che lo straniero abbia fatto illegalmente accesso alla nave, senza il determinante aiuto dell'imputato, in considerazione dei controlli di frontiera e della accertata presenza, a seguito della perquisizione dell'autovettura, dei documenti d'identità dello straniero che erano stati occultati all'interno della stessa e che, invece, l'imputato aveva riferito che erano stati smarriti. Del resto, i giudici di merito hanno concordemente evidenziato la essenzialità e decisività della condotta posta in essere dall'imputato che, utilizzando la propria capiente autovettura, si è recato in territorio straniero per prelevare il fratello allo scopo di condurlo, attraverso l'Italia, sul territorio francese, ben consapevole dell'assenza dei requisiti per accedere nell'area Schengen. Il ricorso si limita a non convenire con la ricostruzione concordemente operata dai giudici di merito, proponendo una fantasiosa alternativa ricostruzione che presuppone un occasionale contatto tra i fratelli a bordo della nave in acque internazionali. Si è da tempo chiarito che «in tema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio» (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127; Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani, Rv. 264564), ingresso, nel caso di specie, pure avvenuto. 2.1. Le questioni concernenti un presunto stato di necessità o la necessità di evitare conseguenze al familiare sono infondate. Dalla "legge Martelli" in poi, la norma incriminatrice su cui si è incardinato il contrasto all'immigrazione clandestina (l'art. 6, comma 8, del d.l. n. 416 del 1989, come convertito, e poi l'art. 12 t.u. immigrazione) ha progressivamente differenziato, con sempre maggiore nettezza, il trattamento sanzionatorío di due distinte classi di condotte: da un lato, l'aiuto all'ingresso illegale nel territorio dello Stato compiuto in favore di singoli stranieri, per finalità in senso lato altruistiche; e dall'altro, l'attività posta in essere a scopo di lucro da gruppi criminali organizzati nei confronti di un numero più o meno ampio di migranti destinati a essere trasportati illegalmente nel territorio dello Stato. Il ben maggiore rigore sanzionatorio previsto per la seconda classe di condotte riflette l'evidente distinzione, sul piano criminologico, tra due fenomeni radicalmente diversi, come la Corte costituzionale ha avuto modo di rimarcare già nella sentenza n. 331 del 2011. Nel dichiarare costituzionalmente illegittima la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per tutte le ipotesi abbracciate dall'art. 12 t.u. immigrazione, la Corte costituzionale ha infatti osservato che «le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei mìgranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all'illecito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante». I due "tipi criminologici" sono tenuti ben distinti anche dalle fonti sovranazionali vincolanti per il nostro Paese. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ha unicamente di mira il fenomeno del traffico internazionale di migranti, gestito per lo più da grandi organizzazioni criminali che ricavano ingenti profitti da tale attività; mentre il "[OSCURATO:PERSONA]" dell'Unione europea mira sì a colpire entrambi i fenomeni (rispetto all'obiettivo del controllo dei flussi migratori all'interno, in particolare, dell'area Schengen), ma calibra í propri obblighi di incriminazione e di punizione in maniera distinta per le due tipologie di condotte, riservando l'obbligo di adottare severe sanzioni privative della libertà soltanto a quelle riconducibili al traffico internazionale di migranti. Va considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 2022, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della circostanza aggravante di cui alla lett. d) dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, ha recentemente ribadito la rilevanza penale della condotta di immigrazione commessa per fini altruistici o solida ristici. 3. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», sicché la sentenza va annuii senza rinvio sul punto con eliminazione della circostanza aggravante. 3.1. In disparte la fondatezza del terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzíonatorío, poiché il giudice di merito ha stabilito la pena base per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), diminuendola poi per le circostanze attenuanti generiche, senza fare corretta applicazione nel principio di diritto, autorevolmente statuito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «in tema di disciplina dell'immigrazione le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo» (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, p., Rv. 273937), la questione resta assorbita dall'eliminazione della circostanza aggravante, sicché il giudice di rinvio procederà a nuovo giudizio con riguardo al trattamento sanzionatorio, ferme restando le circostanze attenuanti generiche già concesse. 4. È infondato anche il motivo sulla confisca posto che si tratta di una confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per commettere il reato di immigrazione clandestina di proprietà e condotto dall'imputato. Se, per un verso, la questione della presunzione di comunione con il coniuge è meramente asserita, né risulta in alcun modo dimostrato che lo stesso abbia vietato l'impiego del veicolo da parte dell'imputato comproprietario, non colgono nel senso le critiche difensive sulla sussistenza dei presupposti per procedere all'applicazione della misura ablatoria. Si tratta, infatti, della confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato di immigrazione clandestina, senza il quale, d'altra parte, l'immigrato non avrebbe potuto neppure imbarcarsi sulla nave e raggiungere il territorio nazionale. Nessuna questione di proporzione, del resto, può porsi poiché la scelta di utilizzare il veicolo è stata compiuta dall'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla lettera d) dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, circostanza che esclude, e rinvia per nuovo giudizio sulla det